Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

19 Agosto 2024

Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:


a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.


6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

L'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i modelli di organizzazione e di gestione (MOG) per la salute e sicurezza sul lavoro, evidenziando i requisiti necessari affinché tali modelli possano esentare le persone giuridiche, le società e le associazioni da responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Finalità e Requisiti del Modello Organizzativo:

Il modello deve essere adottato e attuato efficacemente per garantire il rispetto degli obblighi giuridici in materia di sicurezza sul lavoro. Questi obblighi includono:

Il rispetto degli standard tecnico-strutturali per attrezzature, impianti, e luoghi di lavoro.
La valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.
L'organizzazione delle attività come la gestione delle emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria.
L'informazione e formazione dei lavoratori.
La vigilanza sul rispetto delle procedure di sicurezza.
L'acquisizione delle documentazioni e certificazioni obbligatorie.
Le verifiche periodiche dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Sistemi di Registrazione:

Il modello deve includere sistemi idonei di registrazione per documentare l'effettuazione delle attività previste.

3. Articolazione delle Funzioni e Sistema Disciplinare:

Il modello deve prevedere una struttura organizzativa che assicuri competenze tecniche e poteri adeguati per la verifica, gestione e controllo del rischio. Inoltre, deve includere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure di sicurezza.

4. Sistema di Controllo e Revisione:

Deve essere previsto un sistema di controllo per garantire l'attuazione del modello e la sua idoneità nel tempo. Il modello deve essere riesaminato e modificato in caso di violazioni significative delle norme di sicurezza o di cambiamenti organizzativi, scientifici o tecnologici.

5. Presunzione di Conformità e Modelli Preesistenti:

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione conformi alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui a questo articolo. La Commissione di cui all'articolo 6 può indicare ulteriori modelli di gestione aziendale.

6. Procedure Semplificate per le PMI:

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro deve elaborare procedure semplificate per l'adozione e attuazione dei modelli di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (PMI). Tali procedure sono recepite con decreto ministeriale.

7. Finanziabilità per Imprese Fino a 50 Lavoratori:

L'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle imprese con fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Questo articolo fornisce un quadro dettagliato dei requisiti che un modello di organizzazione e gestione deve rispettare per essere efficace e per esentare le organizzazioni dalla responsabilità amministrativa, specificando anche le condizioni per la sua applicazione nelle PMI e nelle imprese più grandi.

La Sezione II del Decreto Legislativo è interamente dedicata alla valutazione dei rischi, un processo cruciale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questo processo è obbligatorio per il datore di lavoro e deve essere svolto con la massima attenzione, coinvolgendo diverse figure aziendali e seguendo procedure specifiche.

Articolo 28: Oggetto della valutazione dei rischi

Obbligo di valutazione di tutti i rischi:

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questa valutazione include non solo i rischi fisici, ma anche quelli legati allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza geografica dei lavoratori e ai rischi specifici legati alla tipologia contrattuale.

Documento di valutazione dei rischi (DVR):

Il risultato della valutazione dei rischi deve essere documentato nel DVR, che deve includere una relazione dettagliata sui rischi identificati, le misure di prevenzione adottate, il programma di miglioramento dei livelli di sicurezza, le procedure di attuazione delle misure e i ruoli aziendali responsabili dell’attuazione delle misure preventive.

Aggiornamento del DVR:

Il documento deve essere costantemente aggiornato in funzione dell’evoluzione dei rischi, dei cambiamenti nell’organizzazione aziendale, e a seguito di incidenti o nuove valutazioni del rischio. Ogni aggiornamento deve essere comunicato al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Supporto tecnico:

L’INAIL, anche in collaborazione con le ASL, fornisce strumenti tecnici e specialistici al datore di lavoro per la riduzione dei livelli di rischio (Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le sue funzioni sono state attribuite all'INAIL).

Articolo 29: Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Collaborazione e consultazione:

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, consultando anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tempistiche di rielaborazione:

La valutazione deve essere rielaborata in caso di modifiche significative nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in seguito a infortuni rilevanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedano. La rielaborazione deve avvenire entro 30 giorni dall’evento che la rende necessaria.

Custodia del DVR:

Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi.

Procedura per piccole aziende:

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate. Per le aziende fino a 50 lavoratori, queste procedure possono essere utilizzate con alcuni adattamenti, a meno che l’azienda non rientri in categorie ad alto rischio.

Settori a basso rischio:

Per le aziende in settori a basso rischio, identificate tramite un decreto ministeriale, possono essere utilizzate procedure semplificate per dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi.

Conclusione

La Sezione II del Decreto Legislativo stabilisce i principi fondamentali per la valutazione dei rischi, un processo essenziale per garantire la sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a identificare, documentare e gestire tutti i rischi legati all'attività lavorativa, coinvolgendo nel processo diverse figure aziendali e garantendo aggiornamenti costanti del DVR in base alle necessità. Le disposizioni stabiliscono anche modalità semplificate per le piccole imprese e per i settori a basso rischio, mantenendo tuttavia l’obbligo fondamentale di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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