Art. 245 - Adeguamenti normativi
Art. 245. Adeguamenti normativi
1. Comma abrogato dall'Art. 19. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata.
L'articolo 245 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina il processo di adeguamento normativo relativo alla classificazione e alla gestione delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Questo processo è gestito attraverso il lavoro della Commissione consultiva tossicologica nazionale, che ha il compito di identificare e aggiornare l'elenco di tali sostanze, pur se non già classificate ai sensi di specifiche normative precedenti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
L'Articolo 245 del Decreto Legislativo n. 81/2008 riguarda gli adeguamenti normativi necessari per mantenere aggiornati gli allegati XLII e XLIII, che trattano rispettivamente degli agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione. Questi aggiornamenti sono legati all’evoluzione tecnologica, scientifica e normativa, e vengono effettuati tramite decreti ministeriali, in collaborazione con commissioni consultive specializzate. L'aggiornamento degli allegati consente di tenere il passo con le nuove conoscenze in materia di rischi chimici e pericolosi per la salute dei lavoratori.
Dettaglio delle disposizioni
Aggiornamento degli allegati (comma 2, lettera a)
Il decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, in collaborazione con la Commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale, ha il compito di aggiornare gli allegati XLII e XLIII. Questi aggiornamenti si basano su:
Progresso tecnico nel campo della sicurezza sul lavoro e delle tecnologie di protezione.
Evoluzione normativa comunitaria e internazionale, tenendo conto delle direttive e dei regolamenti dell'Unione Europea.
Nuove conoscenze scientifiche sugli agenti cancerogeni e mutageni.
Pubblicazione dell'elenco delle sostanze (comma 2, lettera b)
Il decreto prevede anche la pubblicazione dell'elenco delle sostanze aggiornate in base ai criteri stabiliti negli allegati XLII e XLIII. Questa pubblicazione consente alle imprese e agli enti di essere informati sulle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, e di adeguare le misure di protezione dei lavoratori.
Sintesi
L'Art. 245 del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede che i Ministri del lavoro e della salute, in collaborazione con commissioni specializzate, aggiornino periodicamente gli allegati XLII e XLIII, che elencano gli agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione, in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative internazionali e delle nuove conoscenze scientifiche. Il decreto pubblica inoltre l'elenco delle sostanze identificate, mantenendo il quadro normativo allineato con gli sviluppi più recenti.
Articolo modificato dall'Art. 19. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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