Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione I Disposizioni generali
Capo II Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE

1 Ottobre 2024

Art. 233. Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa.

L'articolo 233 del Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce il campo di applicazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le attività lavorative in cui i lavoratori possono essere esposti a tali agenti a causa della natura del loro lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

La norma in esame stabilisce l'applicabilità delle disposizioni di sicurezza e salute per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione. Questa normativa si inserisce nel contesto del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che ha lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando gli obblighi per il datore di lavoro e le misure di prevenzione da adottare per la protezione dei lavoratori da sostanze e agenti pericolosi.

Dettaglio delle disposizioni
Esclusioni e campo di applicazione

Esclusioni: La norma esclude le attività disciplinate dal Capo III del Decreto, che riguarda altre tipologie di esposizioni, e i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni ionizzanti, che sono già regolamentate dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom). Quest'ultima regolamentazione prevede disposizioni specifiche e particolari per la protezione dei lavoratori esposti a radiazioni, lasciando fuori dall'ambito di applicazione del presente articolo coloro che sono soggetti a questa specifica normativa.

Campo di applicazione: La norma si applica a tutte le attività lavorative nelle quali i lavoratori sono, o possono potenzialmente essere, esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa. Gli agenti cancerogeni sono sostanze o miscele che possono indurre il cancro o aumentare l'incidenza di cancro, mentre i mutageni sono agenti che possono causare mutazioni genetiche, e le sostanze tossiche per la riproduzione possono danneggiare la capacità riproduttiva o causare effetti negativi sullo sviluppo del feto.

Sintesi

La norma in esame chiarisce che le disposizioni del titolo riguardante la protezione dei lavoratori si applicano a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, salvo alcune esclusioni specifiche. Sono esclusi i lavoratori coinvolti in attività disciplinate dal Capo III e coloro esposti esclusivamente alle radiazioni ionizzanti coperte dal Trattato Euratom.

Articolo modificato all'Art. 8. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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