Art. 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

30 Agosto 2024

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

Indice Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive 
(Art. 287-Art. 297)

Capo I Disposizioni generali

Art. 287 - Campo di applicazione

Art. 288 - Definizioni

Capo II Obblighi del datore di lavoro

Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni

Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione

Art. 291 - Obblighi generali

Art. 292 - Coordinamento

Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

Art. 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 295 - Termini per l'adeguamento

Art. 296 - Verifiche

Capo III Sanzioni

Art. 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Il Titolo XI del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda la Protezione da Atmosfere Esplosive e fornisce un quadro normativo per la prevenzione e la gestione dei rischi legati alle atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro. Di seguito è una sintesi dei vari articoli e capi del Titolo XI.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 287 - Campo di applicazione: Stabilisce l'ambito di applicazione delle norme, definendo che si applicano a tutti i luoghi di lavoro dove esiste il rischio di formazione di atmosfere esplosive.

Art. 288 - Definizioni: Fornisce le definizioni chiave necessarie per comprendere e applicare le disposizioni relative alle atmosfere esplosive, inclusi termini come "atmosfera esplosiva", "zona pericolosa", "esplosione", ecc.

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni: Stabilisce che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire le esplosioni e per proteggere i lavoratori qualora queste si verifichino. Include l'adozione di misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo il rischio di esplosioni.

Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione: Impone al datore di lavoro di valutare i rischi di esplosione presenti sul luogo di lavoro, identificando le aree dove tali rischi sono presenti e classificandole adeguatamente.

Art. 291 - Obblighi generali: Questo articolo richiede al datore di lavoro di adottare misure preventive per evitare la formazione di atmosfere esplosive e, ove ciò non sia possibile, per evitare che tali atmosfere esplodano. Inoltre, deve garantire che l'esplosione sia contenuta o mitigata per ridurre gli effetti nocivi.

Art. 292 - Coordinamento: Stabilisce l'obbligo di coordinare le misure di prevenzione e protezione quando più datori di lavoro condividono lo stesso luogo di lavoro, al fine di garantire un'efficace protezione contro i rischi di esplosione.

Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive: Richiede la classificazione delle aree del luogo di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive, e prevede l'adozione di misure di sicurezza specifiche per ciascuna zona classificata.

Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni: Obbliga il datore di lavoro a redigere e mantenere aggiornato un documento che dimostri l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro le esplosioni. Questo documento deve includere la valutazione dei rischi, la classificazione delle aree pericolose e le misure adottate.

Art. 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori: Prevede che i lavoratori esposti a rischi di atmosfere esplosive siano informati e formati adeguatamente sui rischi presenti e sulle misure di sicurezza da adottare.

Art. 295 - Termini per l'adeguamento: Definisce i termini entro i quali devono essere adottate le misure necessarie per adeguarsi alle disposizioni del Titolo XI.

Art. 296 - Verifiche: Prevede che le misure adottate dal datore di lavoro siano soggette a verifiche regolari per garantire che siano efficaci e che i rischi di esplosione siano adeguatamente gestiti.

Capo III - Sanzioni

Questo capo del Titolo XI prevede le sanzioni per il datore di lavoro o altre figure responsabili nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dagli articoli precedenti. Le sanzioni possono includere multe e altre penalità amministrative o penali a seconda della gravità delle infrazioni.

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