Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro

24 Agosto 2024

Art. 163. Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.


L'articolo 163 stabilisce gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione all'uso della segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro. Questi obblighi si attivano quando, a seguito della valutazione dei rischi prevista dall'articolo 28, emergono pericoli che non possono essere evitati o ridotti sufficientemente attraverso altre misure o tecniche di protezione collettiva.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio degli Obblighi

Ricorso alla segnaletica di sicurezza:

Quando la valutazione dei rischi indica la presenza di pericoli non eliminabili o riducibili attraverso altre misure, il datore di lavoro è tenuto a utilizzare la segnaletica di sicurezza. Questa deve essere conforme alle prescrizioni degli allegati da XXIV a XXXII, che contengono dettagli specifici sui tipi di segnaletica e sulle modalità di utilizzo.

Gestione di situazioni di rischio non contemplate:

Se esistono situazioni di rischio che non sono direttamente considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro deve adottare misure adeguate, basandosi su norme di buona tecnica, esperienza e innovazioni tecniche, per garantire una segnaletica efficace che affronti questi rischi particolari.

Segnaletica per il traffico interno:

Per la gestione del traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, il datore di lavoro può utilizzare la segnaletica prevista dalla normativa vigente sul traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo. Questo utilizzo è subordinato al rispetto delle prescrizioni dell'allegato XXVIII, che fornisce linee guida specifiche per l'applicazione della segnaletica di traffico in contesti lavorativi.

Sintesi

L'articolo 163 impone al datore di lavoro l'obbligo di implementare una segnaletica di sicurezza efficace quando altri metodi di gestione del rischio non sono sufficienti. Inoltre, il datore di lavoro deve adattare la segnaletica a situazioni non coperte dagli allegati specifici e regolare il traffico interno all'impresa seguendo le normative vigenti. 

indice Titolo V Segnaletica Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro
(Art. 161-166)

Capo I Disposizioni generali

Art. 161 - Campo di applicazione

Art. 162 - Definizioni

Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro

Art. 164 - Informazione e formazione

Capo II Sanzioni

Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 166 - Sanzioni a carico del preposto

Titolo V: Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Titolo V del Decreto Legislativo tratta della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo le disposizioni generali riguardanti l'applicazione, le definizioni, gli obblighi del datore di lavoro, e i requisiti di informazione e formazione. Inoltre, definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle normative relative alla segnaletica di sicurezza.

Capo I: Disposizioni Generali
Articolo 161 - Campo di applicazione

L'articolo 161 stabilisce il campo di applicazione delle normative contenute nel Titolo V. Queste prescrizioni si riferiscono specificamente alla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, escludendo la segnaletica utilizzata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo. Inoltre, prevede l'emanazione di un regolamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, per la revisione e l'integrazione della segnaletica stradale nelle attività lavorative esposte al traffico veicolare.

Articolo 162 - Definizioni

L'articolo 162 fornisce le definizioni dei termini chiave utilizzati nel Titolo V, tra cui:

Segnaletica di sicurezza: Include tutti i segnali relativi alla sicurezza o alla salute sul luogo di lavoro, utilizzando cartelli, colori, segnali luminosi o acustici, comunicazioni verbali o segnali gestuali.
Segnale di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio o informazione: Definisce i vari tipi di segnali con specifiche funzioni di prevenzione e protezione.
Altri termini tecnici: Come "cartello", "colore di sicurezza", "simbolo o pittogramma", "segnale luminoso", "segnale acustico", "comunicazione verbale" e "segnale gestuale", ognuno con il proprio significato specifico nell'ambito della segnaletica di sicurezza.

Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro

L'articolo 163 descrive gli obblighi del datore di lavoro in merito all'utilizzo della segnaletica di sicurezza. In particolare, il datore di lavoro deve:

Utilizzare la segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati attraverso altri mezzi.
Adottare misure specifiche per fornire indicazioni su situazioni di rischio non coperte dagli allegati del decreto.
Regolare il traffico interno all'azienda utilizzando la segnaletica prevista dalla normativa sul traffico stradale, se applicabile.

Articolo 164 - Informazione e formazione

L'articolo 164 stabilisce che il datore di lavoro deve:

Informare i lavoratori e i rappresentanti della sicurezza su tutte le misure adottate riguardanti la segnaletica di sicurezza.
Fornire una formazione adeguata ai lavoratori, che includa istruzioni precise sul significato della segnaletica e sui comportamenti da seguire.

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