Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

29 Agosto 2024

Art. 281. Registro dei casi di malattia e di decesso

1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.

2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'INAIL copia della relativa documentazione clinica.

3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

L'articolo 281 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina l'istituzione e la gestione di un registro dei casi di malattia e decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici, che è tenuto dall'ISPESL (ora INAIL). Esso stabilisce inoltre le modalità di trasmissione delle informazioni e della documentazione clinica da parte dei medici e delle strutture sanitarie.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli delle Disposizioni

Registro dei Casi di Malattia e Decesso:

È istituito presso l'INAILL un registro specifico che raccoglie i casi di malattia e decesso legati all'esposizione ad agenti biologici. 

Obbligo di Trasmissione della Documentazione:

I medici, nonché le strutture sanitarie pubbliche o private, che identificano casi di malattia o decesso riconducibili all'esposizione ad agenti biologici, sono obbligati a trasmettere all'INAIL copia della documentazione clinica relativa a tali casi.

Determinazione del Modello e delle Modalità di Tenuta del Registro:

Le modalità di tenuta del registro e di trasmissione della documentazione clinica vengono stabilite tramite decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente.

Comunicazione alla Commissione Europea:

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è responsabile di fornire alla Commissione Europea, su richiesta, informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati contenuti nel registro.

Sintesi

L'articolo 281 stabilisce l'obbligo per l'ISPESL (ora INAIL) di mantenere un registro dei casi di malattia e decesso legati all'esposizione ad agenti biologici. I medici e le strutture sanitarie devono trasmettere a tale registro la documentazione clinica rilevante. Le modalità di tenuta e gestione del registro sono stabilite da decreti ministeriali, e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è tenuto a fornire informazioni alla Commissione Europea sull'utilizzo di questi dati.

Con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL.

Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286) 

Capo I

Art. 266 - Campo di applicazione

Art. 267 - Definizioni

Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

Art. 269 - Comunicazione

Art. 270 - Autorizzazione


Capo II Obblighi del datore di lavoro


Art. 271 - Valutazione del rischio

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273 - Misure igieniche

Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Art. 277 - Misure di emergenza

Art. 278 - Informazioni e formazione

Capo III Sorveglianza sanitaria

Art. 279 - Prevenzione e controllo

Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

Capo IV Sanzioni

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.

Capo I - Disposizioni Generali

Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.

Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:

La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.

Capo III - Sorveglianza Sanitaria

Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.

Capo IV - Sanzioni

Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.

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