Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
indice Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (Art. 167-171)
Capo I Disposizioni generali
Art. 167 - Campo di applicazione
Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento
Capo II Sanzioni
Art. 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 171 - Sanzioni a carico del preposto
Il Titolo VI del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le norme relative alla movimentazione manuale dei carichi nei luoghi di lavoro. Questo titolo è volto a prevenire patologie muscoloscheletriche, in particolare dorso-lombari, che possono insorgere a causa di attività lavorative che implicano il trasporto o il sostegno di carichi pesanti.
Campo di Applicazione (Art. 167)
L'articolo 167 definisce il campo di applicazione delle norme del Titolo VI, specificando che queste si applicano alle attività lavorative che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Queste patologie possono essere causate da operazioni di sollevamento, spostamento, trasporto o sostegno di carichi.
Obblighi del Datore di Lavoro (Art. 168)
L'articolo 168 impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare misure organizzative e tecniche per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Quando ciò non è possibile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi, tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle specificità delle operazioni svolte. Inoltre, il datore di lavoro deve sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria in base alla valutazione dei rischi.
Informazione, Formazione e Addestramento (Art. 169)
L'articolo 169 prevede che il datore di lavoro debba fornire ai lavoratori informazioni adeguate sul peso e sulle altre caratteristiche dei carichi movimentati, nonché una formazione specifica sui rischi connessi alla movimentazione manuale e sulle tecniche corrette da adottare per ridurre al minimo tali rischi. Deve essere fornito anche l'addestramento pratico sulle procedure di movimentazione sicura.
Sanzioni (Capo II)
Il Capo II del Titolo VI stabilisce le sanzioni applicabili ai datori di lavoro che non rispettano le disposizioni previste. Le sanzioni variano in base alla gravità della violazione, con multe e, in alcuni casi, pene detentive per le infrazioni più gravi.