Art. 190 - Valutazione del rischio
Art. 190. Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.
5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.
L'articolo 190 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio di esposizione al rumore per i lavoratori, considerando vari fattori rilevanti per la salute e sicurezza. Questa valutazione è fondamentale per determinare le misure di prevenzione e protezione necessarie per mitigare i rischi derivanti dall'esposizione al rumore nell'ambiente di lavoro.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Tecnico-Giuridico
Fattori da Considerare nella Valutazione del Rischio:
Livello, tipo e durata dell'esposizione: Include anche l'esposizione a rumore impulsivo.
Conformità ai valori limite: Valutazione rispetto ai valori limite e di azione stabiliti nell'articolo 189.
Salute e sicurezza dei lavoratori sensibili: Considerazione specifica per donne in gravidanza e minori.
Interazioni con altre sostanze: Valutazione degli effetti del rumore in combinazione con sostanze ototossiche e vibrazioni.
Effetti indiretti: Interazioni tra rumore e segnali di avvertimento che potrebbero influenzare la sicurezza.
Informazioni dai costruttori: Dati sull'emissione di rumore forniti dai produttori di attrezzature.
Attrezzature alternative: Disponibilità di attrezzature progettate per ridurre l'emissione di rumore.
Esposizione prolungata: Considerazione dell'esposizione oltre l'orario normale di lavoro in locali sotto la responsabilità del datore di lavoro.
Sorveglianza sanitaria: Uso delle informazioni provenienti dai controlli sanitari e dalla letteratura scientifica.
Dispositivi di protezione dell'udito: Disponibilità e adeguatezza dei dispositivi di protezione dell'udito.
Misurazione del Rumore:
Se si sospetta che i valori inferiori di azione possano essere superati, il datore di lavoro è obbligato a misurare i livelli di rumore.
Le misurazioni devono essere effettuate con metodi e strumenti adeguati, considerando la durata dell'esposizione e i fattori ambientali, conformemente alle norme tecniche. La campionatura può essere utilizzata se rappresentativa.
Incertezza delle Misure:
Nell'effettuare la valutazione, il datore di lavoro deve considerare l'incertezza delle misure, secondo le prassi metrologiche.
Documentazione e Misure di Prevenzione:
La valutazione deve identificare le misure di prevenzione e protezione necessarie e deve essere documentata come parte del documento di valutazione del rischio, in conformità all'articolo 28, comma 2.
Stima Preventiva dell'Emissione Sonora:
È possibile stimare preventivamente l'emissione sonora delle attrezzature utilizzando banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente, documentando la fonte delle informazioni.
Sintesi
L'articolo 190 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione dettagliata del rischio di esposizione al rumore, tenendo conto di vari fattori che influenzano la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questa valutazione include l'analisi dell'esposizione, la conformità ai valori limite, l'identificazione dei lavoratori particolarmente sensibili e l'adozione di misure preventive. La valutazione deve essere documentata e basata su misurazioni adeguate, con particolare attenzione all'incertezza delle misure e alla disponibilità di attrezzature alternative progettate per ridurre il rumore.
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