Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro nel contesto dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, con particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Questo articolo mira a garantire che le imprese appaltatrici, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro committenti rispettino le norme di sicurezza, minimizzando i rischi derivanti dalle interferenze tra diverse attività.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
L'Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 disciplina gli obblighi dei datori di lavoro nel caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Si concentra sulle misure necessarie per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi durante l’esecuzione di contratti d’appalto o d’opera, con particolare attenzione alla cooperazione tra le parti coinvolte e alla gestione delle interferenze tra attività lavorative.
Dettaglio delle disposizioni
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale (comma 1, lettera a)
Il datore di lavoro committente è obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi ai quali affida i lavori, i servizi o le forniture. Tale verifica, fino all'adozione di un decreto specifico, può essere eseguita attraverso due strumenti:
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).
Informazione sui rischi specifici (comma 1, lettera b)
Il datore di lavoro committente deve fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui si svolgeranno le attività appaltate, oltre alle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Cooperazione e coordinamento (comma 2)
Il datore di lavoro e i subappaltatori devono:
Cooperare per attuare misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi all’attività oggetto dell’appalto.
Coordinare gli interventi per prevenire i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte. Tale coordinamento deve essere reciproco e mirato alla riduzione o eliminazione dei rischi.
Documento di valutazione dei rischi da interferenze (comma 3)
Il datore di lavoro è tenuto a elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi connessi alle interferenze tra le attività delle diverse imprese. Questo documento deve essere aggiornato in base all'evoluzione dei lavori e allegato al contratto d'appalto o d'opera.
Esclusioni e riduzioni di obblighi (commi 3-bis e 3-ter)
L’obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai:
Servizi di natura intellettuale.
Forniture di materiali o attrezzature.
Lavori di durata inferiore a cinque uomini-giorno, a meno che non vi siano rischi rilevanti (ad esempio, incendio, ambienti confinati, esposizione a sostanze pericolose, ecc.).
In questi casi, il soggetto che affida il contratto redige un documento preliminare sui rischi standard e, prima dell’inizio dei lavori, lo integra con i rischi specifici del luogo di lavoro. Questo documento va accettato e firmato dall'esecutore.
Responsabilità solidale (comma 4)
Il committente è responsabile solidalmente con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i danni che il lavoratore subisce e che non sono indennizzati dall’INAIL (o dall’IPSEMA per il settore marittimo). Questa responsabilità non si estende ai danni derivanti da rischi specifici propri delle imprese appaltatrici.
Costi della sicurezza (comma 5)
Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione devono essere indicati specificamente i costi delle misure di sicurezza adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze. Questi costi non possono essere soggetti a ribasso e devono essere chiaramente riportati nei contratti.
Gare di appalto e offerte economiche (comma 6)
Nell’ambito delle gare di appalto per lavori pubblici o privati, le offerte devono considerare adeguatamente i costi del lavoro e della sicurezza, che devono essere congrui rispetto alla natura e complessità dell'opera. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro sulla base dei contratti collettivi e della normativa previdenziale.
Sintesi
L'Art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 impone al datore di lavoro che affida lavori in appalto o opera di garantire la sicurezza sul lavoro attraverso una serie di obblighi specifici:
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore.
Fornitura di informazioni sui rischi specifici.
Cooperazione e coordinamento per la prevenzione dei rischi.
Elaborazione di un documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Obbligo di indicare i costi della sicurezza nei contratti. Sono previste esclusioni per specifiche attività di natura intellettuale o a bassa pericolosità e il committente può essere solidalmente responsabile per danni non coperti dall’INAIL.
Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.
Articolo modificato dall'Art. 1. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
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