TESTO UNICO SICUREZZA 81/2008 ARTICOLI DI LEGGE AGGIORNATI


SOMMARIO DEGLI ARTICOLI AGGIORNATI

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Ogni articolo e allegato riporta il testo aggiornato dell'articolo di legge , oltre ad una sezione, se presente, dove viene spiegato sinteticamente quanto contenuto nell'articolo di legge.

  • Art. 1 - Finalità

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo I Disposizioni generali

    L'Articolo 1 Del Decreto Legislativo Descritto Si Concentra Sulle Finalità E Il Quadro Giuridico Di Riferimento Per L'attuazione Delle Disposizioni In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro, Con L'obiettivo Di Uniformare E Coordinare Le Normative Esistenti In Un Unico Testo Legislativo.
  • Art. 2 - Definizioni

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo I Disposizioni generali

    L'Articolo 2 Del Decreto Legislativo Fornisce Una Serie Di Definizioni Fondamentali Per L'interpretazione E L'applicazione Delle Disposizioni In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro. Queste Definizioni Sono Cruciali Per Garantire Una Corretta Comprensione Del Testo Normativo E Per Stabilire Con Chiarezza I Ruoli, Le Responsa
  • Art. 3 - Campo di applicazione

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo I Disposizioni generali

    L'Articolo 3 Del Decreto Legislativo Definisce Il Campo Di Applicazione Delle Norme In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro, Specificando A Quali Settori E Categorie Di Lavoratori Si Applicano Le Disposizioni E Fornendo Indicazioni Su Come Queste Devono Essere Attuate In Contesti Particolari.
  • Art. 4 - Computo dei lavoratori

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo I Disposizioni generali

    L'Articolo 4 Del Decreto Legislativo Regola Il Computo Dei Lavoratori Ai Fini Dell'applicazione Di Specifici Obblighi Previsti Dal Decreto Stesso. In Altre Parole, Stabilisce Quali Categorie Di Lavoratori Devono Essere Considerate Nel Calcolo Del Numero Totale Di Dipendenti E Quali Invece Sono Esclusi O Considerati Parzialmente.
  • Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale

    L'Articolo 5 Del D.Lgs. 81/2008 Istituisce Presso Il Ministero Della Salute Il Comitato Per L'indirizzo E La Valutazione Delle Politiche Attive E Per Il Coordinamento Nazionale Delle Attività Di Vigilanza In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro. Questo Comitato Ha Un Ruolo Cruciale Nel Coordinare Le Politiche Nazionali
  • Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale

    L'Articolo 6 del D.Lgs. 81/2008 istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, un organo centrale per la consulenza, lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia.
  • Art. 7. Comitati regionali di coordinamento

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale

    L'Articolo 7 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi comitati operano presso ogni Regione e Provincia autonoma e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una programmazione coordinata
  • Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale

    L'Articolo 8 del D.Lgs. 81/2008 istituisce il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di raccogliere e integrare dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
  • Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale

    L'Articolo 10 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolte da diverse istituzioni pubbliche e organizzazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e agricole.
  • Art. 11 - Attività promozionali

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale

    L'Articolo 11 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le attività promozionali volte a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle piccole, medie e micro imprese. Le attività promozionali sono definite in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato
  • Art. 12 - Interpello

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale

    L'Articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 introduce la procedura di interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uno strumento che consente agli enti e alle organizzazioni interessate di richiedere chiarimenti sull'applicazione delle normative vigenti. Questo meccanismo è fondamentale per garantire un'interpretazione uniforme
  • Art. 13 - Vigilanza

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale

    L'Articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le competenze e le modalità di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando i soggetti incaricati e i contesti operativi.
  • Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale

    L'Articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i provvedimenti degli organi di vigilanza per contrastare il lavoro irregolare e garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il provvedimento principale previsto è la sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni, con specifiche conseguenze
  • Art. 14-bis - Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale

    L'Articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i provvedimenti degli organi di vigilanza per contrastare il lavoro irregolare e garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il provvedimento principale previsto è la sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni, con specifiche conseguenze
  • Art. 15 - Misure generali di tutela Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le misure generali di tutela che devono essere adottate nei luoghi di lavoro per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Queste misure costituiscono un insieme di obblighi che i datori di lavoro devono rispettare per prevenire incidenti e malattie professionali
  • Art. 16 - Delega di funzioni

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specificando le condizioni e i limiti entro i quali il datore di lavoro può trasferire parte delle sue responsabilità a un delegato. Questo articolo garantisce che la delega sia effettuata in modo trasparente
  • Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi obblighi sono considerati così fondamentali da non poter essere trasferiti ad altre figure all'interno dell'organizzazione aziendale.
  • Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 elenca in modo dettagliato gli obblighi che il datore di lavoro e i dirigenti devono adempiere per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi obblighi sono cruciali per la gestione della sicurezza aziendale e per la tutela dei lavoratori.
  • Art. 19 - Obblighi del preposto

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi specifici del preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il preposto, nell'ambito delle attività indicate dall'articolo 3, ha un ruolo fondamentale nella sorveglianza e nella garanzia del rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori.
  • Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi specifici dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi obblighi mirano a garantire non solo la protezione individuale dei lavoratori, ma anche quella collettiva, in collaborazione con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti.
  • Art. 22 - Obblighi dei progettisti

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
  • Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi specifici imposti ai fabbricanti e ai fornitori di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali (DPI) e impianti, in relazione alla loro conformità alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Art. 24 - Obblighi degli installatori

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 24 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi specifici che ricadono sugli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, in relazione al rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Art. 25 - Obblighi del medico competente

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il medico competente ha un ruolo cruciale nella tutela della salute dei lavoratori, collaborando con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione.
  • Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro nel contesto dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, con particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Questo articolo mira a garantire che le imprese appaltatrici, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro
  • Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 27 introduce l'obbligo, a partire dal 1° ottobre 2024, di una "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente, rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), è necessaria per esercitare l'attività e richiede il rispetto di i requisiti
  • Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le linee guida per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, obbligando il datore di lavoro a identificare e valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La valutazione deve comprendere anche i rischi particolari legati a specifiche categorie di lavoratori
  • Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i modelli di organizzazione e di gestione (MOG) per la salute e sicurezza sul lavoro, evidenziando i requisiti necessari affinché tali modelli possano esentare le persone giuridiche, le società e le associazioni da responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
  • Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le capacità e i requisiti professionali necessari per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (SPP) sia interni che esterni all'azienda. Tali requisiti devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro
  • Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 descrive i compiti e le responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) all'interno dell'azienda, incaricato di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
  • Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le condizioni e i requisiti in base ai quali il datore di lavoro può assumere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), nonché quelli relativi al primo soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione, invece di delegarli a soggetti interni o esterni
  • Art. 35 - Riunione periodica

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'obbligo di convocare una riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende e unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. Questo strumento è fondamentale per garantire la partecipazione e il confronto tra le diverse figure coinvolte nella gestione de
  • Art. 36 - Informazione ai lavoratori Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in merito all'informazione da fornire ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'informazione deve essere adeguata e mirata, tenendo conto delle specificità dell'attività lavorativa e dei rischi connessi.
  • Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 41 Del D.Lgs. 81/2008 Disciplina In Dettaglio La Sorveglianza Sanitaria Sui Lavoratori, Delineando Le Modalità, I Requisiti E Le Procedure Da Seguire.
  • Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 42 Del D.Lgs. 81/2008 Tratta Delle Misure Che Il Datore Di Lavoro Deve Adottare In Caso Di Inidoneità Del Lavoratore Alla Mansione Specifica, Come Stabilito Dal Giudizio Del Medico Competente Ai Sensi Dell'articolo 41, Comma 6.
  • Art. 43 - Disposizioni generali Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 43 Del D.Lgs. 81/2008 Affronta Le Disposizioni Generali Riguardanti Le Misure Che Il Datore Di Lavoro Deve Adottare Per Garantire La Sicurezza Dei Lavoratori In Caso Di Emergenza O Di Pericolo Grave E Immediato.
  • Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 44 del Decreto Legislativo garantisce specifici diritti ai lavoratori in situazioni di emergenza legate a pericoli gravi e immediati. Le disposizioni mirano a proteggere i lavoratori da qualsiasi conseguenza negativa derivante dall'adozione di misure urgenti per la loro sicurezza.
  • Art. 45 - Primo soccorso

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 45 del Decreto Legislativo stabilisce le responsabilità del datore di lavoro in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, adattando le misure alle specifiche esigenze dell'azienda o dell'unità produttiva.
  • Art. 46 - Prevenzione incendi

