Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione o si constati che un valore limite biologico è stato superato, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
A seguito dell'informazione di cui al comma 4, il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
L'articolo 242 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina gli accertamenti sanitari e le misure preventive e protettive specifiche per i lavoratori esposti a rischi per la salute dovuti a agenti cancerogeni o mutageni. Stabilisce l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio, nonché le azioni che il datore di lavoro e il medico competente devono intraprendere in risposta ai risultati degli accertamenti sanitari.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
La norma stabilisce le modalità di sorveglianza sanitaria e le misure preventive da adottare per i lavoratori esposti a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In caso di rischio per la salute, il datore di lavoro è tenuto ad agire in collaborazione con il medico competente, adottando misure protettive per salvaguardare i lavoratori esposti e intervenendo tempestivamente in caso di superamento dei valori limite.
Dettaglio delle disposizioni
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio (comma 1)
I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 236 ha evidenziato un rischio per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Questa sorveglianza consente di monitorare lo stato di salute dei lavoratori in funzione della loro esposizione a sostanze pericolose.
Adozione di misure preventive e protettive (comma 2)
Il datore di lavoro, su parere del medico competente, deve adottare misure preventive e protettive personalizzate per i lavoratori esposti. Queste misure si basano sui risultati degli esami clinici e biologici condotti durante la sorveglianza sanitaria.
Possibilità di allontanamento del lavoratore (comma 3)
Le misure protettive adottate dal datore di lavoro possono includere, se necessario, l'allontanamento del lavoratore dall’attività a rischio, come previsto dall’art. 42, qualora gli accertamenti sanitari rivelino un rischio elevato per la salute.
Informazioni al datore di lavoro in caso di anomalie o superamento dei limiti (comma 4)
Se gli accertamenti sanitari evidenziano, per un gruppo di lavoratori esposti a uno stesso agente, un’anomalia imputabile all’esposizione o se viene superato un valore limite biologico, il medico competente è tenuto a informare il datore di lavoro.
Obblighi del datore di lavoro dopo l'informazione (comma 5)
Dopo aver ricevuto l’informazione dal medico competente, il datore di lavoro deve:
Rivedere la valutazione del rischio, come previsto dall’art. 236 (lettera a).
Se tecnicamente possibile, effettuare una misurazione della concentrazione dell’agente nell’aria e una verifica dell’esposizione, considerando tutte le possibili vie di esposizione, per controllare l'efficacia delle misure adottate (lettera b).
Informazione ai lavoratori e monitoraggio post-esposizione (comma 6)
Il medico competente deve fornire ai lavoratori informazioni adeguate sulla sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti. Se necessario, può raccomandare che la sorveglianza prosegua anche dopo la cessazione dell’esposizione, per un periodo che ritiene necessario per la tutela della salute. Inoltre, il medico deve consigliare il lavoratore sull'opportunità di continuare a sottoporsi a controlli sanitari dopo la cessazione dell’attività lavorativa, tenendo conto dello stato di salute del lavoratore e dei progressi scientifici.
Sintesi
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a rischi evidenziati dalla valutazione ai sensi dell’art. 236, adottando misure preventive e protettive personalizzate in collaborazione con il medico competente. In caso di anomalie o superamento dei valori limite biologici, il medico competente informa il datore di lavoro, che deve procedere a una nuova valutazione del rischio e, se possibile, alla misurazione della concentrazione dell’agente. Il medico informa i lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria e può suggerire controlli post-esposizione anche dopo la fine dell’attività lavorativa.
Articolo modificato dall'Art. 16. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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