Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

19 Agosto 2024

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:


a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.


L'articolo 39 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Principi Etici e Professionali

L'attività del medico competente deve essere svolta in conformità con i principi della medicina del lavoro e con il codice etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH). Questo implica un impegno costante verso l'integrità professionale e la protezione della salute dei lavoratori.

2. Modalità di Svolgimento dell'Attività

Il medico competente può operare in diversi contesti:

Dipendente o collaboratore di una struttura esterna, pubblica o privata, che ha stipulato una convenzione con l'imprenditore.
Libero professionista, che offre i propri servizi direttamente all'azienda.
Dipendente del datore di lavoro, inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale.

3. Limitazioni per i Dipendenti Pubblici

I medici che sono dipendenti di strutture pubbliche e assegnati a uffici con funzioni di vigilanza non possono, in nessun caso e in nessuna parte del territorio nazionale, svolgere anche attività di medico competente. Questa disposizione serve a prevenire possibili conflitti di interesse.

4. Autonomia del Medico Competente

Il datore di lavoro è tenuto a garantire al medico competente tutte le condizioni necessarie per svolgere i suoi compiti in autonomia. Ciò include l'accesso alle risorse e ai dati necessari per una corretta sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

5. Collaborazione con Medici Specialisti

Il medico competente può, per gli accertamenti diagnostici, avvalersi della collaborazione di medici specialisti. La scelta di questi specialisti deve essere concordata con il datore di lavoro, che ne sostiene i costi.

6. Nomina di Più Medici Competenti

In situazioni particolari, come nel caso di aziende con più unità produttive o gruppi di imprese, o quando la valutazione dei rischi lo richiede, il datore di lavoro può nominare più medici competenti. In tali circostanze, deve essere individuato un medico con funzioni di coordinamento per garantire la coerenza e l'efficacia delle attività di sorveglianza sanitaria.

Conosci il testo unico sicurezza sul lavoro?

Metti alla prova la tua conoscenza di questo articolo di legge rispondendo a queste domande tratte dall'articolo di legge presente in questa pagina.

Puoi avere tutte le domande e risposte su tutti gli articoli di legge in un database in excel di oltre 2600 domande e risposte( ad esclusione di quelli abrogati e quelli che trattano di sanzioni).

MAGGIORI INFO

Quiz sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Nota: Le domande e risposte qui sopra riportate sono solo alcune relative a quelle presenti nel nostro database in excel. MAGGIORI INFO

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.