Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei
1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima
3. . Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo
L'articolo 65 del decreto legislativo 81/2008 stabilisce il divieto generale di utilizzare locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative, consentendo deroghe condizionate al rispetto di specifici requisiti tecnici e procedurali.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Divieto generale
È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. Deroghe al divieto
L’uso di tali locali è consentito in deroga, a condizione che:
- Le lavorazioni non producano emissioni di agenti nocivi.
- Siano rispettati i requisiti tecnici di sicurezza previsti dall’Allegato IV applicabile.
- Siano garantite idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
3. Obblighi di comunicazione
Il datore di lavoro è tenuto a:
- Comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC) l’utilizzo dei locali al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
- Allegare alla comunicazione la documentazione tecnica, come previsto da una specifica circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti indicati.
4. Tempistiche per l’utilizzo dei locali
- I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell’INL.
- In caso di richiesta di ulteriori informazioni, l’utilizzo è consentito 30 giorni dopo la fornitura delle informazioni richieste, a meno che non sia emesso un espresso divieto da parte dell’INL.
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