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 46 del Decreto Legislativo si concentra sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, delineando le responsabilità del datore di lavoro e definendo il quadro normativo per garantire la sicurezza antincendio.
  • Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'Articolo 46 del Decreto Legislativo si concentra sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, delineando le responsabilità del datore di lavoro e definendo il quadro normativo per garantire la sicurezza antincendio.
  • Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 49 del Decreto Legislativo prevede l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP) in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla presenza di più aziende o cantieri. Questi contesti sono particolarmente complessi dal punto di vista della sicurezza
  • Art. 51 - Organismi paritetici

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 51 del Decreto Legislativo disciplina la costituzione, le funzioni e i compiti degli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro

    L'articolo 54 Disciplina Le Modalità Di Comunicazione E Trasmissione Della Documentazione Relativa Agli Infortuni Sul Lavoro, Alle Malattie Professionali E Ad Altre Informazioni Rilevanti In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro.
  • Art. 56 - Sanzioni per il preposto

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo IV Disposizioni penali

    L'articolo 56 del decreto legislativo disciplina le sanzioni specifiche applicabili ai preposti, ossia coloro che hanno un ruolo di supervisione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze.
  • Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo IV Disposizioni penali

    L'articolo 58 del decreto legislativo definisce le sanzioni applicabili al medico competente in caso di violazione dei suoi obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo IV Disposizioni penali

    L'articolo 59 del decreto legislativo stabilisce le sanzioni applicabili ai lavoratori in caso di violazione delle disposizioni di sicurezza e salute sul lavoro previste dalla normativa.
  • Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

    <Titolo I PRINCIPI COMUNICapo IV Disposizioni penali

    L'articolo 60 del decreto legislativo stabilisce le sanzioni applicabili ai componenti dell'impresa familiare (come definita dall'art. 230-bis del codice civile), ai lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti
  • Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

    <Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo I Disposizioni generali

    L'articolo 63 Del Decreto Legislativo Definisce Che I Luoghi Di Lavoro Devono Essere Conformi A Specifici Requisiti Di Salute E Sicurezza Descritti Nell'Allegato IV Del Decreto. Particolare Attenzione Deve Essere Data Alla Progettazione E Alla Strutturazione Dei Luoghi Di Lavoro Per Garantire L'accessibilità Ai Lavoratori Disabi
  • Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro

    <Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo I Disposizioni generali

    L'articolo 64 del decreto legislativo impone al datore di lavoro diversi obblighi per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Questi includono l'obbligo di assicurare che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di sicurezza, che le vie di circolazione e le uscite di emergenza siano sempre accessibili
  • Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

    <Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo I Disposizioni generali

    L'articolo 65 impone un divieto generale sull'uso di locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro, a meno che non vi siano particolari esigenze tecniche che lo giustifichino. In tali casi, il datore di lavoro deve garantire adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
  • Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

    <Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo I Disposizioni generali

    L'articolo 66 del decreto legislativo impone severe restrizioni per l'accesso dei lavoratori a luoghi sospetti di inquinamento, come pozzi, fogne, e altri ambienti chiusi o confinati. L'accesso è consentito solo dopo aver verificato l'assenza di pericoli o dopo aver bonificato l'atmosfera interna.
  • Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

    <Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo I Disposizioni generali

    L'Articolo 67 del Decreto Legislativo stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro di notificare all'organo di vigilanza territoriale competente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, informazioni specifiche riguardanti la costruzione, la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione di edifici o locali
  • Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Capo II Sanzioni

    <Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo II Sanzioni

    L'Articolo 68 del Decreto Legislativo stabilisce le sanzioni applicabili al datore di lavoro e ai dirigenti in caso di violazione delle norme relative alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli articoli 64, 65, e 67. Le sanzioni previste variano dall'arresto all'ammenda
  • Art. 69 - Definizioni Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro

    L'Articolo 69 del Decreto Legislativo definisce i termini chiave utilizzati nel contesto delle normative relative alle attrezzature di lavoro. Queste definizioni sono fondamentali per comprendere e applicare correttamente le disposizioni normative volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
  • Art. 70 - Requisiti di sicurezza

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro

    L'articolo 70 del Decreto Legislativo si occupa di stabilire i requisiti di sicurezza che le attrezzature di lavoro devono soddisfare per essere utilizzate nei luoghi di lavoro. Questo articolo è fondamentale per garantire che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori rispettino le norme di sicurezza
  • Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro

    L'articolo 71 del Decreto Legislativo stabilisce una serie di obblighi specifici per il datore di lavoro in relazione all'uso delle attrezzature di lavoro. L'obiettivo principale di questo articolo è garantire che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano sicure
  • Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro

    L'articolo 72 del Decreto Legislativo si concentra sugli obblighi specifici per chi vende, noleggia, concede in uso o in locazione finanziaria attrezzature di lavoro, quali macchine, apparecchi o utensili. Questi obblighi sono finalizzati a garantire che le attrezzature cedute siano sicure e conformi alle normative vigenti
  • Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro

    L'articolo 73 del Decreto Legislativo disciplina gli obblighi del datore di lavoro in merito all'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sull'uso delle attrezzature di lavoro. Questi obblighi sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature
  • Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro

    L'articolo 73-bis del Decreto Legislativo introduce specifiche disposizioni relative all'abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore. Questo articolo regola il riconoscimento dei certificati di abilitazione necessari per operare tali macchine, stabilendo il quadro normativo applicabile
  • Art. 74 - Definizioni Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale

    L'articolo 74 del Decreto Legislativo definisce cosa si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) e specifica le attrezzature e i materiali che non rientrano in questa categoria. L'obiettivo principale è delineare chiaramente quali strumenti siano considerati DPI al fine di garantire la sicurezza e la salute dei la
  • Art. 75 - Obbligo di uso

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale

    L'articolo 75 del Decreto Legislativo stabilisce l'obbligo di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Questo obbligo sorge in situazioni in cui i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori non possono essere eliminati o sufficientemente mitigati attraverso altri mezzi o misure di protezione collettiva,
  • Art. 76 - Requisiti dei DPI

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale

    L'articolo 76 stabilisce i requisiti fondamentali che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono rispettare per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi requisiti sono in linea con il regolamento (UE) n. 2016/425, che disciplina i DPI a livello comunitario.
  • Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale

    L'articolo 77 del decreto legislativo stabilisce una serie di obblighi che il datore di lavoro deve rispettare per garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Questi obblighi riguardano la scelta, la gestione, la manutenzione, e l'addestramento relativo ai DPI.
  • Art. 78 - Obblighi dei lavoratori

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale

    L'articolo 78 stabilisce gli obblighi dei lavoratori riguardo all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Questi obblighi sono parte integrante delle norme sulla sicurezza sul lavoro e sono mirati a garantire che i lavoratori utilizzino i DPI correttamente e in conformità con le disposizioni legislative
  • Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale

    L'articolo 78 stabilisce gli obblighi dei lavoratori riguardo all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Questi obblighi sono parte integrante delle norme sulla sicurezza sul lavoro e sono mirati a garantire che i lavoratori utilizzino i DPI correttamente e in conformità con le disposizioni legislative
  • Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro Capo III Impianti e apparecchiature elettriche

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche

    L'articolo 80 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in relazione alla protezione dei lavoratori dai rischi elettrici. Questi obblighi si concentrano sulla prevenzione di incidenti causati da apparecchiature, materiali e impianti elettrici utilizzati nel luogo di lavoro.
  • Art. 81 - Requisiti di sicurezza

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche

    L'articolo 81 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce i requisiti di sicurezza che devono essere rispettati nella progettazione, realizzazione, costruzione e installazione di materiali, macchinari, apparecchiature, e impianti elettrici ed elettronici.
  • Art. 82 - Lavori sotto tensione

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche

    L'articolo 82 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le condizioni e le restrizioni per l'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione. In linea generale, tali lavori sono vietati, ma il legislatore prevede alcune eccezioni specifiche in cui tali operazioni possono essere eseguite, purché rispettino rigorosi criteri
  • Art. 83 - Lavori in prossimita' di parti attive

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche

    L'articolo 83 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina i lavori eseguiti in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette. Questo articolo si concentra sulla sicurezza dei lavoratori che operano vicino a tali impianti, stabilendo distanze di sicurezza
  • Art. 84 - Protezioni dai fulmini

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche

    L'articolo 84 del Decreto Legislativo 81/2008 riguarda le misure di protezione che il datore di lavoro deve adottare per proteggere edifici, impianti, strutture e attrezzature dagli effetti dannosi dei fulmini. La norma richiede che queste misure siano implementate in conformità con le norme tecniche pertinenti
  • Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche

    L'articolo 85 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare per proteggere edifici, impianti, strutture e attrezzature dai pericoli derivanti dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive. Queste misure sono cruciali per prevenire incidenti in luoghi di lavoro
  • Art. 86 - Verifiche e controlli

