Art. 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

27 Agosto 2024

Art. 210. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il
datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti
valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti
sanitari, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.
2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo 207.
3. Il datore di lavoro, in conformità all’articolo 183, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi
dell’articolo 210-bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l’uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.
4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA sono indicati con un’apposita segnaletica conforme a quanto stabilito nel titolo V del presente decreto, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna.
5. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3 e 4, sono adottate misure di protezione specifiche, quali l’informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 210-bis, l’uso di strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli
oggetti di lavoro nonché, se del caso e a norma degli articoli 75, 76 e 77, con l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.
6. Nel caso di cui all’articolo 208, comma 5, sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.
7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 212, e all’articolo 208, commi 3, 4 e 5.
Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE
relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all’articolo 53.
8. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. Ai fini del presente comma, i sintomi transitori possono comprendere:
a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo;
b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.

L'articolo 210 disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, in particolare quando i valori di azione (VA) vengono superati. Le misure preventive devono garantire che i valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari e sensoriali non siano superati, salvo specifiche eccezioni.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Normativo:

Programma d'Azione:

Se la valutazione dei rischi evidenzia il superamento dei VA, il datore di lavoro deve elaborare e applicare un programma d'azione contenente misure tecniche e organizzative per prevenire l'esposizione oltre i VLE.
Il programma d'azione deve considerare metodi di lavoro che riducono l'esposizione ai campi elettromagnetici, la scelta di attrezzature con emissioni inferiori, misure tecniche per ridurre l'emissione (come schermature), manutenzione appropriata, e altre strategie per limitare la durata e l'intensità dell'esposizione.

Misure Specifiche per Gruppi Sensibili:

Devono essere previste misure specifiche per proteggere lavoratori particolarmente sensibili ai rischi, come le donne in gravidanza e i lavoratori con dispositivi medici impiantati. Queste misure possono includere valutazioni individuali dei rischi e adattamenti specifici.

Segnaletica e Limitazione dell'Accesso:

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA devono essere indicati con segnaletica adeguata, conforme alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza. Inoltre, l'accesso a queste aree deve essere limitato in modo appropriato.

Misure di Protezione Specifiche:

In determinati casi, come previsto dall'articolo 208, devono essere adottate misure di protezione specifiche, tra cui l'informazione e la formazione dei lavoratori, l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), la messa a terra degli oggetti di lavoro, e l'utilizzo di indumenti protettivi.

Superamento dei VLE:

Se, nonostante le misure adottate, i VLE relativi agli effetti sanitari o sensoriali vengono superati, il datore di lavoro deve prendere misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tali limiti. È necessario individuare le cause del superamento e modificare le misure di protezione per prevenire ulteriori violazioni.

Aggiornamento della Valutazione dei Rischi:

Se emergono sintomi transitori nei lavoratori o in altri casi specifici previsti dall'articolo 208, il datore di lavoro deve aggiornare la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione. Sintomi transitori possono includere effetti sensoriali indotti da campi magnetici o effetti come vertigini e nausea.

Sintesi: L'articolo 210 impone al datore di lavoro di adottare un programma d'azione per prevenire l'esposizione eccessiva ai campi elettromagnetici, con particolare attenzione ai lavoratori sensibili e alle situazioni in cui i valori limite di esposizione possono essere superati. Le misure devono includere la riduzione dell'esposizione attraverso metodi di lavoro alternativi, manutenzione delle attrezzature, uso di DPI, segnaletica appropriata e, se necessario, l'aggiornamento della valutazione dei rischi.

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