Art. 298 - Principio di specialita'
Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Art. 298. Principio di specialità
1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.
L'articolo 298 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 introduce il principio di specialità nel contesto della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Questo principio stabilisce un criterio per determinare quale disposizione normativa deve essere applicata quando uno stesso fatto può essere sanzionato da più norme previste all'interno del decreto.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettagli:
Applicazione della Disposizione Speciale:
Principio di Specialità: L'articolo stabilisce che, quando uno stesso fatto è punibile sia da una disposizione contenuta nel titolo I del decreto legislativo, sia da altre disposizioni contenute in altri titoli del medesimo decreto, si applica la disposizione speciale. Questo significa che, in caso di conflitto tra norme generali e norme specifiche riguardo alla sanzione per un determinato comportamento, prevale la norma speciale, ossia quella che disciplina in modo più dettagliato la fattispecie concreta.
Implicazioni Giuridiche:
Questo principio è fondamentale per evitare la sovrapposizione di sanzioni e garantire che venga applicata la norma più appropriata alla specifica situazione di rischio o violazione. In pratica, se un comportamento può rientrare sia in una norma generale sia in una norma più specifica, è quest'ultima che deve essere utilizzata per determinare le responsabilità e le eventuali sanzioni.
Sintesi: L'articolo 298 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce il principio di specialità, secondo il quale, in caso di conflitto tra una disposizione generale (titolo I) e una disposizione speciale (altri titoli) che puniscono lo stesso fatto, deve essere applicata la disposizione speciale. Questo principio garantisce che le norme più specifiche e dettagliate siano utilizzate per sanzionare correttamente le violazioni relative alla sicurezza sul lavoro
Indice Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale
(Art. 298-Art. 303)
Art. 298 - Principio di specialita'
Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
Art. 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 301 bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
Art. 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto
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