Art. 43 - Disposizioni generali 
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

19 Agosto 2024

Art. 43. Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.


2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.


4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato

L'articolo 43 del D.Lgs. 81/2008 Affronta le disposizioni generali riguardanti le misure che il datore di lavoro deve adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori in caso di emergenza o di pericolo grave e immediato.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Obblighi del Datore di Lavoro

Organizzazione dei Rapporti con i Servizi Pubblici: Il datore di lavoro è tenuto a organizzare i rapporti necessari con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Designazione dei Lavoratori Incaricati: Deve designare preventivamente i lavoratori responsabili per l'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze (come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b)).

Informazione ai Lavoratori: È obbligatorio informare tutti i lavoratori potenzialmente esposti a pericoli gravi e immediati sulle misure di sicurezza predisposte e sui comportamenti da adottare in tali circostanze.

Programmazione degli Interventi di Emergenza: Il datore di lavoro deve programmare gli interventi necessari e fornire le istruzioni affinché i lavoratori possano cessare immediatamente la loro attività o mettersi al sicuro in caso di pericolo grave e immediato.

Adozione di Provvedimenti di Emergenza: Deve adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in presenza di un pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone, possa prendere misure adeguate per evitare conseguenze dannose, anche in assenza della possibilità di contattare un superiore gerarchico. Questo deve avvenire tenendo conto delle conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Presenza di Mezzi di Estinzione Adeguati: Il datore di lavoro è responsabile di garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei al tipo di incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro. Questo include sia i mezzi portatili sia gli impianti fissi di estinzione, manuali o automatici, individuati in base alla valutazione dei rischi.

Criteri per la Designazione dei Lavoratori Incaricati

Nella designazione dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza, il datore di lavoro deve tener conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici legati all'azienda o all'unità produttiva. Questi criteri sono definiti nei decreti relativi all'articolo 46.

Obblighi dei Lavoratori Designati

I lavoratori designati non possono rifiutare l'incarico, salvo giustificato motivo, e devono ricevere una formazione adeguata. Devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, sempre in relazione alle dimensioni e ai rischi specifici dell'azienda.

Divieto di Richiedere Ripresa dell'Attività in Caso di Pericolo

Il datore di lavoro deve astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazioni in cui persiste un pericolo grave e immediato, salvo eccezioni debitamente motivate.

In sintesi, l'articolo 43 stabilisce un quadro di obblighi per il datore di lavoro mirati a garantire la sicurezza dei lavoratori in situazioni di emergenza, definendo specifiche responsabilità per l'organizzazione, la designazione dei lavoratori incaricati, l'informazione e la formazione dei dipendenti, nonché la gestione di situazioni di pericolo grave e immediato.

La Sezione VI del Decreto Legislativo si occupa della gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, fornendo un quadro normativo dettagliato su come devono essere pianificate e affrontate situazioni di pericolo immediato che possono minacciare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le principali tematiche trattate includono:

Organizzazione della Gestione delle Emergenze:

Il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre un piano di emergenza adeguato alle dimensioni e alla tipologia di attività dell'azienda, considerando i rischi specifici presenti. Questo piano deve prevedere tutte le misure necessarie per affrontare situazioni di emergenza, inclusi incendi, evacuazioni e altri eventi imprevisti che potrebbero mettere in pericolo i lavoratori.

Designazione di Lavoratori Incaricati:

Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati di gestire le emergenze, assicurando che siano adeguatamente formati e dotati delle attrezzature necessarie per svolgere il loro compito. Questi lavoratori devono essere in numero sufficiente e disporre delle competenze necessarie per garantire un'efficace gestione dell'emergenza.

Pianificazione e Comunicazione delle Procedure di Emergenza:

Devono essere stabilite e comunicate chiaramente le procedure da seguire in caso di emergenza, affinché tutti i lavoratori siano consapevoli dei comportamenti da adottare. Il datore di lavoro deve inoltre garantire che i lavoratori possano lasciare immediatamente il luogo di lavoro in sicurezza in caso di pericolo grave e immediato.

Coordinamento con i Servizi Pubblici:

È obbligo del datore di lavoro organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti, come i vigili del fuoco e i servizi di primo soccorso, per garantire una risposta coordinata ed efficace in caso di emergenza.

Presenza di Mezzi di Estinzione e di Sicurezza:

Devono essere presenti e funzionanti i mezzi di estinzione degli incendi e altre attrezzature di sicurezza adeguate al livello di rischio presente nei luoghi di lavoro. Questi mezzi devono essere mantenuti in buone condizioni operative e utilizzabili immediatamente in caso di necessità.

Formazione e Informazione dei Lavoratori:

I lavoratori incaricati devono ricevere una formazione specifica per la gestione delle emergenze, che deve essere periodicamente aggiornata. Anche tutti gli altri lavoratori devono essere informati sui rischi e sulle misure di emergenza predisposte, per garantire che sappiano come comportarsi in situazioni di pericolo.

Responsabilità del Datore di Lavoro:

Il datore di lavoro è responsabile di assicurare che le procedure di emergenza siano adeguatamente implementate e che i lavoratori siano informati e formati. Deve inoltre astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere le attività in condizioni in cui persiste un pericolo grave e immediato, salvo eccezioni debitamente motivate.

In sintesi, la Sezione VI fornisce un quadro completo delle responsabilità del datore di lavoro nella gestione delle emergenze, stabilendo i requisiti per la preparazione, l'attuazione e la comunicazione delle misure di sicurezza necessarie per proteggere i lavoratori in situazioni di pericolo grave e immediato.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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