Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

29 Agosto 2024

Art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico.

L'articolo 274 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce le misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare nelle strutture sanitarie e veterinarie per prevenire i rischi derivanti dalla possibile presenza di agenti biologici pericolosi negli organismi dei pazienti o degli animali, nonché nei relativi campioni e residui. Queste misure sono fondamentali per proteggere la salute degli operatori e della comunità.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli delle Disposizioni

Valutazione dei Rischi Specifica:

Il datore di lavoro, durante la valutazione dei rischi in strutture sanitarie e veterinarie, deve prestare particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici negli organismi di pazienti o animali, nonché nei campioni e residui. Questa valutazione deve considerare i rischi che tali presenze comportano in relazione alle attività specifiche svolte nelle strutture.

Definizione e Applicazione delle Procedure:

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto a definire e applicare procedure operative sicure. Queste procedure devono garantire la manipolazione, la decontaminazione e l'eliminazione dei materiali e rifiuti contaminati senza rischio per l'operatore e per la comunità.

Misure di Contenimento nelle Strutture di Isolamento:

Per le strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali contaminati o potenzialmente contaminati da agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 o 4, è obbligatorio adottare misure di contenimento. Queste misure devono essere scelte in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico e sono dettagliate nell'allegato XLVII del decreto. L'obiettivo è ridurre al minimo il rischio di infezione.

Sintesi

L'articolo 274 impone al datore di lavoro nelle strutture sanitarie e veterinarie l'obbligo di valutare attentamente i rischi legati alla presenza di agenti biologici e di applicare misure specifiche per garantire la sicurezza durante la manipolazione e lo smaltimento di materiali contaminati. Inoltre, nelle strutture di isolamento, devono essere adottate misure di contenimento adeguate per prevenire la diffusione di infezioni.

Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286) 

Capo I

Art. 266 - Campo di applicazione

Art. 267 - Definizioni

Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

Art. 269 - Comunicazione

Art. 270 - Autorizzazione


Capo II Obblighi del datore di lavoro


Art. 271 - Valutazione del rischio

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273 - Misure igieniche

Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Art. 277 - Misure di emergenza

Art. 278 - Informazioni e formazione

Capo III Sorveglianza sanitaria

Art. 279 - Prevenzione e controllo

Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

Capo IV Sanzioni

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.

Capo I - Disposizioni Generali

Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.

Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:

La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.

Capo III - Sorveglianza Sanitaria

Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.

Capo IV - Sanzioni

Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.

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