Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
L'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i modelli di organizzazione e di gestione (MOG) per la salute e sicurezza sul lavoro, evidenziando i requisiti necessari affinché tali modelli possano esentare le persone giuridiche, le società e le associazioni da responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Finalità e Requisiti del Modello Organizzativo:
Il modello deve essere adottato e attuato efficacemente per garantire il rispetto degli obblighi giuridici in materia di sicurezza sul lavoro. Questi obblighi includono:
Il rispetto degli standard tecnico-strutturali per attrezzature, impianti, e luoghi di lavoro.
La valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.
L'organizzazione delle attività come la gestione delle emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria.
L'informazione e formazione dei lavoratori.
La vigilanza sul rispetto delle procedure di sicurezza.
L'acquisizione delle documentazioni e certificazioni obbligatorie.
Le verifiche periodiche dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Sistemi di Registrazione:
Il modello deve includere sistemi idonei di registrazione per documentare l'effettuazione delle attività previste.
3. Articolazione delle Funzioni e Sistema Disciplinare:
Il modello deve prevedere una struttura organizzativa che assicuri competenze tecniche e poteri adeguati per la verifica, gestione e controllo del rischio. Inoltre, deve includere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure di sicurezza.
4. Sistema di Controllo e Revisione:
Deve essere previsto un sistema di controllo per garantire l'attuazione del modello e la sua idoneità nel tempo. Il modello deve essere riesaminato e modificato in caso di violazioni significative delle norme di sicurezza o di cambiamenti organizzativi, scientifici o tecnologici.
5. Presunzione di Conformità e Modelli Preesistenti:
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione conformi alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui a questo articolo. La Commissione di cui all'articolo 6 può indicare ulteriori modelli di gestione aziendale.
6. Procedure Semplificate per le PMI:
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro deve elaborare procedure semplificate per l'adozione e attuazione dei modelli di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (PMI). Tali procedure sono recepite con decreto ministeriale.
7. Finanziabilità per Imprese Fino a 50 Lavoratori:
L'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle imprese con fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
Questo articolo fornisce un quadro dettagliato dei requisiti che un modello di organizzazione e gestione deve rispettare per essere efficace e per esentare le organizzazioni dalla responsabilità amministrativa, specificando anche le condizioni per la sua applicazione nelle PMI e nelle imprese più grandi.
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