Art. 245 - Adeguamenti normativi

1 Ottobre 2024

Art. 245. Adeguamenti normativi

1. Comma abrogato dall'Art. 19. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:


a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata.

L'articolo 245 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina il processo di adeguamento normativo relativo alla classificazione e alla gestione delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Questo processo è gestito attraverso il lavoro della Commissione consultiva tossicologica nazionale, che ha il compito di identificare e aggiornare l'elenco di tali sostanze, pur se non già classificate ai sensi di specifiche normative precedenti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

L'Articolo 245 del Decreto Legislativo n. 81/2008 riguarda gli adeguamenti normativi necessari per mantenere aggiornati gli allegati XLII e XLIII, che trattano rispettivamente degli agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione. Questi aggiornamenti sono legati all’evoluzione tecnologica, scientifica e normativa, e vengono effettuati tramite decreti ministeriali, in collaborazione con commissioni consultive specializzate. L'aggiornamento degli allegati consente di tenere il passo con le nuove conoscenze in materia di rischi chimici e pericolosi per la salute dei lavoratori.

Dettaglio delle disposizioni
Aggiornamento degli allegati (comma 2, lettera a)

Il decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, in collaborazione con la Commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale, ha il compito di aggiornare gli allegati XLII e XLIII. Questi aggiornamenti si basano su:

Progresso tecnico nel campo della sicurezza sul lavoro e delle tecnologie di protezione.
Evoluzione normativa comunitaria e internazionale, tenendo conto delle direttive e dei regolamenti dell'Unione Europea.
Nuove conoscenze scientifiche sugli agenti cancerogeni e mutageni.

Pubblicazione dell'elenco delle sostanze (comma 2, lettera b)

Il decreto prevede anche la pubblicazione dell'elenco delle sostanze aggiornate in base ai criteri stabiliti negli allegati XLII e XLIII. Questa pubblicazione consente alle imprese e agli enti di essere informati sulle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, e di adeguare le misure di protezione dei lavoratori.

Sintesi

L'Art. 245 del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede che i Ministri del lavoro e della salute, in collaborazione con commissioni specializzate, aggiornino periodicamente gli allegati XLII e XLIII, che elencano gli agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione, in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative internazionali e delle nuove conoscenze scientifiche. Il decreto pubblica inoltre l'elenco delle sostanze identificate, mantenendo il quadro normativo allineato con gli sviluppi più recenti.

Articolo modificato dall'Art. 19. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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