Art. 232 - Adeguamenti normativi

1 Ottobre 2024

Art. 232. Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto superiore di sanità,, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL.

2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII,, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.


4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.

L'Articolo 232 del Decreto Legislativo n. 81/2008 disciplina gli adeguamenti normativi in materia di protezione dei lavoratori dagli agenti chimici pericolosi. In generale, l'articolo stabilisce le modalità per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici per questi agenti, attraverso l'istituzione di un comitato consultivo.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

L'Articolo 232 del Decreto Legislativo n. 81/2008 disciplina la procedura per l'adeguamento normativo riguardante i valori limite di esposizione professionale e biologica agli agenti chimici pericolosi. La norma prevede l'istituzione di un comitato consultivo per aggiornare e determinare tali valori, in conformità con le direttive della Commissione Europea e con il progresso tecnico-scientifico. Questo articolo stabilisce il processo decisionale attraverso decreti ministeriali che, d’intesa con le regioni, garantiscono l'adeguamento costante della normativa.

Dettaglio delle disposizioni
Istituzione del comitato consultivo (comma 1)

L'articolo prevede la creazione di un comitato consultivo incaricato di determinare e aggiornare i valori limite di esposizione professionale e biologica per gli agenti chimici pericolosi. Il comitato è composto da nove membri, esperti nazionali in tossicologia e sanità, nominati come segue:

Tre membri in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (su proposta dell'Istituto superiore di sanità).
Tre membri in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni.
Tre membri in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il comitato opera senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale del supporto logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, su proposta dell'INAIL (con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL).

Recepimento e aggiornamento dei valori limite (comma 2)

Il Ministro del lavoro e il Ministro della salute, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, adottano decreti per recepire i valori limite di esposizione professionale e biologici obbligatori stabiliti dalla Commissione Europea. Questi decreti:

Stabiliscono i valori limite nazionali per l’esposizione agli agenti chimici, tenendo conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione Europea.
Aggiornano gli allegati XXXVIII, XL e XLI del D.Lgs. 81/2008 in base ai progressi tecnici, all’evoluzione delle normative comunitarie e internazionali e alle nuove conoscenze nel campo degli agenti chimici.

Definizione del rischio basso e irrilevante (comma 3)

Con i decreti di cui al comma 2, vengono anche definiti i criteri per individuare il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, come previsto dall'articolo 224, comma 2. Questa valutazione si basa su:

Tipo e quantità degli agenti chimici utilizzati.
Livelli di esposizione, tenendo conto dei valori limite indicativi stabiliti dall'Unione Europea.
Parametri di sicurezza.

Misure transitorie e parametri temporanei (comma 4)

Fino all’adozione dei decreti definitivi, i Ministri del lavoro e della salute, in accordo con le regioni e le province autonome, possono stabilire parametri temporanei per definire il rischio basso entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Se questo termine non viene rispettato, il datore di lavoro è comunque responsabile di effettuare la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.

Sintesi

L'Art. 232 del Decreto Legislativo n. 81/2008 istituisce un comitato consultivo incaricato di determinare e aggiornare i valori limite di esposizione professionale e biologici per gli agenti chimici pericolosi. I decreti ministeriali, emessi in collaborazione con le regioni, recepiscono le direttive europee e stabiliscono i valori limite nazionali, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico. L'articolo stabilisce inoltre i criteri per individuare i rischi bassi e irrilevanti per la sicurezza e salute dei lavoratori, e prevede misure temporanee fino all'adozione definitiva dei decreti.

Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.

Articolo modificato dall'Art. 7. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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