Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

19 Agosto 2024

Art. 36. Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

L'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in merito all'informazione da fornire ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'informazione deve essere adeguata e mirata, tenendo conto delle specificità dell'attività lavorativa e dei rischi connessi.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Informazioni Generali

Rischi generali: Il datore di lavoro deve assicurarsi che ogni lavoratore sia informato sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa.
Procedure di emergenza: I lavoratori devono essere informati sulle procedure relative al primo soccorso, alla lotta antincendio e all'evacuazione dei luoghi di lavoro.
Nominativi degli incaricati: Devono essere comunicati i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio (articoli 45 e 46), nonché i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

2. Informazioni Specifiche

Rischi specifici: I lavoratori devono essere informati sui rischi specifici a cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia.
Sostanze pericolose: Devono essere informati sui pericoli legati all'uso di sostanze e miscele pericolose, basandosi sulle schede di sicurezza fornite dalla normativa vigente e dalle norme tecniche.
Misure di protezione: Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sulle misure di protezione e prevenzione adottate.

3. Estensione dell'Informazione

Applicazione ai lavoratori esterni: Le informazioni sopra descritte devono essere fornite anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9, che comprende lavoratori occasionali e temporanei.

4. Comprensibilità dell'Informazione

Facilità di comprensione: Le informazioni devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori, permettendo loro di acquisire le necessarie conoscenze. Per i lavoratori immigrati, è obbligatoria la verifica della comprensione della lingua utilizzata durante l'informazione.


Sintesi: L'articolo 36 obbliga il datore di lavoro a fornire ai lavoratori informazioni adeguate e specifiche sui rischi connessi all'attività lavorativa, sulle procedure di emergenza, e sui nominativi dei responsabili della sicurezza. Le informazioni devono essere facilmente comprensibili, e nel caso di lavoratori immigrati, deve essere verificata la comprensione della lingua utilizzata.

La Sezione IV del Decreto Legislativo riguarda gli obblighi relativi alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Questi obblighi sono fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e per prevenire infortuni e malattie professionali.

Formazione

Obbligo di Formazione:

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione deve essere adattata alle specifiche mansioni svolte dal lavoratore e ai rischi a cui è esposto.

Contenuti della Formazione:

La formazione deve includere concetti di base come il rischio, il danno, la prevenzione, la protezione, l'organizzazione della prevenzione aziendale, e i diritti e doveri dei soggetti aziendali. Deve anche trattare i rischi specifici legati alle mansioni e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Modalità e Durata della Formazione:

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, è previsto un aggiornamento periodico della formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'introduzione di nuove tecnologie.

Formazione dei Dirigenti e Preposti:

I dirigenti e i preposti devono ricevere una formazione specifica e un aggiornamento periodico adeguato alle loro responsabilità in materia di salute e sicurezza.

Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione specifica sui rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui esercita la sua funzione. Questa formazione deve includere anche le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

Addestramento:

L'addestramento consiste in una prova pratica sul luogo di lavoro per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti e dispositivi di protezione individuale. È effettuato da persone esperte e deve essere tracciato in un apposito registro.

Informazione

Obbligo di Informazione:

Il datore di lavoro deve fornire informazioni adeguate e comprensibili ai lavoratori sui rischi generali e specifici presenti sul luogo di lavoro, nonché sulle procedure di emergenza e sui nominativi dei responsabili della sicurezza.

Contenuti dell’Informazione:

Le informazioni devono riguardare i rischi per la salute e la sicurezza, le procedure di emergenza, i dispositivi di protezione, e le norme aziendali in materia di sicurezza.

Informazione dei Lavoratori Immigrati:

Quando l’informazione riguarda lavoratori immigrati, il datore di lavoro deve verificare la comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Addestramento

Obbligo di Addestramento:

Oltre alla formazione, i lavoratori devono ricevere un addestramento pratico, specialmente quando sono introdotti nuovi attrezzi, tecnologie, o quando cambiano mansione.

Registrazione dell'Addestramento:

L'addestramento deve essere registrato in un apposito registro, anche informatizzato, per tracciare gli interventi effettuati.

Conclusione

La Sezione IV stabilisce un quadro chiaro e preciso per garantire che tutti i lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti per la sicurezza ricevano una formazione e un addestramento adeguati e aggiornati. Questi obblighi sono cruciali per mantenere un alto livello di sicurezza sul lavoro, prevenire infortuni e garantire che tutti i lavoratori siano consapevoli dei rischi e delle misure di protezione necessarie. Il datore di lavoro è responsabile di organizzare e garantire l’effettiva realizzazione di questi interventi, con particolare attenzione alla comprensibilità e all’efficacia dell’informazione e della formazione fornite.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.

Collegamento copiato negli appunti