Art. 286 quinquies - Valutazione dei rischi

30 Agosto 2024

Articolo 286-quinquies. - Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro
potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.
2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

L'Articolo 286-quinquies del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in merito alla valutazione dei rischi, specificamente quelli associati alle malattie derivanti dall'esposizione a condizioni di lavoro che possono comportare ferite o contatto con sangue o altri potenziali veicoli di infezione. 
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle disposizioni:

Valutazione dei rischi espositivi:

Inclusione nel processo di valutazione: Il datore di lavoro, durante la valutazione dei rischi richiesta dall'articolo 17, comma 1, deve includere la determinazione del livello di rischio legato a malattie che possono essere contratte attraverso le modalità lavorative. Questo deve coprire tutte le situazioni che comportano ferite e contatti con sangue o altri potenziali veicoli di infezione.
Consapevolezza dell'importanza dell'ambiente di lavoro: La valutazione deve riflettere la consapevolezza dell'importanza di avere un ambiente di lavoro ben organizzato e fornito delle risorse necessarie per prevenire tali rischi.

Individuazione delle misure preventive:

Misure tecniche, organizzative e procedurali: Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve identificare le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi professionali. Queste misure devono riguardare le condizioni di lavoro, il livello di qualificazione professionale dei lavoratori, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dell'ambiente di lavoro.
Obiettivo della valutazione: L'obiettivo principale è garantire che tutte le possibili situazioni di rischio siano adeguatamente affrontate, adottando soluzioni che migliorino la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Sintesi: L'Articolo 286-quinquies del Decreto Legislativo n. 81/2008 impone al datore di lavoro di eseguire una valutazione approfondita dei rischi, specificamente mirata a identificare e gestire i rischi di esposizione a malattie derivanti da ferite o contatti con sangue e altri potenziali veicoli di infezione. Questa valutazione deve includere non solo gli aspetti tecnici e organizzativi, ma anche i fattori psicosociali e ambientali, con l'obiettivo di eliminare o ridurre al minimo i rischi professionali e garantire un ambiente di lavoro sicuro e adeguato.

Indice Titolo X-bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Art. 286 bis-Art. 286 septies)

Art. 286 bis - Ambito di applicazione

Art. 286 ter - Definizioni

Art. 286 quater - Misure generali di tutela

Art. 286 quinquies - Valutazione dei rischi

Art. 286 sexies - Misure di prevenzione specifiche

Art. 286 septies - Sanzioni

Il Titolo X-bis del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 riguarda la protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Questo titolo introduce una serie di articoli specificamente pensati per tutelare i lavoratori del settore sanitario da rischi associati all'uso di dispositivi medici taglienti e acuminati, come aghi e strumenti chirurgici.

Articoli principali:

Art. 286-bis - Ambito di applicazione: Questo articolo definisce il campo di applicazione delle norme, stabilendo che le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori operanti in strutture sanitarie, indipendentemente dalla loro tipologia contrattuale, inclusi tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato e somministrati, studenti in corsi di formazione sanitaria e subfornitori.

Art. 286-ter - Definizioni: Fornisce le definizioni fondamentali per l'applicazione del Titolo X-bis, tra cui "luoghi di lavoro interessati", "dispositivi medici taglienti", "misure di prevenzione specifiche" e "subfornitore". Queste definizioni sono cruciali per comprendere a pieno l'ambito e l'applicazione delle misure preventive.

Art. 286-quater - Misure generali di tutela: Stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, adottando una serie di misure preventive che includono l'uso di tecnologie avanzate, la formazione adeguata del personale, la partecipazione attiva dei lavoratori nella prevenzione, e la sensibilizzazione sui rischi.

Art. 286-quinquies - Valutazione dei rischi: Questo articolo impone al datore di lavoro di valutare i rischi associati all'uso di dispositivi medici taglienti, coprendo tutte le situazioni che potrebbero comportare ferite e contatto con potenziali veicoli di infezione, e di adottare le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi.

Art. 286-sexies - Misure di prevenzione specifiche: Prevede l'adozione di specifiche misure preventive qualora la valutazione dei rischi evidenzi un rischio significativo di ferite da taglio o punta e infezioni. Queste misure comprendono la definizione di procedure sicure per l'uso e lo smaltimento dei dispositivi medici taglienti, l'eliminazione di oggetti taglienti quando non necessari, l'adozione di dispositivi con protezioni, il divieto di reincappucciamento manuale degli aghi senza protezione, la sorveglianza sanitaria, e la formazione e informazione dei lavoratori.

Art. 286-septies - Sanzioni: Stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni previste nel Titolo X-bis, fornendo un meccanismo di enforcement per garantire che le misure di protezione siano effettivamente adottate e rispettate.

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