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche

    L'articolo 86 del Decreto Legislativo stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire che gli impianti elettrici e i sistemi di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a verifiche e controlli. Queste misure sono essenziali per assicurare che gli impianti siano mantenuti in uno stato di conservazione
  • Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

    <Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche

    L'articolo 87 del Decreto Legislativo stabilisce le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente in caso di violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi inerenti l'uso di attrezzature e dispositivi di protezione, e la protezione da rischi elettrici.
  • Art. 88 - Campo di applicazione Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Titolo IV Cantieri temporanei o mobili

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 88 del Decreto Legislativo stabilisce il campo di applicazione delle norme specifiche relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Questo articolo definisce quali attività sono incluse e quali sono escluse dall'applicazione di queste disposizioni
  • Art. 89 - Definizioni

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 81/2008 fornisce le definizioni chiave relative ai cantieri temporanei o mobili, necessarie per comprendere le disposizioni normative che regolano la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro coinvolti in attività edili o di ingegneria civile.
  • Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 90 del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce gli obblighi specifici del committente o del responsabile dei lavori per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei o mobili. Questi obblighi si applicano durante le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori
  • Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 81/2008 disciplina gli obblighi del coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Questa figura è incaricata di garantire che tutte le fasi di progettazione dell'opera tengano conto delle misure di sicurezza necessarie
  • Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008 specifica i compiti e le responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili. Questa figura è centrale nella gestione della sicurezza durante l'esecuzione delle opere, assicurando che tutte le procedure di sicurezza
  • Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori in relazione agli obblighi di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Viene chiarito il rapporto tra il committente, il responsabile dei lavori e i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione
  • Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 94 del decreto legislativo si concentra sugli obblighi dei lavoratori autonomi che operano all'interno dei cantieri temporanei o mobili. I lavoratori autonomi, in questo contesto, sono quei professionisti che eseguono direttamente il lavoro senza essere vincolati da un rapporto di subordinazione
  • Art. 95 - Misure generali di tutela

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 95 del decreto legislativo si occupa delle misure generali di tutela che devono essere osservate dai datori di lavoro delle imprese esecutrici durante l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili. Queste misure sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
  • Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 96 del decreto legislativo stabilisce gli obblighi specifici per i datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, inclusi i dirigenti e i preposti, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili. Questi obblighi mirano a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
  • Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 97 disciplina gli obblighi specifici del datore di lavoro dell'impresa affidataria all'interno di un cantiere temporaneo o mobile. Questi obblighi sono volti a garantire che l'impresa affidataria non solo rispetti le disposizioni di sicurezza, ma anche che coordini efficacemente le attività delle imprese esecutrici
  • Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 98 stabilisce i requisiti professionali necessari per poter svolgere il ruolo di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili. Questi ruoli sono cruciali per garantire la sicurezza sul lavoro durante la progettazione e l'esecuzione delle opere.
  • Art. 99 - Notifica preliminare

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 99 delinea le procedure obbligatorie che il committente o il responsabile dei lavori deve seguire prima dell'inizio dei lavori in cantiere. L'obbligo riguarda la trasmissione di una notifica preliminare, elaborata secondo l'Allegato XII, alle autorità competenti.
  • Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 100 stabilisce i requisiti e le responsabilità relative al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nei cantieri temporanei o mobili. Il PSC è un documento fondamentale volto a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori attraverso l'identificazione e la gestione dei rischi associati alle attività di cantiere.
  • Art. 101 - Obblighi di trasmissione

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 101 disciplina gli obblighi relativi alla trasmissione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) tra i vari soggetti coinvolti nei lavori di cantiere, assicurando così che tutte le parti siano adeguatamente informate e che i lavori inizino in conformità ai piani di sicure
  • Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 102 delinea l'obbligo di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e delle sue modifiche significative, garantendo così la partecipazione attiva dei lavoratori alla gestione della sicurezza nei cantieri.
  • Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 103, Che Trattava Delle Modalità Di Previsione Dei Livelli Di Emissione Sonora Nei Cantieri Temporanei O Mobili, È Stato Abrogato Dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, N. 106
  • Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 104 del D.Lgs. 81/2008 regola specifiche modalità attuative per determinati obblighi nei cantieri temporanei o mobili. Le disposizioni si applicano in particolare ai cantieri con una durata presunta inferiore a 200 giorni lavorativi e affrontano questioni relative alla sicurezza, sorveglianza sanitaria
  • Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

    L'articolo 104-bis del D.Lgs. 81/2008 introduce misure di semplificazione per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Queste misure si concretizzano attraverso l'adozione di modelli semplificati per la redazione dei principali documenti di sicurezza necessari nei cantier
  • Art. 105 - Attività soggette Capo II Norme per la prevenzio Sezione I Campo di applicazione ne degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 105 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'ambito di applicazione delle norme relative ai cantieri temporanei o mobili, specificando quali attività lavorative sono soggette a queste disposizioni. Il campo di applicazione è ampio e include una vasta gamma di lavori nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria civile.
  • Art. 106 - Attività escluse

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 106 del D.Lgs. 81/2008 individua specifiche attività che sono escluse dall'applicazione delle norme stabilite nel capo riguardante i cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, fa eccezione la disciplina dei lavori in quota, che rimane comunque applicabile.
  • Art. 107 - Definizioni

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 107 del D.Lgs. 81/2008 fornisce una definizione chiave all'interno delle normative sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, specificando cosa si intende per "lavoro in quota". Questa definizione è cruciale poiché determina il campo di applicazione delle misure di sicurezza previste
  • Art. 108 - Viabilità nei cantieri Se zione II Disposizioni di carattere generale

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 108 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le norme relative alla viabilità all'interno dei cantieri temporanei o mobili, assicurando che siano adottate misure idonee per garantire la sicurezza dei movimenti sia delle persone che dei veicoli. Questa regolamentazione è fondamentale per prevenire incidenti
  • Art. 109 - Recinzione del cantiere

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 109 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di sicurezza relative alla recinzione dei cantieri temporanei o mobili, con l'obiettivo di impedire l'accesso agli estranei e garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. La disposizione si inserisce nell'ambito delle misure generali di tutela della salute e sicurezza
  • Art. 110 - Luoghi di transito

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 110 del D.Lgs. 81/2008 riguarda la sicurezza nei luoghi di transito all'interno dei cantieri, con specifico riferimento al transito sotto strutture sospese come ponti, ponti a sbalzo, scale aeree e strutture simili. L'obiettivo di questa norma è prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei lavoratori
  • Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 111 Del D.Lgs. 81/2008 Stabilisce Gli Obblighi Del Datore Di Lavoro Riguardo All'utilizzo Di Attrezzature Per Lavori Temporanei In Quota, Con L'obiettivo Di Garantire La Sicurezza E La Salute Dei Lavoratori. L'articolo Dettaglia Le Misure Da Adottare In Termini Di Scelta E Utilizzo Delle Attrezzature,
  • Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 112 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti per l'idoneità delle opere provvisionali utilizzate nei cantieri temporanei o mobili. Le opere provvisionali, come i ponteggi, sono strutture temporanee utilizzate durante la costruzione o la manutenzione degli edifici.
  • Art. 113 - Scale

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 113 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti di sicurezza per l'uso e la costruzione delle scale nei cantieri temporanei o mobili. L'articolo disciplina diversi tipi di scale, come scale fisse, scale a pioli, e scale portatili, indicando le norme di sicurezza da rispettare
  • Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 114 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le misure di protezione necessarie per i posti di lavoro situati nelle immediate vicinanze di aree dove si eseguono operazioni a carattere continuativo, come impastare calcestruzzi e malte, o dove si svolgono attività che possono causare la caduta di materiali
  • Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 115 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'uso di sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto nei lavori in quota, specificando le attrezzature che devono essere impiegate quando non sono attuabili misure di protezione collettiva. Questo articolo è centrale per garantire la sicurezza
  • Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 116 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le responsabilità del datore di lavoro in relazione all'utilizzo di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi per lavori in quota. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati in tali attività attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative
  • Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 117 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di sicurezza da adottare durante l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti con parti attive non protette. Queste misure sono necessarie per prevenire incidenti che possono derivare dal contatto diretto o da scariche elettriche pericolose.
  • Art. 118 - Splateamento e sbancamento Sezione III Scavi e fondazioni

