Art. 19 - Obblighi del preposto

18 Agosto 2024

Art. 19. Obblighi del preposto

. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.


L'Articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi specifici del preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il preposto, nell'ambito delle attività indicate dall'articolo 3, ha un ruolo fondamentale nella sorveglianza e nella garanzia del rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Sovrintendenza e Vigilanza (Lettera a)

Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Deve garantire l'uso corretto dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori.
In caso di rilevamento di comportamenti non conformi alle istruzioni del datore di lavoro o dei dirigenti, il preposto è tenuto a intervenire per correggere tali comportamenti, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
Se le disposizioni non vengono attuate o se l'inosservanza persiste, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

2. Accesso alle Zone a Rischio (Lettera b)

Il preposto deve verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico.

3. Gestione delle Emergenze (Lettere c, d, e)

Deve richiedere l'osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza.
Deve dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
Il preposto deve informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato riguardo al rischio stesso e alle misure di protezione adottate o da adottare.
Deve inoltre astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in situazioni in cui persiste un pericolo grave e immediato, salvo eccezioni debitamente motivate.

4. Segnalazione di Pericoli e Deficienze (Lettere f e f-bis)

Il preposto è obbligato a segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, nonché qualsiasi condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.
In caso di rilevamento di deficienze o pericoli durante la vigilanza, se necessario, deve interrompere temporaneamente l'attività e segnalare immediatamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

5. Formazione (Lettera g)

Il preposto è tenuto a frequentare appositi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, per garantire che le sue competenze siano adeguate e aggiornate.

Conclusione

L'Articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 definisce chiaramente gli obblighi del preposto, che ha la responsabilità di garantire il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori e di intervenire in caso di non conformità. Il preposto deve vigilare sull'osservanza delle misure di sicurezza, gestire le emergenze, segnalare eventuali pericoli o deficienze e interrompere le attività pericolose, quando necessario. Inoltre, deve frequentare corsi di formazione per mantenere e migliorare le proprie competenze in materia di sicurezza sul lavoro.

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