Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione I Disposizioni generali
Capo II Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE
Art. 233. Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa.
L'articolo 233 del Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce il campo di applicazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le attività lavorative in cui i lavoratori possono essere esposti a tali agenti a causa della natura del loro lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
La norma in esame stabilisce l'applicabilità delle disposizioni di sicurezza e salute per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione. Questa normativa si inserisce nel contesto del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che ha lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando gli obblighi per il datore di lavoro e le misure di prevenzione da adottare per la protezione dei lavoratori da sostanze e agenti pericolosi.
Dettaglio delle disposizioni
Esclusioni e campo di applicazione
Esclusioni: La norma esclude le attività disciplinate dal Capo III del Decreto, che riguarda altre tipologie di esposizioni, e i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni ionizzanti, che sono già regolamentate dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom). Quest'ultima regolamentazione prevede disposizioni specifiche e particolari per la protezione dei lavoratori esposti a radiazioni, lasciando fuori dall'ambito di applicazione del presente articolo coloro che sono soggetti a questa specifica normativa.
Campo di applicazione: La norma si applica a tutte le attività lavorative nelle quali i lavoratori sono, o possono potenzialmente essere, esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa. Gli agenti cancerogeni sono sostanze o miscele che possono indurre il cancro o aumentare l'incidenza di cancro, mentre i mutageni sono agenti che possono causare mutazioni genetiche, e le sostanze tossiche per la riproduzione possono danneggiare la capacità riproduttiva o causare effetti negativi sullo sviluppo del feto.
Sintesi
La norma in esame chiarisce che le disposizioni del titolo riguardante la protezione dei lavoratori si applicano a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, salvo alcune esclusioni specifiche. Sono esclusi i lavoratori coinvolti in attività disciplinate dal Capo III e coloro esposti esclusivamente alle radiazioni ionizzanti coperte dal Trattato Euratom.
Articolo modificato all'Art. 8. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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