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 118 del D.Lgs. 81/2008 regola le misure di sicurezza che devono essere adottate durante i lavori di splateamento (rimozione di strati superficiali del terreno) e sbancamento (scavo di grandi quantità di terreno). Tali disposizioni sono essenziali per prevenire incidenti legati a franamenti, scoscendimenti
  • Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 119 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di sicurezza necessarie per lo scavo di pozzi, trincee e cunicoli, al fine di prevenire incidenti legati al crollo delle pareti, al franamento del terreno, e ai rischi connessi alle operazioni di scavo in generale.
  • Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 120 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le condizioni di sicurezza relative al deposito di materiali vicino agli scavi, al fine di prevenire il rischio di cedimenti o frane che potrebbero mettere in pericolo i lavoratori.
  • Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 121 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le misure di sicurezza da adottare durante l'esecuzione di lavori in spazi confinati come pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse, per prevenire i rischi legati alla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.
  • Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 122 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di sicurezza necessarie per i lavori in quota, con particolare riferimento all'uso di ponteggi, impalcature e altre opere provvisionali. Queste strutture devono essere realizzate e utilizzate per prevenire il rischio di caduta di persone o oggetti
  • Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 123 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le procedure per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, quali ponteggi, impalcature, e altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri. La normativa pone l'accento sulla necessità di eseguire queste operazioni sotto una supervisione qualificata
  • Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 124 del D.Lgs. 81/2008 regola il deposito di materiali e attrezzi sui ponti di servizio e sulle impalcature utilizzate nei cantieri. Questa normativa mira a garantire la sicurezza dei lavoratori e la stabilità delle strutture provvisionali, limitando il deposito ai soli materiali necessari per i lavori in corso
  • Art. 125 - Disposizione dei montanti

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 125 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la disposizione e le caratteristiche tecniche dei montanti delle impalcature nei cantieri temporanei o mobili, specificando come devono essere progettati, installati e ancorati per garantire la stabilità delle strutture e la sicurezza dei lavoratori.
  • Art. 126 - Parapetti

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 126 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di installare parapetti sui bordi degli impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie che si trovano a un'altezza superiore ai 2 metri dal suolo. L'obiettivo è prevenire cadute dall'alto, garantendo la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
  • Art. 127 - Ponti a sbalzo

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 127 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'uso dei ponti a sbalzo nei cantieri temporanei o mobili, specificando le condizioni sotto le quali questi possono essere impiegati. I ponti a sbalzo sono strutture utilizzate quando le esigenze del cantiere non permettono l'utilizzo di ponti normali.
  • Art. 128 - Sottoponti

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 128 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le norme relative all'obbligo di installazione dei sottoponti di sicurezza negli impalcati e ponti di servizio nei cantieri temporanei o mobili. I sottoponti hanno la funzione di protezione aggiuntiva per prevenire cadute dall'alto durante l'esecuzione dei lavori in quota.
  • Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 129 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di sicurezza specifiche da adottare nelle opere di costruzione che prevedono l'uso di conglomerato cementizio armato, in particolare riguardo all'allestimento di impalcature e ponti di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
  • Art. 130 - Andatoie e passerelle

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'Articolo 130 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le specifiche tecniche e i requisiti di sicurezza per l'installazione e l'uso di andatoie e passerelle nei cantieri temporanei o mobili, che vengono utilizzate per il transito dei lavoratori o per il trasporto di materiali.
  • Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego Sezione V Ponteggi fissi

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 131 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il processo di autorizzazione per la costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, sia metallici che non metallici, stabilendo i requisiti necessari e le procedure da seguire per garantire la sicurezza e la conformità tecnica.
  • Art. 132 - Relazione tecnica

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 132 del D.Lgs. 81/2008 specifica i requisiti che la relazione tecnica, richiesta per l'autorizzazione alla costruzione e all'impiego dei ponteggi prefabbricati, deve soddisfare. Questa relazione tecnica è essenziale per garantire la sicurezza e la conformità dei ponteggi alle normative tecniche e di sicurezza.
  • Art. 133 - Progetto

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 133 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la necessità di un progetto specifico per la realizzazione di ponteggi di particolare altezza o complessità, richiedendo la presenza di un calcolo di resistenza e stabilità, nonché un disegno esecutivo, entrambi redatti da professionisti abilitati.
  • Art. 134 - Documentazione

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 134 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo di mantenere e presentare specifica documentazione nei cantieri in cui vengono utilizzati ponteggi, al fine di garantire la conformità e la sicurezza durante le fasi di montaggio, utilizzo e smontaggio.
  • Art. 135 - Marchio del fabbricante

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 135 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo per i fabbricanti di ponteggi di identificare chiaramente i loro prodotti con un marchio, per garantire la tracciabilità e l'affidabilità degli elementi strutturali utilizzati nei cantieri.
  • Art. 136 - Montaggio e smontaggio

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 136 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le procedure di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, stabilendo precisi obblighi a carico del datore di lavoro per garantire la sicurezza nei lavori in quota. Le disposizioni mirano a prevenire incidenti e a garantire la stabilità e sicurezza delle strutture temporanee utilizzate
  • Art. 137 - Manutenzione e revisione

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 137 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi relativi alla manutenzione e alla revisione delle opere provvisionali, come ponteggi e altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri. Tali obblighi sono volti a garantire la sicurezza continua delle strutture durante l'intero periodo di utilizzo
  • Art. 138 - Norme particolari

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 138 del D.Lgs. 81/2008 fornisce disposizioni specifiche per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei ponteggi durante il loro utilizzo nei cantieri temporanei o mobili. Le norme mirano a prevenire incidenti legati al montaggio, all'uso e allo smontaggio dei ponteggi
  • Art. 139 - Ponti su cavalletti Sezione VI Ponteggi movibili

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 139 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le regole per l'uso dei ponti su cavalletti nei cantieri temporanei o mobili. Queste strutture temporanee sono utilizzate per facilitare i lavori ad altezze limitate e devono rispettare precise misure di sicurezza per evitare rischi di caduta o incidenti.
  • Art. 140 - Ponti su ruote a torre

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 140 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) stabilisce le norme tecniche e di sicurezza riguardanti l'utilizzo dei ponti su ruote a torre. Queste strutture mobili, utilizzate principalmente per lavori in quota, devono soddisfare specifici requisiti
  • Art. 141 - Strutture speciali Sezione VII Costruzioni edilizie

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 141 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) disciplina le misure di sicurezza da adottare durante la costruzione o il consolidamento di strutture speciali, come cornicioni di gronda e opere sporgenti dai muri. Questo articolo è specificamente focalizzato sulla prevenzione
  • Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 142 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) stabilisce le norme di sicurezza relative alla costruzione e all'uso di armature provvisorie per la realizzazione di manufatti architettonici come archi, volte, scale e altre opere simili.
  • Art. 143 - Posa delle armature e delle centine

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 143 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce obblighi specifici in materia di sicurezza relativi alla posa delle armature e delle centine, utilizzate come sostegno temporaneo durante la realizzazione di opere edili, per garantire la stabilità delle strutture durante la costruzione.
  • Art. 144 - Resistenza delle armature

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 144 del D.Lgs. 81/2008 regola le specifiche tecniche e i requisiti di sicurezza che le armature devono rispettare durante la realizzazione di opere edili. Le armature, essendo strutture temporanee utilizzate per sostenere parti dell'opera in costruzione, devono essere progettate...
  • Art. 145 - Disarmo delle armature

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 145 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le modalità e le precauzioni necessarie per il disarmo delle armature provvisorie utilizzate nei cantieri, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei lavoratori e la stabilità delle opere in costruzione.
  • Art. 146 - Difesa delle aperture

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 146 del D.Lgs. 81/2008 riguarda le misure di sicurezza obbligatorie per proteggere le aperture nei solai, nelle piattaforme di lavoro e nei muri prospicienti il vuoto o vani con profondità significativa. Queste misure mirano a prevenire cadute accidentali durante i lavori nei cantieri.
  • Art. 147 - Scale in muratura

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 147 Del D.Lgs. 81/2008 Disciplina Le Misure Di Sicurezza Da Adottare Durante La Costruzione Di Scale In Muratura Nei Cantieri Edili, Con Particolare Attenzione Alla Protezione Dei Lavoratori Contro Le Cadute E Altri Incidenti.
  • Art. 148 - Lavori speciali

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 148 del D.Lgs. 81/2008 si occupa delle misure di sicurezza specifiche da adottare prima di eseguire lavori su strutture particolarmente delicate come lucernari, tetti, coperture e simili. L'obiettivo principale è garantire la sicurezza dei lavoratori, soprattutto in situazioni in cui la resistenza delle strutture è
  • Art. 149 - Paratoie e cassoni

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 149 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la costruzione, l'utilizzo e la manutenzione delle paratoie e dei cassoni utilizzati in lavori che comportano la gestione di grandi volumi d'acqua e materiali. L'articolo stabilisce i requisiti tecnici e le precauzioni operative necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori
  • Art. 150 - Rafforzamento delle strutture Sezione VIII Demolizioni

