Art. 254 - Valore limite

29 Agosto 2024

Art. 254. Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.

2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).


5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

L'articolo 254 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce il valore limite di esposizione dei lavoratori all'amianto nell'ambiente di lavoro e definisce le misure da adottare qualora questo limite venga superato. Le disposizioni mirano a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a fibre di amianto.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle Disposizioni:

Valore Limite di Esposizione:

Il valore limite di esposizione all'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria. Questo valore deve essere calcolato come media ponderata nel tempo su un periodo di riferimento di otto ore. È responsabilità del datore di lavoro assicurare che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione superiore a questo valore limite.

Superamento del Valore Limite:

Se il valore limite viene superato, il datore di lavoro deve identificare immediatamente le cause del superamento e adottare rapidamente le misure necessarie per correggere la situazione. Il lavoro nella zona interessata può continuare solo se vengono implementate misure adeguate per proteggere i lavoratori, come indicato all'articolo 251.

Verifica dell'Efficacia delle Misure:

Dopo aver adottato le misure correttive, il datore di lavoro deve procedere immediatamente a una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.

Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

Se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di DPI per le vie respiratorie, questi devono avere un fattore di protezione operativo adeguato, in conformità con quanto previsto all'articolo 251, comma 1, lettera b). L'uso dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, e l'accesso alle aree di riposo deve avvenire solo dopo un'idonea decontaminazione, come previsto dall'articolo 256, comma 4, lettera d).

Consultazione e Riposo dei Lavoratori:

Il datore di lavoro, dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti, deve assicurare che siano concessi i periodi di riposo necessari, tenendo conto dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Sintesi:

L'articolo 254 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce un valore limite di esposizione all'amianto di 0,1 fibre/cm³, imponendo al datore di lavoro di mantenere l'esposizione dei lavoratori al di sotto di questo limite. Se il limite viene superato, il datore di lavoro deve intervenire immediatamente per risolvere la situazione e verificare l'efficacia delle misure adottate. In casi in cui sia necessario l'uso di DPI, il datore di lavoro deve garantire anche periodi di riposo adeguati per i lavoratori, assicurando la loro protezione tramite misure di decontaminazione e consultazione preventiva con i rappresentanti dei lavoratori

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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