Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4
L'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 definisce i titoli, i requisiti formativi e gli obblighi per svolgere le funzioni di medico competente, con particolare attenzione alla formazione continua e all'iscrizione in un registro dedicato.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Titoli e requisiti per il ruolo di medico competente
Per esercitare le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli:
- a) Specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
- b) Docenza in materie correlate come medicina del lavoro, tossicologia industriale, igiene industriale, ecc.
- c) Autorizzazione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 277/1991.
- d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.
- d-bis) Per sanitari delle Forze Armate, attività nel settore del lavoro per almeno 4 anni.
2. Percorsi formativi obbligatori
I medici con specializzazione di cui alla lettera d) devono frequentare percorsi formativi definiti da un decreto ministeriale. Tuttavia, chi ha già svolto le funzioni di medico competente per almeno un anno negli ultimi tre anni è abilitato, previa attestazione da parte del datore di lavoro e relativa comunicazione alla Regione.
3. Educazione continua in medicina (ECM)
I medici competenti devono partecipare al programma di educazione continua in medicina (D.Lgs. 229/1999), raggiungendo almeno il 70% dei crediti nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
4. Iscrizione all’elenco dei medici competenti
I medici che soddisfano i requisiti sono iscritti in un elenco ufficiale presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
5. Verifica periodica dei requisiti
Il Ministero della Salute verifica periodicamente il mantenimento dei crediti ECM richiesti attraverso l’anagrafe nazionale, determinando la permanenza nell’elenco.
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