Art. 197 - Deroghe

27 Agosto 2024

Art. 197. Deroghe

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

L'articolo 197 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le condizioni e le procedure mediante le quali il datore di lavoro può richiedere deroghe all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e al rispetto dei valori limite di esposizione al rumore, qualora tali misure comportino rischi maggiori per la salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alla loro non applicazione.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli Specifici:

Condizioni per Richiedere le Deroghe:

Richiesta di Deroghe: Il datore di lavoro può richiedere deroghe quando ritiene che l'uso dei DPI o il rispetto dei valori limite di esposizione comporti rischi superiori per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Consultazione delle Parti Sociali: La richiesta di deroga deve essere esaminata sentendo le parti sociali, garantendo un processo partecipativo.

Durata e Concessione delle Deroghe:

Durata: Le deroghe concesse sono valide per un periodo massimo di quattro anni.
Autorità Competente: L'organo di vigilanza territorialmente competente concede la deroga, notificandola anche al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, specificando le ragioni e le circostanze che giustificano la deroga.
Riesame Periodico: Le circostanze che hanno giustificato la concessione della deroga devono essere riesaminate ogni quattro anni. Se i presupposti vengono meno, si applica immediatamente la normativa standard.

Condizioni di Concessione:

Sorveglianza Sanitaria Intensificata: La concessione delle deroghe è subordinata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria, garantendo che i rischi siano minimizzati.
Rispetto delle Condizioni: Il datore di lavoro deve assicurare che tutte le condizioni stabilite nella deroga siano rispettate.

Obbligo di Notifica alla Commissione Europea:

Rapporto Quinquennale: Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è obbligato a trasmettere ogni quattro anni un rapporto alla Commissione dell'Unione Europea, contenente un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse.

Sintesi:

L'articolo 197 permette al datore di lavoro di richiedere deroghe all'uso dei DPI e al rispetto dei valori limite di esposizione quando tali misure possono comportare rischi maggiori per i lavoratori. Le deroghe, valide per un massimo di quattro anni, sono concesse dall'organo di vigilanza e sono soggette a revisione periodica. L'intensificazione della sorveglianza sanitaria è una condizione essenziale per la concessione delle deroghe, e il Ministero del Lavoro è tenuto a notificare tali deroghe alla Commissione Europea ogni quattro anni.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.