Art. 286 quater - Misure generali di tutela

30 Agosto 2024

Articolo 286-quater. - Misure generali di tutela

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:
a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;
b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo i l rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio dell a professione e dell’influenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro;
c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione;
d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell’adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali dell’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro,
instaurando un’appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgiment o dei lavoratori e loro rappresentanti;
f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;
g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.

L'Articolo 286-quater del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce le misure generali di tutela che il datore di lavoro deve adottare per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente nell'ambito sanitario. L'articolo sottolinea l'importanza di affrontare non solo i rischi fisici, ma anche i fattori psicosociali e organizzativi legati all'attività lavorativa, con particolare attenzione alla prevenzione delle ferite e infezioni causate da dispositivi medici taglienti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle disposizioni:

Responsabilità del datore di lavoro:

Obbligo generale: Il datore di lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti della loro vita professionale, compresi i fattori psicosociali e organizzativi.
Formazione e risorse: È necessario garantire che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse appropriate per operare in sicurezza, minimizzando il rischio di ferite e infezioni causate da dispositivi medici taglienti.

Misure di prevenzione:

Politica globale di prevenzione: Il datore di lavoro deve sviluppare una politica globale di prevenzione che utilizzi le tecnologie più avanzate e tenga conto dell'organizzazione del lavoro, dei fattori psicosociali e dell'influenza dell'ambiente di lavoro sui lavoratori.
Partecipazione attiva: È fondamentale creare condizioni che favoriscano la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella definizione delle politiche di prevenzione.

Principio di precauzione:

Valutazione del rischio: Il datore di lavoro non deve mai presupporre l'assenza di rischi, ma deve adottare misure di prevenzione seguendo un ordine di priorità conforme ai principi generali delle direttive europee (89/391/CEE e 2000/54/CE). Questo approccio è mirato a eliminare e prevenire i rischi, collaborando in modo appropriato con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Sensibilizzazione e informazione:

Coinvolgimento: È necessario garantire un'adeguata sensibilizzazione attraverso un'azione comune che coinvolga i lavoratori e i loro rappresentanti.
Iniziative di prevenzione: Il datore di lavoro deve pianificare e attuare iniziative di prevenzione, informazione, formazione e monitoraggio per valutare l'incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro.

Segnalazione degli infortuni:

Promozione della segnalazione: È essenziale promuovere la segnalazione degli infortuni, con l'obiettivo di identificare e affrontare le cause sistemiche che li generano.

Sintesi: L'Articolo 286-quater del Decreto Legislativo n. 81/2008 impone al datore di lavoro una serie di obblighi per garantire la sicurezza dei lavoratori in ambito sanitario. Questi includono la formazione adeguata del personale, l'adozione di misure preventive avanzate, la promozione della partecipazione attiva dei lavoratori nella definizione delle politiche di prevenzione, e la segnalazione degli infortuni per identificare le cause sistemiche. Queste disposizioni mirano a creare un ambiente di lavoro sicuro, riducendo al minimo i rischi di ferite e infezioni.

Indice Titolo X-bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Art. 286 bis-Art. 286 septies)

Art. 286 bis - Ambito di applicazione

Art. 286 ter - Definizioni

Art. 286 quater - Misure generali di tutela

Art. 286 quinquies - Valutazione dei rischi

Art. 286 sexies - Misure di prevenzione specifiche

Art. 286 septies - Sanzioni

Il Titolo X-bis del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 riguarda la protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Questo titolo introduce una serie di articoli specificamente pensati per tutelare i lavoratori del settore sanitario da rischi associati all'uso di dispositivi medici taglienti e acuminati, come aghi e strumenti chirurgici.

Articoli principali:

Art. 286-bis - Ambito di applicazione: Questo articolo definisce il campo di applicazione delle norme, stabilendo che le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori operanti in strutture sanitarie, indipendentemente dalla loro tipologia contrattuale, inclusi tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato e somministrati, studenti in corsi di formazione sanitaria e subfornitori.

Art. 286-ter - Definizioni: Fornisce le definizioni fondamentali per l'applicazione del Titolo X-bis, tra cui "luoghi di lavoro interessati", "dispositivi medici taglienti", "misure di prevenzione specifiche" e "subfornitore". Queste definizioni sono cruciali per comprendere a pieno l'ambito e l'applicazione delle misure preventive.

Art. 286-quater - Misure generali di tutela: Stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, adottando una serie di misure preventive che includono l'uso di tecnologie avanzate, la formazione adeguata del personale, la partecipazione attiva dei lavoratori nella prevenzione, e la sensibilizzazione sui rischi.

Art. 286-quinquies - Valutazione dei rischi: Questo articolo impone al datore di lavoro di valutare i rischi associati all'uso di dispositivi medici taglienti, coprendo tutte le situazioni che potrebbero comportare ferite e contatto con potenziali veicoli di infezione, e di adottare le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi.

Art. 286-sexies - Misure di prevenzione specifiche: Prevede l'adozione di specifiche misure preventive qualora la valutazione dei rischi evidenzi un rischio significativo di ferite da taglio o punta e infezioni. Queste misure comprendono la definizione di procedure sicure per l'uso e lo smaltimento dei dispositivi medici taglienti, l'eliminazione di oggetti taglienti quando non necessari, l'adozione di dispositivi con protezioni, il divieto di reincappucciamento manuale degli aghi senza protezione, la sorveglianza sanitaria, e la formazione e informazione dei lavoratori.

Art. 286-septies - Sanzioni: Stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni previste nel Titolo X-bis, fornendo un meccanismo di enforcement per garantire che le misure di protezione siano effettivamente adottate e rispettate.

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