Art. 164 - Informazione e formazione

24 Agosto 2024

Art. 164. Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:


a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.


L'articolo 164 disciplina gli obblighi del datore di lavoro riguardanti l'informazione e la formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito alla segnaletica di sicurezza utilizzata all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio degli Obblighi

Informazione:

Il datore di lavoro deve assicurarsi che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e tutti i lavoratori siano adeguatamente informati riguardo a tutte le misure adottate in relazione alla segnaletica di sicurezza impiegata. Questo include la comprensione delle tipologie di segnaletica utilizzata e il contesto in cui viene applicata.

Formazione:

Il datore di lavoro è tenuto a fornire una formazione adeguata ai lavoratori. Questa formazione deve includere istruzioni dettagliate sul significato della segnaletica di sicurezza, in particolare quando implica l'uso di segnali gestuali o verbali. La formazione deve inoltre coprire i comportamenti generali e specifici che i lavoratori devono adottare in presenza della segnaletica di sicurezza.

Sintesi

L'articolo 164 impone al datore di lavoro l'obbligo di garantire che tutti i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza siano informati sulle misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza e di fornire una formazione specifica che copra il significato della segnaletica e i comportamenti corretti da tenere. 

indice Titolo V Segnaletica Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro
(Art. 161-166)

Capo I Disposizioni generali

Art. 161 - Campo di applicazione

Art. 162 - Definizioni

Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro

Art. 164 - Informazione e formazione

Capo II Sanzioni

Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 166 - Sanzioni a carico del preposto

Titolo V: Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Titolo V del Decreto Legislativo tratta della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo le disposizioni generali riguardanti l'applicazione, le definizioni, gli obblighi del datore di lavoro, e i requisiti di informazione e formazione. Inoltre, definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle normative relative alla segnaletica di sicurezza.

Capo I: Disposizioni Generali
Articolo 161 - Campo di applicazione

L'articolo 161 stabilisce il campo di applicazione delle normative contenute nel Titolo V. Queste prescrizioni si riferiscono specificamente alla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, escludendo la segnaletica utilizzata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo. Inoltre, prevede l'emanazione di un regolamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, per la revisione e l'integrazione della segnaletica stradale nelle attività lavorative esposte al traffico veicolare.

Articolo 162 - Definizioni

L'articolo 162 fornisce le definizioni dei termini chiave utilizzati nel Titolo V, tra cui:

Segnaletica di sicurezza: Include tutti i segnali relativi alla sicurezza o alla salute sul luogo di lavoro, utilizzando cartelli, colori, segnali luminosi o acustici, comunicazioni verbali o segnali gestuali.
Segnale di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio o informazione: Definisce i vari tipi di segnali con specifiche funzioni di prevenzione e protezione.
Altri termini tecnici: Come "cartello", "colore di sicurezza", "simbolo o pittogramma", "segnale luminoso", "segnale acustico", "comunicazione verbale" e "segnale gestuale", ognuno con il proprio significato specifico nell'ambito della segnaletica di sicurezza.

Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro

L'articolo 163 descrive gli obblighi del datore di lavoro in merito all'utilizzo della segnaletica di sicurezza. In particolare, il datore di lavoro deve:

Utilizzare la segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati attraverso altri mezzi.
Adottare misure specifiche per fornire indicazioni su situazioni di rischio non coperte dagli allegati del decreto.
Regolare il traffico interno all'azienda utilizzando la segnaletica prevista dalla normativa sul traffico stradale, se applicabile.

Articolo 164 - Informazione e formazione

L'articolo 164 stabilisce che il datore di lavoro deve:

Informare i lavoratori e i rappresentanti della sicurezza su tutte le misure adottate riguardanti la segnaletica di sicurezza.
Fornire una formazione adeguata ai lavoratori, che includa istruzioni precise sul significato della segnaletica e sui comportamenti da seguire.

Disclaimer

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