Art. 292 - Coordinamento
Art. 292. Coordinamento
1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.
L'Articolo 292 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 regola il coordinamento delle misure di sicurezza e protezione contro le esplosioni nei luoghi di lavoro in cui operano lavoratori di più imprese. Il testo stabilisce obblighi specifici per i datori di lavoro in queste situazioni, con l'obiettivo di garantire un'efficace gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.
Il principio fondamentale del coordinamento, come stabilito da questo articolo, è che ogni datore di lavoro rimane responsabile delle questioni soggette al suo controllo diretto. Tuttavia, quando nello stesso luogo di lavoro operano più imprese, è necessario un coordinamento specifico delle misure di sicurezza per prevenire esplosioni e tutelare la salute dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio degli Obblighi
Responsabilità Individuale di Ogni Datore di Lavoro:
Controllo e Responsabilità: Ogni datore di lavoro è responsabile delle misure di sicurezza riguardanti le attività sotto il suo controllo diretto, come stabilito anche dalle normative generali sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV) e dall'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81.
Coordinamento da Parte del Datore di Lavoro Responsabile del Luogo di Lavoro:
Coordinamento delle Misure di Sicurezza: Il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro (ovvero il datore di lavoro principale o coordinatore), ha l'obbligo di coordinare l'attuazione di tutte le misure di sicurezza e protezione per prevenire esplosioni.
Documento sulla Protezione Contro le Esplosioni: Questo datore di lavoro deve specificare, nel documento sulla protezione contro le esplosioni (previsto dall'articolo 294), gli obiettivi del coordinamento, le misure di sicurezza adottate e le modalità operative per l'attuazione di tale coordinamento tra le varie imprese presenti sul luogo di lavoro.
Sintesi
In sintesi, l'Articolo 292 sottolinea l'importanza del coordinamento delle misure di sicurezza in contesti lavorativi complessi, dove operano più imprese. Ogni datore di lavoro mantiene la responsabilità per le questioni sotto il suo controllo, ma il datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro ha un ruolo centrale nel coordinamento delle misure di protezione contro le esplosioni, che deve essere chiaramente documentato.
Indice Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
(Art. 287-Art. 297)
Capo I Disposizioni generali
Art. 287 - Campo di applicazione
Capo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione
Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni
Art. 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 295 - Termini per l'adeguamento
Capo III Sanzioni
Art. 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Il Titolo XI del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda la Protezione da Atmosfere Esplosive e fornisce un quadro normativo per la prevenzione e la gestione dei rischi legati alle atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro. Di seguito è una sintesi dei vari articoli e capi del Titolo XI.
Capo I - Disposizioni generali
Art. 287 - Campo di applicazione: Stabilisce l'ambito di applicazione delle norme, definendo che si applicano a tutti i luoghi di lavoro dove esiste il rischio di formazione di atmosfere esplosive.
Art. 288 - Definizioni: Fornisce le definizioni chiave necessarie per comprendere e applicare le disposizioni relative alle atmosfere esplosive, inclusi termini come "atmosfera esplosiva", "zona pericolosa", "esplosione", ecc.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni: Stabilisce che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire le esplosioni e per proteggere i lavoratori qualora queste si verifichino. Include l'adozione di misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo il rischio di esplosioni.
Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione: Impone al datore di lavoro di valutare i rischi di esplosione presenti sul luogo di lavoro, identificando le aree dove tali rischi sono presenti e classificandole adeguatamente.
Art. 291 - Obblighi generali: Questo articolo richiede al datore di lavoro di adottare misure preventive per evitare la formazione di atmosfere esplosive e, ove ciò non sia possibile, per evitare che tali atmosfere esplodano. Inoltre, deve garantire che l'esplosione sia contenuta o mitigata per ridurre gli effetti nocivi.
Art. 292 - Coordinamento: Stabilisce l'obbligo di coordinare le misure di prevenzione e protezione quando più datori di lavoro condividono lo stesso luogo di lavoro, al fine di garantire un'efficace protezione contro i rischi di esplosione.
Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive: Richiede la classificazione delle aree del luogo di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive, e prevede l'adozione di misure di sicurezza specifiche per ciascuna zona classificata.
Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni: Obbliga il datore di lavoro a redigere e mantenere aggiornato un documento che dimostri l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro le esplosioni. Questo documento deve includere la valutazione dei rischi, la classificazione delle aree pericolose e le misure adottate.
Art. 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori: Prevede che i lavoratori esposti a rischi di atmosfere esplosive siano informati e formati adeguatamente sui rischi presenti e sulle misure di sicurezza da adottare.
Art. 295 - Termini per l'adeguamento: Definisce i termini entro i quali devono essere adottate le misure necessarie per adeguarsi alle disposizioni del Titolo XI.
Art. 296 - Verifiche: Prevede che le misure adottate dal datore di lavoro siano soggette a verifiche regolari per garantire che siano efficaci e che i rischi di esplosione siano adeguatamente gestiti.
Capo III - Sanzioni
Questo capo del Titolo XI prevede le sanzioni per il datore di lavoro o altre figure responsabili nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dagli articoli precedenti. Le sanzioni possono includere multe e altre penalità amministrative o penali a seconda della gravità delle infrazioni.
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