Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Sezione III Sorveglianza sanitaria

1 Ottobre 2024

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione o si constati che un valore limite biologico è stato superato, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

A seguito dell'informazione di cui al comma 4, il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.

Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

L'articolo 242 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina gli accertamenti sanitari e le misure preventive e protettive specifiche per i lavoratori esposti a rischi per la salute dovuti a agenti cancerogeni o mutageni. Stabilisce l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio, nonché le azioni che il datore di lavoro e il medico competente devono intraprendere in risposta ai risultati degli accertamenti sanitari.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

La norma stabilisce le modalità di sorveglianza sanitaria e le misure preventive da adottare per i lavoratori esposti a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In caso di rischio per la salute, il datore di lavoro è tenuto ad agire in collaborazione con il medico competente, adottando misure protettive per salvaguardare i lavoratori esposti e intervenendo tempestivamente in caso di superamento dei valori limite.

Dettaglio delle disposizioni
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio (comma 1)

I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 236 ha evidenziato un rischio per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Questa sorveglianza consente di monitorare lo stato di salute dei lavoratori in funzione della loro esposizione a sostanze pericolose.

Adozione di misure preventive e protettive (comma 2)

Il datore di lavoro, su parere del medico competente, deve adottare misure preventive e protettive personalizzate per i lavoratori esposti. Queste misure si basano sui risultati degli esami clinici e biologici condotti durante la sorveglianza sanitaria.

Possibilità di allontanamento del lavoratore (comma 3)

Le misure protettive adottate dal datore di lavoro possono includere, se necessario, l'allontanamento del lavoratore dall’attività a rischio, come previsto dall’art. 42, qualora gli accertamenti sanitari rivelino un rischio elevato per la salute.

Informazioni al datore di lavoro in caso di anomalie o superamento dei limiti (comma 4)

Se gli accertamenti sanitari evidenziano, per un gruppo di lavoratori esposti a uno stesso agente, un’anomalia imputabile all’esposizione o se viene superato un valore limite biologico, il medico competente è tenuto a informare il datore di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro dopo l'informazione (comma 5)

Dopo aver ricevuto l’informazione dal medico competente, il datore di lavoro deve:

Rivedere la valutazione del rischio, come previsto dall’art. 236 (lettera a).
Se tecnicamente possibile, effettuare una misurazione della concentrazione dell’agente nell’aria e una verifica dell’esposizione, considerando tutte le possibili vie di esposizione, per controllare l'efficacia delle misure adottate (lettera b).

Informazione ai lavoratori e monitoraggio post-esposizione (comma 6)

Il medico competente deve fornire ai lavoratori informazioni adeguate sulla sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti. Se necessario, può raccomandare che la sorveglianza prosegua anche dopo la cessazione dell’esposizione, per un periodo che ritiene necessario per la tutela della salute. Inoltre, il medico deve consigliare il lavoratore sull'opportunità di continuare a sottoporsi a controlli sanitari dopo la cessazione dell’attività lavorativa, tenendo conto dello stato di salute del lavoratore e dei progressi scientifici.

Sintesi

Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a rischi evidenziati dalla valutazione ai sensi dell’art. 236, adottando misure preventive e protettive personalizzate in collaborazione con il medico competente. In caso di anomalie o superamento dei valori limite biologici, il medico competente informa il datore di lavoro, che deve procedere a una nuova valutazione del rischio e, se possibile, alla misurazione della concentrazione dell’agente. Il medico informa i lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria e può suggerire controlli post-esposizione anche dopo la fine dell’attività lavorativa.

Articolo modificato dall'Art. 16. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.

Collegamento copiato negli appunti