Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

21 Agosto 2024

Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

L'articolo 66 del decreto legislativo impone severe restrizioni per l'accesso dei lavoratori a luoghi sospetti di inquinamento, come pozzi, fogne, e altri ambienti chiusi o confinati. L'accesso è consentito solo dopo aver verificato l'assenza di pericoli o dopo aver bonificato l'atmosfera interna. In caso di incertezza, i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di sicurezza, vigilati costantemente, e le aperture di accesso devono essere sufficientemente grandi da consentire un rapido soccorso.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Divieto di Accesso Senza Verifiche di Sicurezza:

Ambienti a Rischio: L'articolo stabilisce un divieto rigoroso di consentire l'accesso dei lavoratori a spazi chiusi o confinati come pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, condutture, caldaie e altri ambienti simili, che potrebbero contenere gas pericolosi per la salute e la vita umana. L'accesso è vietato a meno che non sia stata previamente accertata l'assenza di pericoli o sia stata effettuata una bonifica dell'atmosfera interna, ad esempio tramite ventilazione o altri metodi adeguati.

Misure di Sicurezza Obbligatorie in Caso di Dubbi: 2. Utilizzo di Dispositivi di Protezione: Nel caso in cui vi sia anche solo un dubbio sulla sicurezza dell'atmosfera in tali ambienti, i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione, come cinture di sicurezza, e devono essere costantemente sorvegliati durante tutta l'attività. Questo è essenziale per garantire un intervento rapido in caso di emergenza.

Dimensioni delle Aperture di Accesso: Le aperture di accesso a questi ambienti pericolosi devono essere di dimensioni sufficienti a permettere il rapido recupero di un lavoratore in caso di perdita di sensi, garantendo così la possibilità di un soccorso efficace.

Sintesi

L'articolo 66 del decreto legislativo impone severe restrizioni per l'accesso dei lavoratori a luoghi sospetti di inquinamento, come pozzi, fogne, e altri ambienti chiusi o confinati. L'accesso è consentito solo dopo aver verificato l'assenza di pericoli o dopo aver bonificato l'atmosfera interna. In caso di incertezza, i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di sicurezza, vigilati costantemente, e le aperture di accesso devono essere sufficientemente grandi da consentire un rapido soccorso.

il Capo i-iI Del Titolo II LUOGHI DI LAVORO stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori e relative sanzioni.

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 62 - Definizioni:

Questo articolo definisce i "luoghi di lavoro" ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza previste dal decreto. Include tutte le aree destinate a ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altra area accessibile ai lavoratori durante lo svolgimento delle loro attività lavorative. Sono esclusi da questa definizione i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive, i pescherecci e i terreni agricoli o forestali.

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza:

I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi requisiti riguardano vari aspetti, tra cui la stabilità strutturale, la ventilazione, l'illuminazione, le condizioni termiche e l'assenza di pericoli, come la possibilità di cadute, esposizione a sostanze nocive, e rischio di incendio.

Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro:

Il datore di lavoro è obbligato a garantire che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di sicurezza e salute stabiliti dall'articolo 63. Questo include la manutenzione regolare degli ambienti, l'adozione di misure preventive contro i rischi, e la formazione dei lavoratori sui pericoli presenti nel loro ambiente di lavoro.

Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei:

È vietato utilizzare locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro, a meno che non siano rispettati specifici requisiti di sicurezza, come adeguata ventilazione, illuminazione e protezione contro l'umidità. L'utilizzo di tali locali è ammesso solo in condizioni particolari, come per lavori di emergenza o per brevi periodi.

Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento:

Questo articolo riguarda le misure di sicurezza necessarie per i lavori svolti in ambienti dove si sospetta la presenza di inquinamento, come pozzi, cisterne, fosse o altre aree chiuse. Tali lavori richiedono l'adozione di misure di protezione specifiche per prevenire rischi come l'inalazione di gas nocivi, la mancanza di ossigeno o il rischio di esplosioni.

Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio:

Il datore di lavoro è tenuto a notificare all'organo di vigilanza territorialmente competente l'inizio di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o in locali sotterranei o semisotterranei. La notifica deve essere effettuata prima dell'inizio delle attività lavorative e deve includere una descrizione delle misure di sicurezza adottate.

Capo II - Sanzioni

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:

Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro comportano sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti. Le sanzioni variano in base alla gravità delle infrazioni e possono includere ammende o l'arresto. In particolare, la mancata conformità ai requisiti di sicurezza (come indicato negli articoli precedenti) e la mancata notifica delle attività in ambienti a rischio comportano pene più severe, soprattutto se queste violazioni mettono seriamente a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Sintesi

Il Capo I stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che tali luoghi siano conformi alle norme di sicurezza, adottando misure preventive e mantenendo adeguate condizioni di lavoro. Specifiche norme riguardano l'uso di locali sotterranei e lavori in ambienti sospetti di inquinamento, per i quali è obbligatoria la notifica all'organo di vigilanza.

Il Capo II prevede sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti che non rispettano queste norme. Le pene variano da ammende a pene detentive, a seconda della gravità delle violazioni, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi e alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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