Art. 267 - Definizioni

29 Agosto 2024

Art. 267. Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:


a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

L'articolo 267 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce le definizioni chiave relative agli agenti biologici nell'ambito della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Queste definizioni sono fondamentali per comprendere e applicare correttamente le norme previste dal titolo dedicato alla protezione da agenti biologici.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle Definizioni

Agente Biologico:

Si definisce agente biologico qualsiasi microrganismo, sia esso geneticamente modificato o meno, coltura cellulare ed endoparassita umano che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Questa definizione copre una vasta gamma di organismi biologici che possono rappresentare un rischio per i lavoratori esposti a tali agenti.

Microrganismo:

Il termine microrganismo si riferisce a qualsiasi entità microbiologica, sia essa cellulare o non cellulare, che ha la capacità di riprodursi o di trasferire materiale genetico. Questo include batteri, virus, funghi e altri organismi che, pur essendo invisibili ad occhio nudo, possono avere un impatto significativo sulla salute umana.

Coltura Cellulare:

La coltura cellulare è definita come il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. Questo processo è utilizzato in vari contesti scientifici e industriali, e può comportare rischi biologici significativi, soprattutto in ambito laboratoriale e di ricerca.

Sintesi

L'articolo 267 del D.Lgs. 81/2008 fornisce le definizioni essenziali per la corretta interpretazione e applicazione delle norme relative alla protezione dai rischi derivanti dagli agenti biologici. Queste definizioni includono:

Agente biologico: Microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani con potenziale patogeno.
Microrganismo: Entità microbiologiche capaci di riproduzione o trasferimento genetico.
Coltura cellulare: Crescita in vitro di cellule da organismi pluricellulari.

Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286) 

Capo I

Art. 266 - Campo di applicazione

Art. 267 - Definizioni

Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

Art. 269 - Comunicazione

Art. 270 - Autorizzazione


Capo II Obblighi del datore di lavoro


Art. 271 - Valutazione del rischio

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273 - Misure igieniche

Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Art. 277 - Misure di emergenza

Art. 278 - Informazioni e formazione

Capo III Sorveglianza sanitaria

Art. 279 - Prevenzione e controllo

Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

Capo IV Sanzioni

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.

Capo I - Disposizioni Generali

Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.

Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:

La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.

Capo III - Sorveglianza Sanitaria

Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.

Capo IV - Sanzioni

Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.

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