Art. 46 - Prevenzione incendi

20 Agosto 2024

Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

Nota:Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 è stato effettivamente abrogato e sostituito da tre nuovi decreti nel 2021, che sono entrati in vigore il 29 ottobre 2022

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.


L'Articolo 46 del Decreto Legislativo si concentra sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, delineando le responsabilità del datore di lavoro e definendo il quadro normativo per garantire la sicurezza antincendio.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 è stato effettivamente abrogato e sostituito da tre nuovi decreti nel 2021, che sono entrati in vigore il 29 ottobre 2022. Questi nuovi decreti riguardano la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e rappresentano una riforma significativa della normativa antincendio in Italia. 

1. Interesse pubblico e competenza statuale

La prevenzione incendi è considerata una funzione di preminente interesse pubblico ed è di esclusiva competenza dello Stato. Gli obiettivi principali sono la sicurezza della vita umana, l'incolumità delle persone, e la tutela dei beni e dell'ambiente, applicati uniformemente su tutto il territorio nazionale.

2. Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato ad adottare misure idonee per prevenire gli incendi e proteggere l'incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro soggetti alla normativa vigente.

3. Decreti ministeriali

I Ministri dell'interno e del lavoro, considerando i fattori di rischio, sono incaricati di adottare uno o più decreti che stabiliscano:

Misure per evitare l'insorgere di incendi e limitarne le conseguenze.
Misure precauzionali operative.
Metodi per il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio.
Criteri per la gestione delle emergenze.
Requisiti del personale addetto alla prevenzione antincendio e la loro formazione.

4. Normative temporanee

Fino all'adozione dei nuovi decreti, continuano a essere applicati i criteri generali di sicurezza antincendio previsti dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998.

5. Assistenza alle aziende

Per migliorare i livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, vengono istituiti nuclei specialistici presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, incaricati di fornire assistenza alle aziende. Le modalità di assistenza sono stabilite con appositi decreti del Ministro dell'interno.

6. Competenze specifiche

Qualsiasi disposizione relativa alla prevenzione incendi, inclusi aspetti di disciplina e controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

7. Risorse e miglioramento della sicurezza

Le risorse derivanti dall'attività di controllo antincendio sono destinate al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Aggiornamenti Normativi

Nel 2021, il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 è stato abrogato e sostituito da tre nuovi decreti:

Decreto Controlli (1 settembre 2021): Regola la manutenzione e la sorveglianza delle attrezzature antincendio.
Decreto GSA (2 settembre 2021): Stabilisce criteri per la gestione della sicurezza antincendio, inclusa la formazione e le procedure di emergenza.
Decreto Minicodice (3 settembre 2021): Fornisce criteri per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio.

Ecco un riepilogo dei tre decreti:

Decreto Controlli (1 settembre 2021): Questo decreto stabilisce i criteri generali per il controllo, la manutenzione, e la sorveglianza degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Tra le sue disposizioni, vengono definiti gli obblighi per i datori di lavoro di garantire la regolare manutenzione delle attrezzature antincendio e di affidare tali operazioni a personale qualificato.

Decreto GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio, 2 settembre 2021): Il Decreto GSA definisce i criteri per l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Questo include la formazione del personale, le procedure di emergenza, l’evacuazione e il coordinamento con i servizi di emergenza esterni. Il decreto specifica anche i requisiti per i responsabili della sicurezza antincendio e per gli addetti antincendio.

Decreto Minicodice (3 settembre 2021): Questo decreto fornisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. È pensato per i luoghi di lavoro a basso rischio e rappresenta una semplificazione rispetto al Codice di Prevenzione Incendi, mantenendo comunque elevati standard di sicurezza. Include linee guida per la valutazione dei rischi, l’implementazione di misure di prevenzione e protezione e la progettazione degli spazi in funzione della sicurezza antincendio.

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