Art. 181 - Valutazione dei rischi
Art. 181. Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
L'articolo 181 del Decreto Legislativo stabilisce le modalità e gli obblighi a carico del datore di lavoro per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori ad agenti fisici. Questa valutazione è parte integrante della più ampia valutazione dei rischi prevista dall'articolo 28.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio:
Obbligo di Valutazione dei Rischi:
Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori ad agenti fisici, come indicato nell'articolo 180. Questa valutazione deve mirare a identificare e adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie, seguendo le norme di buona tecnica e le buone prassi.
Programmazione e Periodicità della Valutazione:
La valutazione dei rischi deve essere pianificata e realizzata da personale qualificato, con specifiche conoscenze in materia di agenti fisici. Questa valutazione deve essere effettuata almeno ogni quattro anni e aggiornata ogni volta che si verifichino cambiamenti significativi che potrebbero influenzare i rischi o quando emergano nuove evidenze dalla sorveglianza sanitaria che ne giustifichino la revisione.
I risultati della valutazione, comprese misurazioni e calcoli dei livelli di esposizione, devono essere inclusi nel documento di valutazione del rischio.
Identificazione delle Misure di Prevenzione e Protezione:
Il datore di lavoro deve specificare nel documento di valutazione del rischio le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre o eliminare i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici.
Se il datore di lavoro ritiene che la natura e l'entità dei rischi non richiedano una valutazione più dettagliata, può giustificare tale posizione nel documento di valutazione dei rischi.
Sintesi:
L'articolo 181 impone al datore di lavoro l'obbligo di valutare i rischi associati agli agenti fisici a cui sono esposti i lavoratori. Questa valutazione deve essere accurata, periodica, e deve portare all'adozione di misure preventive e protettive adeguate. Il processo di valutazione è documentato e deve essere aggiornato in presenza di modifiche significative o di nuove evidenze sanitarie.
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