Art. 36 - Informazione ai lavoratoriSezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
L'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in merito all'informazione da fornire ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'informazione deve essere adeguata e mirata, tenendo conto delle specificità dell'attività lavorativa e dei rischi connessi.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Informazioni Generali
Rischi generali: Il datore di lavoro deve assicurarsi che ogni lavoratore sia informato sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa.
Procedure di emergenza: I lavoratori devono essere informati sulle procedure relative al primo soccorso, alla lotta antincendio e all'evacuazione dei luoghi di lavoro.
Nominativi degli incaricati: Devono essere comunicati i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio (articoli 45 e 46), nonché i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
2. Informazioni Specifiche
Rischi specifici: I lavoratori devono essere informati sui rischi specifici a cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia.
Sostanze pericolose: Devono essere informati sui pericoli legati all'uso di sostanze e miscele pericolose, basandosi sulle schede di sicurezza fornite dalla normativa vigente e dalle norme tecniche.
Misure di protezione: Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sulle misure di protezione e prevenzione adottate.
3. Estensione dell'Informazione
Applicazione ai lavoratori esterni: Le informazioni sopra descritte devono essere fornite anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9, che comprende lavoratori occasionali e temporanei.
4. Comprensibilità dell'Informazione
Facilità di comprensione: Le informazioni devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori, permettendo loro di acquisire le necessarie conoscenze. Per i lavoratori immigrati, è obbligatoria la verifica della comprensione della lingua utilizzata durante l'informazione.
Sintesi: L'articolo 36 obbliga il datore di lavoro a fornire ai lavoratori informazioni adeguate e specifiche sui rischi connessi all'attività lavorativa, sulle procedure di emergenza, e sui nominativi dei responsabili della sicurezza. Le informazioni devono essere facilmente comprensibili, e nel caso di lavoratori immigrati, deve essere verificata la comprensione della lingua utilizzata.
La Sezione IV del Decreto Legislativo riguarda gli obblighi relativi alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Questi obblighi sono fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e per prevenire infortuni e malattie professionali.
Formazione
Obbligo di Formazione:
Il datore di lavoro è tenuto a garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione deve essere adattata alle specifiche mansioni svolte dal lavoratore e ai rischi a cui è esposto.
Contenuti della Formazione:
La formazione deve includere concetti di base come il rischio, il danno, la prevenzione, la protezione, l'organizzazione della prevenzione aziendale, e i diritti e doveri dei soggetti aziendali. Deve anche trattare i rischi specifici legati alle mansioni e le misure di prevenzione e protezione adottate.
Modalità e Durata della Formazione:
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, è previsto un aggiornamento periodico della formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'introduzione di nuove tecnologie.
Formazione dei Dirigenti e Preposti:
I dirigenti e i preposti devono ricevere una formazione specifica e un aggiornamento periodico adeguato alle loro responsabilità in materia di salute e sicurezza.
Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione specifica sui rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui esercita la sua funzione. Questa formazione deve includere anche le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
Addestramento:
L'addestramento consiste in una prova pratica sul luogo di lavoro per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti e dispositivi di protezione individuale. È effettuato da persone esperte e deve essere tracciato in un apposito registro.
Informazione
Obbligo di Informazione:
Il datore di lavoro deve fornire informazioni adeguate e comprensibili ai lavoratori sui rischi generali e specifici presenti sul luogo di lavoro, nonché sulle procedure di emergenza e sui nominativi dei responsabili della sicurezza.
Contenuti dell’Informazione:
Le informazioni devono riguardare i rischi per la salute e la sicurezza, le procedure di emergenza, i dispositivi di protezione, e le norme aziendali in materia di sicurezza.
Informazione dei Lavoratori Immigrati:
Quando l’informazione riguarda lavoratori immigrati, il datore di lavoro deve verificare la comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Addestramento
Obbligo di Addestramento:
Oltre alla formazione, i lavoratori devono ricevere un addestramento pratico, specialmente quando sono introdotti nuovi attrezzi, tecnologie, o quando cambiano mansione.
Registrazione dell'Addestramento:
L'addestramento deve essere registrato in un apposito registro, anche informatizzato, per tracciare gli interventi effettuati.
Conclusione
La Sezione IV stabilisce un quadro chiaro e preciso per garantire che tutti i lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti per la sicurezza ricevano una formazione e un addestramento adeguati e aggiornati. Questi obblighi sono cruciali per mantenere un alto livello di sicurezza sul lavoro, prevenire infortuni e garantire che tutti i lavoratori siano consapevoli dei rischi e delle misure di protezione necessarie. Il datore di lavoro è responsabile di organizzare e garantire l’effettiva realizzazione di questi interventi, con particolare attenzione alla comprensibilità e all’efficacia dell’informazione e della formazione fornite.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.