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 150 delinea le misure obbligatorie che devono essere adottate prima di intraprendere lavori di demolizione. Si concentra sulla sicurezza delle strutture esistenti, imponendo una verifica preliminare e l'eventuale necessità di interventi di rafforzamento per prevenire crolli non controllati durante la demolizione.
  • Art. 151 - Ordine delle demolizioni

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 151 disciplina le modalità con cui devono essere eseguiti i lavori di demolizione, sottolineando l'importanza della sicurezza e della pianificazione per evitare incidenti e garantire la stabilità delle strutture coinvolte e di quelle adiacenti.
  • Art. 152 - Misure di sicurezza

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 152 stabilisce le misure di sicurezza da adottare durante la demolizione dei muri, in particolare quando tali operazioni sono effettuate con attrezzature manuali. L'articolo si concentra sull'uso di ponti di servizio e sul divieto di far lavorare operai sui muri in demolizione, specificando le eccezioni
  • Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 153 delinea le misure specifiche da adottare per il convogliamento sicuro del materiale durante la demolizione, particolarmente quando eseguita manualmente, e impone restrizioni per garantire la sicurezza dei lavoratori, soprattutto in situazioni di rischio legate al crollo di strutture.
  • Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 154 del Decreto Legislativo disciplina le misure di sicurezza necessarie per proteggere le persone durante le operazioni di demolizione, in particolare riguardo alla delimitazione e al controllo dell'accesso alla zona di demolizione.
  • Art. 155 - Demolizione per rovesciamento

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 155 del Decreto Legislativo regola le procedure di demolizione per rovesciamento, specificando le condizioni e le misure di sicurezza che devono essere adottate durante tali operazioni, in particolare quando si abbattono strutture con un'altezza non superiore a 5 metri.
  • Art. 156 - Verifiche

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

    L'articolo 156 del Decreto Legislativo si riferisce alla possibilità di istituire l'obbligo di verifiche per ponteggi e attrezzature utilizzate nelle costruzioni. Tale disposizione conferisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il potere di stabilire questi obblighi
  • Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori Capo III Sanzioni

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo III Sanzioni

    L'articolo 157 del Decreto Legislativo disciplina le sanzioni applicabili al committente o al responsabile dei lavori in caso di violazione di specifiche disposizioni previste nel testo normativo, che riguardano la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni variano in base alla gravità delle violazioni
  • Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo III Sanzioni

    L'articolo 158 del Decreto Legislativo stabilisce le sanzioni per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, qualora non rispettino gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono includere sia l'arresto che ammende pecuniarie
  • Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo III Sanzioni

    L'articolo 159 del Decreto Legislativo prevede le sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che non rispettano gli obblighi di sicurezza stabiliti dalle normative in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni includono l'arresto e/o ammende, con la severità della pena variabile
  • Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

    <Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo III Sanzioni

    Art. 160. Sanzioni per i lavoratori autonomi 1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 427,16 a 1.139,07 euro per la violazione dell'articolo 94;
  • Art. 162 - Definizioni

    <Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCapo I Disposizioni generali

    L'articolo 162 del Decreto Legislativo stabilisce le definizioni specifiche utilizzate nel titolo riguardante la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Queste definizioni forniscono il contesto per comprendere come deve essere applicata e interpretata la segnaletica all'interno dei luoghi di lavoro
  • Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro

    <Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCapo I Disposizioni generali

    L'articolo 163 stabilisce gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione all'uso della segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro. Questi obblighi si attivano quando, a seguito della valutazione dei rischi prevista dall'articolo 28, emergono pericoli che non possono essere evitati o ridotti
  • Art. 164 - Informazione e formazione

    <Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCapo I Disposizioni generali

    L'articolo 164 disciplina gli obblighi del datore di lavoro riguardanti l'informazione e la formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito alla segnaletica di sicurezza utilizzata all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva.
  • Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Capo II Sanzioni

    <Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCapo II Sanzioni

    Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 163; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro
  • Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro

    <Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHICapo I Disposizioni generali

    L'articolo 168 del Decreto Legislativo definisce gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla prevenzione dei rischi associati alla movimentazione manuale dei carichi, con particolare attenzione alla prevenzione delle patologie dorso-lombari. L'obiettivo principale è ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai rischi
  • Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento

    <Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHICapo I Disposizioni generali

    L'articolo 169 del Decreto Legislativo stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in merito alla corretta informazione, formazione e addestramento dei lavoratori relativamente alla movimentazione manuale dei carichi. L'obiettivo principale è garantire che i lavoratori siano consapevoli dei rischi
  • Art. 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Capo II Sanzioni

    <Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHICapo II Sanzioni

    Art. 170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 fino a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2. b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
  • Art. 172 - Campo di applicazione Capo I Disposizioni generali Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali

    <Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo I Disposizioni generali

    L'articolo 172 definisce il campo di applicazione delle norme riguardanti l'uso di attrezzature munite di videoterminali, specificando in quali ambiti tali norme si applicano e quali situazioni invece ne sono escluse. Queste norme fanno parte di un quadro normativo volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
  • Art. 173 - Definizioni

    <Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo I Disposizioni generali

    L'articolo 173 del Decreto Legislativo stabilisce le definizioni fondamentali relative all'uso di attrezzature munite di videoterminali nei luoghi di lavoro. Queste definizioni sono cruciali per comprendere il campo di applicazione delle norme e i diritti e doveri connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori.
  • Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

    <Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo II Obblighi del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti

    L'articolo 174 del Decreto Legislativo stabilisce gli obblighi specifici che il datore di lavoro deve rispettare per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori che utilizzano videoterminali, con particolare attenzione ai rischi per la vista, la postura, e l'affaticamento fisico e mentale.
  • Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro

    <Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo II Obblighi del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti

    L'articolo 175 regola le modalità di interruzione dell'attività lavorativa per i lavoratori che utilizzano videoterminali, garantendo loro pause specifiche per prevenire l'affaticamento fisico e mentale. Stabilisce inoltre i diritti dei lavoratori in relazione alle pause
  • Art. 176 - Sorveglianza sanitaria

    <Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo II Obblighi del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti

    L'Art. 176 del Decreto Legislativo riguarda la sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali. Questo articolo definisce le modalità e i requisiti per garantire la salute dei lavoratori, con particolare attenzione ai rischi per la vista, per gli occhi e per l'apparato muscolo-schelet
  • Art. 177 - Informazione e formazione

    <Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo II Obblighi del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti

    L'articolo 177 del Decreto Legislativo 81/2008 si concentra sugli obblighi del datore di lavoro riguardo all'informazione e formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali. Tali obblighi sono volti a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
  • Art. 181 - Valutazione dei rischi

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali

    .L'articolo 181 del Decreto Legislativo stabilisce le modalità e gli obblighi a carico del datore di lavoro per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori ad agenti fisici. Questa valutazione è parte integrante della più ampia valutazione dei rischi prevista dall'articolo 28.
  • Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali

    L'articolo 182 del Decreto Legislativo stabilisce le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare o ridurre i rischi associati all'esposizione dei lavoratori ad agenti fisici. Queste disposizioni si basano sui principi generali di prevenzione e richiedono un'attenzione continua
  • Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali

    L'articolo 183 del Decreto Legislativo impone al datore di lavoro l'obbligo di adattare le misure di sicurezza alle esigenze specifiche dei lavoratori che appartengono a gruppi considerati particolarmente sensibili ai rischi.
  • Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali

    L'articolo 184 del Decreto Legislativo stabilisce gli obblighi del datore di lavoro riguardanti l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro. Questo obbligo si inserisce nel più ampio contesto delle responsabilità previste dagli articoli 36 e 37 del decreto
  • Art. 185 - Sorveglianza sanitaria

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali

    L'articolo 185 del Decreto Legislativo stabilisce le modalità e i principi per l'attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici, come definito nel contesto della sicurezza sul lavoro. La sorveglianza è fondamentale per monitorare la salute dei lavoratori e prevenire eventuali patologie legate a
  • Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali

    L'articolo 186 del Decreto Legislativo disciplina la gestione della cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori, con un focus particolare sulla registrazione dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria e ai livelli di esposizione individuale a specifici rischi lavorativi.
  • Art. 188 - Definizioni

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

    L'articolo 188 del Decreto Legislativo stabilisce le definizioni tecniche relative al rumore, necessarie per l'applicazione delle norme di protezione dei lavoratori esposti al rumore sul luogo di lavoro.
  • Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

    L'articolo 189 stabilisce i valori limite di esposizione e i valori di azione relativi all'esposizione giornaliera e settimanale al rumore sul luogo di lavoro, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori, in particolare proteggendo l'udito.
  • Art. 190 - Valutazione del rischio

