Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
L'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in merito all'informazione da fornire ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'informazione deve essere adeguata e mirata, tenendo conto delle specificità dell'attività lavorativa e dei rischi connessi.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Informazioni Generali
Rischi generali: Il datore di lavoro deve assicurarsi che ogni lavoratore sia informato sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa.
Procedure di emergenza: I lavoratori devono essere informati sulle procedure relative al primo soccorso, alla lotta antincendio e all'evacuazione dei luoghi di lavoro.
Nominativi degli incaricati: Devono essere comunicati i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio (articoli 45 e 46), nonché i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
2. Informazioni Specifiche
Rischi specifici: I lavoratori devono essere informati sui rischi specifici a cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia.
Sostanze pericolose: Devono essere informati sui pericoli legati all'uso di sostanze e miscele pericolose, basandosi sulle schede di sicurezza fornite dalla normativa vigente e dalle norme tecniche.
Misure di protezione: Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sulle misure di protezione e prevenzione adottate.
3. Estensione dell'Informazione
Applicazione ai lavoratori esterni: Le informazioni sopra descritte devono essere fornite anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9, che comprende lavoratori occasionali e temporanei.
4. Comprensibilità dell'Informazione
Facilità di comprensione: Le informazioni devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori, permettendo loro di acquisire le necessarie conoscenze. Per i lavoratori immigrati, è obbligatoria la verifica della comprensione della lingua utilizzata durante l'informazione.
Sintesi: L'articolo 36 obbliga il datore di lavoro a fornire ai lavoratori informazioni adeguate e specifiche sui rischi connessi all'attività lavorativa, sulle procedure di emergenza, e sui nominativi dei responsabili della sicurezza. Le informazioni devono essere facilmente comprensibili, e nel caso di lavoratori immigrati, deve essere verificata la comprensione della lingua utilizzata.
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