Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

18 Agosto 2024

Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro


1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.


L'Articolo 10 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolte da diverse istituzioni pubbliche e organizzazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e agricole.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Soggetti Coinvolti

Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano: Tramite le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Ministero dell'Interno: Attraverso le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
ISPESL: L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, coinvolto fino alla sua soppressione (Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL).
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Ministero dello Sviluppo Economico: Specificamente per il settore estrattivo.
INAIL: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
IPSEMA: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo.
Organismi Paritetici e Enti di Patronato.

2. Attività Svolte

Questi soggetti sono incaricati di svolgere una serie di attività mirate a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tra cui:

Informazione: Diffusione di conoscenze relative ai rischi lavorativi e alle misure di prevenzione.
Assistenza: Supporto tecnico e specialistico alle imprese per l'applicazione delle normative di sicurezza.
Consulenza: Fornitura di consigli e soluzioni operative per la gestione della sicurezza sul lavoro.
Formazione: Erogazione di percorsi formativi per migliorare le competenze in materia di sicurezza e salute.
Promozione: Iniziative per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, con particolare attenzione ai settori delle piccole e medie imprese, agricole e artigiane.

3. Destinatari Principali

Le attività di informazione, assistenza, e promozione sono rivolte in particolare:

Imprese Artigiane.
Imprese Agricole.
Piccole e Medie Imprese (PMI).
Associazioni dei Datori di Lavoro nei settori menzionati.

4. Modalità di Esecuzione

Convenzioni: Le attività possono essere svolte anche mediante convenzioni tra i vari soggetti istituzionali e le organizzazioni coinvolte, facilitando la collaborazione e la condivisione delle risorse.

Sintesi

L'Articolo 10 del D.Lgs. 81/2008 prevede un ampio coinvolgimento di istituzioni pubbliche e organizzazioni nel fornire supporto alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione sono indirizzate soprattutto alle piccole e medie imprese, artigiane e agricole, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ISPESL, indicato come uno dei soggetti coinvolti, ha visto le sue funzioni trasferite all'INAIL a seguito della sua soppressione nel 2010.

Nota: ISPESL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.

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