Art. 223 - Valutazione dei rischi

29 Agosto 2024

Art. 223. Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e' riportato nell'allegato XXXVIII;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio109.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

L'articolo 223 del Decreto Legislativo stabilisce gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. Questo articolo si inserisce nel contesto più ampio della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, specificamente in relazione agli agenti chimici, e fornisce indicazioni dettagliate su come condurre una valutazione del rischio che sia accurata e conforme alle normative vigenti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio dell'Articolo

Determinazione preliminare dei rischi (comma 1):

Il datore di lavoro deve identificare preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. La valutazione dei rischi deve prendere in considerazione vari fattori:

Proprietà pericolose degli agenti chimici (lettera a).
Informazioni sulla salute e sicurezza fornite dal fornitore attraverso la scheda di sicurezza, conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (lettera b).
Livello, modo e durata dell'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici (lettera c).
Circostanze lavorative che influenzano l'esposizione, considerando la quantità e il tipo di sostanze chimiche coinvolte (lettera d).
Valori limite di esposizione professionale o biologici, come elencati negli Allegati XXXVIII .
Effetti delle misure preventive e protettive già adottate o da adottare (lettera f).
Conclusioni derivanti da azioni di sorveglianza sanitaria già effettuate, se disponibili (lettera g).

Individuazione delle misure adottate (comma 2):

Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve specificare le misure preventive e protettive adottate, in linea con quanto previsto dagli articoli 224 e 225. La valutazione deve includere tutte le attività, comprese manutenzione e pulizia, che potrebbero comportare un'esposizione significativa o effetti nocivi, anche dopo l'adozione di misure tecniche.

Valutazione del rischio combinato (comma 3):

Quando l'attività lavorativa comporta l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi devono essere valutati considerando la combinazione di tutti gli agenti chimici presenti, non singolarmente.

Obblighi del fornitore (comma 4):

In aggiunta agli obblighi previsti dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi deve fornire al datore di lavoro tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione del rischio.

Possibilità di escludere una valutazione dettagliata (comma 5):

La valutazione del rischio può includere una giustificazione che spieghi perché la natura e l’entità dei rischi legati agli agenti chimici pericolosi non richiedano una valutazione più dettagliata.

Valutazione e misure preventive per nuove attività (comma 6):

Prima di iniziare una nuova attività che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi e attuare le necessarie misure di prevenzione. L'attività può iniziare solo dopo che queste condizioni sono state soddisfatte.

Aggiornamento della valutazione dei rischi (comma 7):

La valutazione deve essere aggiornata periodicamente, in particolare in caso di significativi cambiamenti nelle condizioni di lavoro o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario.

Sintesi

L'articolo 223 delinea un quadro dettagliato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, responsabilizzando il datore di lavoro a condurre una valutazione accurata e a mantenere aggiornate le misure di prevenzione. La normativa impone di considerare vari fattori, dalle proprietà chimico-fisiche delle sostanze ai dati forniti dai fornitori, assicurando che tutte le possibili esposizioni siano analizzate e gestite adeguatamente.

Articolo modificato dall'Art. 5. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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