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

    L'articolo 190 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio di esposizione al rumore per i lavoratori, considerando vari fattori rilevanti per la salute e sicurezza. Questa valutazione è fondamentale per determinare le misure di prevenzione e protezione necessarie per mitigare i rischi
  • Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

    L'Art. 191 disciplina le modalità di valutazione e gestione del rischio di esposizione al rumore in contesti lavorativi caratterizzati da fluttuazioni significative nei livelli di esposizione. Pur mantenendo il divieto assoluto di superare i valori limite di esposizione, la norma permette un approccio flessibile
  • Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

    L'articolo 192 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure che il datore di lavoro deve adottare per prevenire e ridurre i rischi derivanti dall'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro. Le misure previste sono obbligatorie e devono essere attuate in conformità ai principi di prevenzione stabiliti nel decreto.
  • Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

    L'articolo 193 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'obbligo del datore di lavoro di fornire e garantire l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per l'udito nei casi in cui i rischi derivanti dall'esposizione al rumore non possano essere completamente evitati tramite misure di prevenzione
  • Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

    L'articolo 194 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le azioni che il datore di lavoro deve intraprendere quando si verificano esposizioni al rumore che superano i valori limite fissati, nonostante le misure preventive e protettive adottate in precedenza. Questo articolo si concentra sulla necessità di intervenire
  • Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

    L'articolo 195 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro in merito all'informazione e formazione dei lavoratori esposti a rumore. In particolare, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori esposti a livelli di rumore pari o superiori ai valori inferiori di azione
  • Art. 196 - Sorveglianza sanitaria

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

    Art. 196. Sorveglianza sanitaria

    1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

    2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

  • Art. 197 - Deroghe

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

    L'articolo 197 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le condizioni e le procedure mediante le quali il datore di lavoro può richiedere deroghe all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e al rispetto dei valori limite di esposizione al rumore, qualora tali misure comportino rischi maggiori
  • Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

    L'articolo 197 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le condizioni e le procedure mediante le quali il datore di lavoro può richiedere deroghe all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e al rispetto dei valori limite di esposizione al rumore, qualora tali misure comportino rischi maggiori
  • Art. 199 - Campo di applicazione Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

    L'articolo 199 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure specifiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche. Questo articolo fa parte delle norme che regolano la protezione dei lavoratori da rischi fisici, in particolare le vibrazioni che possono avere effetti nocivi
  • Art. 200 - Definizioni

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

    L'articolo 200 del Decreto Legislativo 81/2008 fornisce le definizioni chiave per comprendere le normative relative alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche. Queste definizioni stabiliscono i parametri specifici per valutare e gestire i rischi associati a diversi tipi di vibrazioni
  • Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

    L'articolo 201 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i valori limite di esposizione e i valori d'azione per le vibrazioni meccaniche, suddivisi in due categorie: vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e vibrazioni trasmesse al corpo intero. Questi valori sono cruciali per la protezione dei lavoratori dai rischi
  • Art. 202 - Valutazione dei rischi

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

    L'articolo 202 del Decreto Legislativo prevede l'obbligo per il datore di lavoro di valutare e, se necessario, misurare i livelli di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche durante l'attività lavorativa. Questa valutazione è fondamentale per identificare i rischi e adottare le misure preventive necessarie
  • Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

    L'articolo 203 del Decreto Legislativo disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare per prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a vibrazioni meccaniche. Queste misure sono attuate quando la valutazione dei rischi, come indicato nell'articolo 202,
  • Art. 204 - Sorveglianza sanitaria

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

    L'articolo 204 del Decreto Legislativo disciplina l'obbligo del datore di lavoro di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche superiori ai valori d'azione definiti. La sorveglianza sanitaria è uno strumento preventivo per monitorare la salute dei lavoratori
  • Art. 205 - Deroghe

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

    L'articolo 205 disciplina le condizioni e le procedure mediante le quali un datore di lavoro può richiedere deroghe ai valori limite di esposizione per le vibrazioni meccaniche, specificamente nel contesto della navigazione marittima e aerea, o in situazioni lavorative occasionalmente eccedenti i valori limite.
  • Art. 206 - Campo di applicazione Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

    L'articolo 206 del decreto legislativo definisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, che coprono una gamma di frequenze da 0 Hz a 300 GHz. Le disposizioni sono mirate a proteggere i lavoratori dagli effetti biofisici diretti a breve termine
  • Art. 207 - Definizioni

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

    L'articolo 207 del Decreto Legislativo definisce i termini e i concetti chiave necessari per l'applicazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Queste definizioni stabiliscono i parametri per la valutazione dei rischi e la messa in atto di misure di protezione.
  • Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori di azione

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

    L'articolo 208 Del Decreto Legislativo Stabilisce I Valori Limite Di Esposizione (VLE) E I Valori Di Azione (VA) Per I Campi Elettromagnetici Sul Luogo Di Lavoro. Questi Valori Sono Fondamentali Per Garantire La Salute E La Sicurezza Dei Lavoratori Esposti A Campi Elettromagnetici,
  • Art. 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

    L'articolo 209 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare e, se necessario, misurare o calcolare i livelli di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (EMF) sul luogo di lavoro. La finalità è garantire la conformità ai valori limite di esposizione (VLE) e ai valori d'azione (VA)
  • Art. 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

    L'articolo 210 disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, in particolare quando i valori di azione (VA) vengono superati. Le misure preventive devono garantire che i valori limite di esposizione (VLE)
  • Art. 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

    L'articolo 210-bis disciplina le responsabilità del datore di lavoro riguardo all'informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in merito ai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro. L'obiettivo è garantire che tutti i soggetti coinvolti siano adeguatamente informati
  • Art. 211 - Sorveglianza sanitaria

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

    L'articolo 211 disciplina le modalità e le responsabilità relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, con un focus particolare sui lavoratori particolarmente sensibili al rischio. La norma mira a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso un monitoraggio periodico
  • Art. 212 - Deroghe

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

    L'articolo 212 del Decreto Legislativo riguarda la possibilità di ottenere deroghe specifiche al rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) ai campi elettromagnetici, che possono essere concesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il Ministero della Salute.
  • Art. 213 - Campo di applicazione Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

    L'Art. 213 del Decreto Legislativo stabilisce le prescrizioni minime di protezione per i lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante l'attività lavorativa. Questo articolo si inserisce nel contesto più ampio della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Art. 214 - Definizioni

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

    L'Art. 214 del Decreto Legislativo fornisce una serie di definizioni tecniche essenziali per comprendere le disposizioni normative relative alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ottiche artificiali. Queste definizioni stabiliscono i parametri fondamentali che guidano la regolamentazione
  • Art. 215 - Valori limite di esposizione

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

    L'Art. 215 del Decreto Legislativo si occupa di stabilire i valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali, suddividendo tali limiti in due categorie principali: radiazioni incoerenti e radiazioni laser. Questi limiti sono fondamentali per proteggere la salute dei lavoratori da possibili danni derivanti
  • Art. 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

    L'Art. 216 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a valutare e, se necessario, misurare o calcolare i livelli di esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche.
  • Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

    L'Art. 217 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoro. Queste disposizioni si applicano quando la valutazione dei rischi evidenzia che i valori limite di esposizione
  • Art. 218 - Sorveglianza sanitaria

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

    L'Art. 218 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali. Questo articolo stabilisce le modalità e i requisiti della sorveglianza sanitaria, con l'obiettivo di prevenire e identificare tempestivamente effetti negativi per la salute
  • Art. 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Capo VI Sanzioni

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo VI Sanzioni

    L'Art. 219 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le sanzioni penali e amministrative a carico del datore di lavoro e del dirigente per la violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specificamente riguardanti la protezione dei lavoratori da agenti fisici, come vibrazioni, rumore
  • Art. 220 - Sanzioni a carico del medico competente

    <Titolo VIII AGENTI FISICICapo VI Sanzioni

    L'Art. 220 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le sanzioni penali a carico del medico competente in caso di violazione degli obblighi specifici previsti dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto, che riguardano la gestione della sorveglianza sanitaria e la tenuta della cartella sanitaria e di rischio.
  • Art. 222 - Definizioni

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici

    L'articolo 222 del Decreto Legislativo fornisce una serie di definizioni cruciali per l'interpretazione e l'applicazione delle norme relative alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'esposizione agli agenti chimici.
  • Art. 223 - Valutazione dei rischi

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici

    L'articolo 223 del Decreto Legislativo stabilisce gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. Questo articolo si inserisce nel contesto più ampio della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici

    L'Articolo 224 stabilisce le misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro. L'obiettivo è garantire che tali rischi siano eliminati o ridotti al minimo attraverso una serie di misure tecniche e organizzative.
  • Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici

    L'Articolo 225 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi. Questo articolo è centrale per garantire che tali rischi siano eliminati o ridotti al minimo
  • Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici

    L'articolo 226 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.
  • Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici

    L'articolo 227 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti informazioni e formazione adeguate riguardo agli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro. L'obiettivo è garantire che i lavoratori siano consapevoli dei rischi
  • Art. 228 - Divieti

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici

    L'articolo 228 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce divieti specifici riguardanti la produzione, lavorazione e impiego di determinati agenti chimici nei luoghi di lavoro, come indicato nell'Allegato XL. Tuttavia, prevede eccezioni a tali divieti in circostanze particolari, subordinandole a specifiche autorizzazioni.
  • Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici

    L'articolo 229 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le modalità e i requisiti per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi. La sorveglianza sanitaria è un elemento fondamentale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare per quelli esposti a sostanze chimiche
  • Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici

    L'articolo 230 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce l'obbligo per il medico competente di istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi, come definito nell'articolo 229. Questo documento è essenziale per monitorare la salute dei lavoratori nel tempo
  • Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici

    Art. 231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori

    1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50.

