Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

21 Agosto 2024

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose59, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.


L'articolo 50 del Decreto Legislativo stabilisce le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), delineando i suoi diritti e i suoi doveri nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Accesso ai luoghi di lavoro:

Il RLS ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro per osservare direttamente le condizioni in cui si svolgono le attività lavorative.

Consultazione sulla valutazione dei rischi e misure di prevenzione:

Il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, nonché sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione in azienda o nell'unità produttiva.

Consultazione su designazioni chiave:

Il RLS è consultato sulla nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e alla nomina del medico competente.

Consultazione sull'organizzazione della formazione:

Il RLS viene consultato sull'organizzazione della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, come previsto dall'articolo 37.

Ricezione di informazioni e documentazione:

Il RLS ha il diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, alle sostanze pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, nonché ai dati sugli infortuni e malattie professionali.

Informazioni dai servizi di vigilanza:

Il RLS riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, che riguardano i controlli e le verifiche effettuate.

Formazione:

Il RLS ha diritto a una formazione adeguata, che non deve essere inferiore a quella prevista dall'articolo 37.

Promozione delle misure di prevenzione:

Il RLS promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

Partecipazione a visite e verifiche:

Il RLS può formulare osservazioni durante le visite e le verifiche effettuate dalle autorità competenti ed è, di norma, sentito da queste autorità.

Partecipazione alle riunioni periodiche:

Il RLS partecipa alla riunione periodica di sicurezza prevista dall'articolo 35.

Proposte e osservazioni:

Il RLS può fare proposte in merito all'attività di prevenzione e deve avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati durante la sua attività.

Ricorso alle autorità competenti:

Il RLS può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Disclaimer

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