Art. 204 - Sorveglianza sanitaria
Art. 204. Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
L'articolo 204 del Decreto Legislativo disciplina l'obbligo del datore di lavoro di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche superiori ai valori d'azione definiti. La sorveglianza sanitaria è uno strumento preventivo per monitorare la salute dei lavoratori e identificare tempestivamente eventuali effetti nocivi derivanti dall'esposizione.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Normativo
Obbligo di Sorveglianza Sanitaria
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica. La periodicità standard di questa sorveglianza è di solito annuale, ma il medico competente può decidere una frequenza diversa, motivando adeguatamente questa scelta nel documento di valutazione dei rischi. Questa motivazione deve essere resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in relazione alla valutazione dei rischi.
Modifiche da Parte dell'Organo di Vigilanza: L'organo di vigilanza, attraverso un provvedimento motivato, può modificare i contenuti e la periodicità della sorveglianza sanitaria rispetto a quanto stabilito dal medico competente.
Condizioni per la Sorveglianza Sanitaria
I lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria anche quando il medico competente rileva che:
L'esposizione alle vibrazioni è tale da permettere l'individuazione di un nesso causale tra l'esposizione stessa e una malattia identificabile o effetti nocivi per la salute.
È probabile che la malattia o gli effetti nocivi si manifestino nelle specifiche condizioni di lavoro del lavoratore.
Esistono tecniche sperimentate che permettono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute in modo affidabile.
Sintesi
L'articolo 204 stabilisce che i lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche superiori ai valori d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, generalmente una volta all'anno, salvo diversa indicazione motivata del medico competente. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche quando esistono condizioni che possono far emergere malattie o effetti nocivi associati all'esposizione. In alcuni casi, l'organo di vigilanza può intervenire per modificare i criteri stabiliti dal medico competente, garantendo sempre la tutela della salute dei lavoratori esposti.
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.