  • Art. 232 - Adeguamenti normativi

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici

    L'Articolo 232 del Decreto Legislativo n. 81/2008 disciplina gli adeguamenti normativi in materia di protezione dei lavoratori dagli agenti chimici pericolosi. In generale, l'articolo stabilisce le modalità per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici
  • Art. 233 - Campo di applicazione Sezione I Disposizioni generali Capo II Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 233 del Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce il campo di applicazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le attività lavorative in cui i lavoratori possono essere esposti a tali agenti
  • Art. 234 - Definizioni

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 234 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le definizioni fondamentali necessarie per l'applicazione delle norme riguardanti la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni. Queste definizioni sono cruciali per l'interpretazione delle disposizioni successive
  • Art. 235 - Sostituzione e riduzione Sezione II Obblighi del datore di lavoro

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 235 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure che il datore di lavoro deve adottare per evitare o ridurre l'utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. L'obiettivo principale è proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori riducendo al minimo l'esposizione a tali agenti.
  • Art. 236 - Valutazione del rischio

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzionei

    L'articolo 236 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio specifica per l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni. Questa valutazione è essenziale per adottare le misure preventive e protettive necessarie a tutelare la salute
  • Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 237 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce una serie di misure tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro deve adottare per garantire la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. L'obiettivo è minimizzare i rischi associati a tali esposizioni
  • Art. 238 - Misure tecniche

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 238 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure tecniche che il datore di lavoro deve adottare per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, in particolare quando questi sono esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Le disposizioni sono orientate a minimizzare i rischi per la salute
  • Art. 239 - Informazione e formazione

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 239 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione e formazione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Questi obblighi mirano a garantire che i lavoratori siano consapevoli dei rischi e delle precauzioni necessarie per proteggere la loro salute
  • Art. 240 - Esposizione non prevedibile

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 240 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni. Le disposizioni mirano a garantire la sicurezza immediata dei lavoratori
  • Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 241 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare per tutelare i lavoratori che svolgono operazioni lavorative particolari, come la manutenzione, dove è prevedibile un'esposizione significativa ad agenti cancerogeni o mutageni, nonostante l'adozione di tutte le m
  • Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Sezione III Sorveglianza sanitaria

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 242 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina gli accertamenti sanitari e le misure preventive e protettive specifiche per i lavoratori esposti a rischi per la salute dovuti a agenti cancerogeni o mutageni. Stabilisce l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio
  • Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 243 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'obbligo di tenuta e gestione del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Stabilisce le modalità di istituzione, aggiornamento e conservazione di questi documenti, nonché gli obblighi di comunicazione
  • Art. 244 - Registrazione dei tumori

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 244 Del Decreto Legislativo 81/2008 Disciplina La Registrazione E Il Monitoraggio Dei Tumori Di Sospetta Origine Professionale, Istituendo Un Sistema Di Registrazione Nazionale Attraverso INAIL E Una Rete Di Centri Operativi Regionali (COR)
  • Art. 245 - Adeguamenti normativi

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

    L'articolo 245 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina il processo di adeguamento normativo relativo alla classificazione e alla gestione delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Questo processo è gestito attraverso il lavoro della Commissione consultiva tossicologica nazionale
  • Art. 246 - Campo di applicazione Sezione I Disposizioni generali Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 246 del Decreto Legislativo 81/2008 specifica il campo di applicazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto. Questo articolo stabilisce che, oltre alle disposizioni previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (che regola la cessazione dell'impiego dell'amianto)
  • Art. 247 - Definizioni

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 247 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, noto anche come "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", si inserisce nel contesto delle norme relative alla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto.
  • Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto Sezione II Obblighi del datore di lavoro

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 248 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, noto come "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", si concentra sulle procedure che i datori di lavoro devono seguire per individuare la presenza di amianto prima di iniziare lavori di demolizione o manutenzione. Questo articolo stabilisce misure preventive fondamentali
  • Art. 249 - Valutazione del rischio

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 249 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la valutazione del rischio legato all'esposizione alla polvere di amianto o ai materiali contenenti amianto, definendo le procedure e le eccezioni applicabili in determinati casi. Questa valutazione è fondamentale per determinare la natura e il grado di esposizione
  • Art. 250 - Notifica

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 250 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di notificare preventivamente all'organo di vigilanza competente l'inizio dei lavori che comportano l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
  • Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    Queste misure sono cruciali per garantire che la concentrazione di amianto nell'aria sia mantenuta al di sotto del valore limite fissato e per proteggere la salute dei lavoratori coinvolti in tali attività.
  • Art. 252 - Misure igieniche

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 252 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure igieniche necessarie per proteggere i lavoratori coinvolti in attività che comportano l'esposizione all'amianto. Queste disposizioni mirano a prevenire la contaminazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro con la polvere di amianto
  • Art. 253 - Controllo dell'esposizione

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 253 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina il controllo dell'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto presenti nell'aria del luogo di lavoro. Tale controllo è necessario per garantire che il valore limite di esposizione, stabilito dall'articolo 254, sia rispettato e che le condizioni di sicurezza
  • Art. 254 - Valore limite

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 254 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce il valore limite di esposizione dei lavoratori all'amianto nell'ambiente di lavoro e definisce le misure da adottare qualora questo limite venga superato. Le disposizioni mirano a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a fibre di amianto.
  • Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 255 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le misure di sicurezza e protezione da adottare durante operazioni lavorative specifiche in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive, è prevedibile che la concentrazione di amianto nell'aria superi i valori limite stabiliti dalla legge.
  • Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 256 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina i requisiti e le procedure specifiche per l'esecuzione dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto. Tali attività possono essere svolte solo da imprese qualificate e devono seguire un piano di lavoro dettagliato
  • Art. 257 - Informazione dei lavoratori

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 257 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le obbligazioni del datore di lavoro riguardanti l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad amianto. Questo articolo impone al datore di lavoro di fornire una serie di informazioni essenziali ai lavoratori
  • Art. 258 - Formazione dei lavoratori

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 258 del Decreto Legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro di garantire che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione specifica e adeguata. Questa formazione deve essere regolare e continua
  • Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 259 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria per i lavoratori coinvolti in attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento di materiali contenenti amianto, nonché nella bonifica delle aree interessate.
  • Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 260 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'obbligo del datore di lavoro di tenere un registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti ad amianto, con particolare attenzione a coloro la cui esposizione supera i limiti previsti dalla normativa, nonostante l'adozione di misure
  • Art. 261 - Mesoteliomi

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto

    L'articolo 261 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la gestione dei casi accertati di mesotelioma, una forma di cancro generalmente associata all'esposizione all'amianto. Questo articolo rimanda specificamente alle disposizioni già stabilite nell'articolo 244, comma 3, del medesimo decreto.
  • Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo IV Sanzioni

    Art. 262. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. Il datore di lavoro è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3; b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
  • Art. 263 - Sanzioni per il preposto

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo IV Sanzioni

    Art. 263. Sanzioni per il preposto 1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito: a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2
  • Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo IV Sanzioni

    Art. 264. Sanzioni per il medico competente 1. Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro
  • Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

    <Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo IV Sanzioni

    Art. 265. Sanzioni per i lavoratori Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
  • Art. 267 - Definizioni

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo I Disposizioni Generali

    L'articolo 267 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce le definizioni chiave relative agli agenti biologici nell'ambito della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Queste definizioni sono fondamentali per comprendere e applicare correttamente le norme previste dal titolo dedicato alla protezione da agenti
  • Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo I Disposizioni Generali

    L'articolo 268 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce la classificazione degli agenti biologici in base al rischio che essi comportano per la salute umana. Questa classificazione è fondamentale per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro dove vi è un rischio di esposizione a tali agenti.
  • Art. 269 - Comunicazione

