Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

29 Agosto 2024

Art. 280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:



a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’INAIL e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all’INAIL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'INAIL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'INAIL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'INAIL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.

7. L'INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

L'articolo 280 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina l'istituzione, la tenuta e la gestione dei registri relativi ai lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo 3 o 4, nonché la registrazione degli eventi accidentali connessi a tali esposizioni.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli delle Disposizioni

Iscrizione nel Registro:

I lavoratori che svolgono attività che comportano l'uso di agenti biologici appartenenti ai gruppi 3 o 4 devono essere iscritti in un registro specifico.
Questo registro deve riportare, per ciascun lavoratore, l'attività svolta, l'agente biologico utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

Gestione del Registro:

Il datore di lavoro è responsabile dell'istituzione, aggiornamento e tenuta del registro tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Sia il medico competente che il rappresentante per la sicurezza hanno diritto di accesso al registro.

Obblighi di Comunicazione:

Il datore di lavoro deve consegnare una copia del registro all'ISPESL (ora INAIL) e all'organo di vigilanza territoriale competente, comunicando loro ogni tre anni, o su richiesta, le variazioni intervenute.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione, fornendo un aggiornamento dei dati e consegnando le cartelle sanitarie e di rischio al medico competente, che le trasmette all'ISPESL.
Se l'azienda cessa l'attività, il datore di lavoro deve consegnare il registro sia all'Istituto superiore di sanità che all'organo di vigilanza territoriale competente, oltre a trasmettere all'INAIL una copia del registro e le cartelle sanitarie e di rischio.

Conservazione dei Dati:

Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie devono essere conservate dal datore di lavoro fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e dall'INAIL per un periodo di dieci anni dopo la cessazione dell'attività. Per agenti biologici che possono causare infezioni persistenti o malattie con potenziali gravi sequele a lungo termine, il periodo di conservazione è esteso a quarant'anni.

Segreto Professionale:

Tutta la documentazione deve essere custodita e trasmessa in modo da garantire il rispetto del segreto professionale.

Modelli e Modalità di Tenuta:

I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie sono determinati tramite decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente.

Relazione Annuale:

L'INAIL è tenuto a trasmettere annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali i dati di sintesi relativi alle risultanze del registro.

Sintesi

L'articolo 280 stabilisce che i lavoratori esposti ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 devono essere iscritti in un registro specifico, che deve essere istituito, aggiornato e gestito dal datore di lavoro. Questo registro e le relative cartelle sanitarie devono essere trasmessi periodicamente all'INAIL e conservati per un periodo variabile a seconda del rischio connesso agli agenti biologici. L'intera procedura deve essere svolta nel rispetto del segreto professionale, e i modelli di registro sono determinati da specifici decreti ministeriali.

Nota: Con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL.

Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286) 

Capo I

Art. 266 - Campo di applicazione

Art. 267 - Definizioni

Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

Art. 269 - Comunicazione

Art. 270 - Autorizzazione


Capo II Obblighi del datore di lavoro


Art. 271 - Valutazione del rischio

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273 - Misure igieniche

Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Art. 277 - Misure di emergenza

Art. 278 - Informazioni e formazione

Capo III Sorveglianza sanitaria

Art. 279 - Prevenzione e controllo

Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

Capo IV Sanzioni

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.

Capo I - Disposizioni Generali

Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.

Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:

La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.

Capo III - Sorveglianza Sanitaria

Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.

Capo IV - Sanzioni

Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.

Collegamento copiato negli appunti