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo I Disposizioni Generali

    L'articolo 269 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le modalità di comunicazione che il datore di lavoro deve seguire quando intende svolgere attività che comportano l'uso di agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3, e 4.
  • Art. 270 - Autorizzazione

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo I Disposizioni Generali

    L'articolo 270 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina l'autorizzazione necessaria per i datori di lavoro che intendono utilizzare agenti biologici classificati nel gruppo 4. Questi agenti, considerati altamente pericolosi per la salute umana, richiedono una rigorosa supervisione da parte delle autorità competenti.
  • Art. 271 - Valutazione del rischio Capo II Obblighi del datore di lavoro

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'articolo 271 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 regola la valutazione dei rischi associati all'esposizione a agenti biologici sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a valutare i potenziali pericoli derivanti dall'uso di agenti biologici e a implementare misure preventive e protettive adeguate.
  • Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'articolo 272 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare misure tecniche, organizzative e procedurali volte a proteggere i lavoratori dall'esposizione ad agenti biologici, qualora la valutazione dei rischi lo richieda. Tali misure devono essere finalizzate a prevenire l'esposizione,
  • Art. 273 - Misure igieniche

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'articolo 273 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prescrive una serie di misure igieniche obbligatorie per il datore di lavoro nelle attività in cui la valutazione dei rischi, come previsto dall'articolo 271, evidenzia pericoli per la salute dei lavoratori legati all'esposizione ad agenti biologici.
  • Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'articolo 274 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce le misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare nelle strutture sanitarie e veterinarie per prevenire i rischi derivanti dalla possibile presenza di agenti biologici pericolosi negli organismi dei pazienti o degli animali, nonché nei relativi campioni
  • Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'articolo 275 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce le misure specifiche di contenimento che devono essere adottate nei laboratori e stabulari (locali destinati ad animali da laboratorio) quando si lavora con agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2, 3, o 4.
  • Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro

    Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali

    1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.

    2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

  • Art. 277 - Misure di emergenza

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'articolo 277 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di emergenza da adottare in caso di incidenti che possano causare la dispersione di agenti biologici pericolosi nell'ambiente di lavoro. Tali misure sono fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire ulteriori rischi sanitari.
  • Art. 278 - Informazioni e formazione

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'articolo 278 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le obbligazioni del datore di lavoro in merito all'informazione e alla formazione dei lavoratori quando l'attività lavorativa comporta rischi per la salute legati all'esposizione ad agenti biologici.
  • Art. 279 - Prevenzione e controllo

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo III Sorveglianza sanitaria

    L'articolo 279 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di prevenzione e controllo che il datore di lavoro deve adottare quando la valutazione del rischio evidenzia la necessità di proteggere i lavoratori esposti ad agenti biologici.
  • Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo III Sorveglianza sanitaria

    L'articolo 280 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina l'istituzione, la tenuta e la gestione dei registri relativi ai lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo 3 o 4, nonché la registrazione degli eventi accidentali connessi a tali esposizioni.
  • Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo III Sorveglianza sanitaria

    L'articolo 281 Del Decreto Legislativo N. 81 Del 2008 Disciplina L'istituzione E La Gestione Di Un Registro Dei Casi Di Malattia E Decesso Dovuti All'esposizione Ad Agenti Biologici, Che È Tenuto Dall'ISPESL (Ora INAIL).
  • Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo IV Sanzioni

    Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
  • Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo IV Sanzioni

    Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti

    1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.

  • Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo IV Sanzioni

    Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente

    1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3

  • Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

    <Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo IV Sanzioni

    Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori

    1. I lavoratori sono puniti:

    a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 427,16 a 1.139,07 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
    b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 142,38 a 569,54 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.

  • Art. 286 ter - Definizioni

    <Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

    L'Articolo 286-Ter Del Decreto Legislativo N. 81 Del 2008 Fornisce Le Definizioni Specifiche Relative Alle Disposizioni Del Titolo Che Riguarda La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro In Ambito Sanitario.
  • Art. 286 quater - Misure generali di tutela

    <Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

    L'Articolo 286-quater del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce le misure generali di tutela che il datore di lavoro deve adottare per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente nell'ambito sanitario. L'articolo sottolinea l'importanza di affrontare non solo i rischi fisici
  • Art. 286 quinquies - Valutazione dei rischi

    <Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

    Articolo 286-quinquies. - Valutazione dei rischi

    1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro
    potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.
    2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

  • Art. 286 sexies - Misure di prevenzione specifiche

    <Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

    L'Articolo 286-sexies del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prescrive le misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare qualora la valutazione dei rischi (come stabilito nell'articolo 286-quinquies) evidenzi il rischio di ferite da taglio o puntura e il conseguente rischio di infezione.
  • Art. 286 septies - Sanzioni

    <Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

    Articolo 286-septies. - Sanzioni

    1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies.

    2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies.

  • Art. 288 - Definizioni

    <Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo I Disposizioni generali

    L'Articolo 288 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 fornisce le definizioni fondamentali relative al concetto di "atmosfera esplosiva", che è centrale per l'applicazione delle normative di sicurezza sul lavoro in contesti dove esiste il rischio di esplosioni.
  • Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni

    <Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'Articolo 289 Del Decreto Legislativo N. 81 Del 2008 Disciplina Le Misure Che Il Datore Di Lavoro Deve Adottare Per Prevenire E Proteggere I Lavoratori Dal Rischio Di Esplosioni Sul Luogo Di Lavoro. Questo Articolo Impone Al Datore Di Lavoro Di Adottare Misure Tecniche E Organizzative Specifiche
  • Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione

    <Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'Articolo 290 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in merito alla valutazione dei rischi specifici derivanti dalla presenza di atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro.
  • Art. 291 - Obblighi generali

    <Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'Articolo 291 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce gli obblighi generali a carico del datore di lavoro per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in presenza di atmosfere esplosive. Questi obblighi derivano dai principi fondamentali della valutazione dei rischi e dalle disposizioni specifiche
  • Art. 292 - Coordinamento

    <Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'Articolo 292 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 regola il coordinamento delle misure di sicurezza e protezione contro le esplosioni nei luoghi di lavoro in cui operano lavoratori di più imprese. Il testo stabilisce obblighi specifici per i datori di lavoro in queste situazioni
  • Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

    <Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'Articolo 293 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce le regole per la gestione delle aree di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive, imponendo specifiche obbligazioni al datore di lavoro. Questo articolo è fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambienti con potenziale rischi
  • Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

    <Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'Articolo 294 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare e mantenere aggiornato un documento specifico, denominato "documento sulla protezione contro le esplosioni". Questo documento è cruciale per garantire la sicurezza dei lavoratori in ambienti a rischio di esplosione.
  • Art. 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori

    <Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'Articolo 294-bis del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti al rischio di esplosione, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 36 e 37 dello stesso decreto.
  • Art. 295 - Termini per l'adeguamento

    <Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'articolo 295 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce i termini e le condizioni per l'adeguamento delle attrezzature e dei luoghi di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Le disposizioni riguardano le attrezzature già in uso prima del 30 giugno 2003 e quelle messe a disposizione
  • Art. 296 - Verifiche

    <Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro

    L'articolo 296 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 riguarda le verifiche delle installazioni elettriche in specifiche aree classificate come potenzialmente esplosive. Questo articolo impone obblighi precisi al datore di lavoro per garantire la sicurezza nelle zone in cui si possono formare atmosfere esplosive.
  • Art. 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

    <Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo III Sanzioni

    Art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 290. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
  • Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

    <Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

    Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi

    1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

  • Art. 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

    <Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

    L'articolo 25-septies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 introduce specifiche sanzioni per le imprese in relazione a reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, quando questi sono commessi in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
  • Art. 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

    <Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

    L'articolo 301 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce che le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, previste dal decreto stesso o da altre disposizioni di legge, sono soggette alle procedure di prescrizione ed estinzione del reato previste dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
  • Art. 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

    <Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

    L'articolo 302 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 riguarda la possibilità di sostituire la pena dell'arresto con una sanzione pecuniaria per determinate contravvenzioni legate alla sicurezza sul lavoro, a condizione che siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato.
  • Art. 304 - Abrogazioni

    <Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

    L'articolo 304 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce l'abrogazione di una serie di normative precedenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendole con le disposizioni del nuovo decreto. L'articolo inoltre disciplina la gestione delle norme transitorie fino all'armonizzazione completa della legislazion
  • Art. 305 - Clausola finanziaria

    <Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

    Art. 305. Clausola finanziaria

    1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

  • Art. 306 - Disposizioni finali

    <Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

    Art. 306. Disposizioni finali

    1. Le disposizioni contenute nel d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.

    2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

    3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
    4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

    4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
    Il Ministro dell'economiae delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio