Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

1 Ottobre 2024

Art. 229. Sorveglianza sanitaria

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici specifici per organo bersaglio,
tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull’allattamento.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

L'articolo 229 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le modalità e i requisiti per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi. La sorveglianza sanitaria è un elemento fondamentale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare per quelli esposti a sostanze chimiche che possono causare effetti tossici, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, o che sono cancerogene e mutagene.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

L'Articolo 229 del Decreto Legislativo n. 81/2008 regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi. L’obiettivo principale è prevenire e monitorare i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche classificate come tossiche, cancerogene, mutagene o con altri effetti dannosi. Il processo di sorveglianza sanitaria include esami periodici, monitoraggio biologico, e l'adozione di misure preventive da parte del datore di lavoro in base ai risultati degli accertamenti sanitari.

Dettaglio delle disposizioni
Soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria (comma 1)

La sorveglianza sanitaria si applica ai lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi classificati secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza se esposti a sostanze tossiche acute, cancerogene (categoria 2), mutagene (categoria 2), tossiche per la riproduzione, corrosive, irritanti, sensibilizzanti o con effetti specifici su organi bersaglio e sull’allattamento.

Modalità della sorveglianza sanitaria (comma 2)

La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

Prima dell’inizio dell’esposizione, per verificare l’idoneità del lavoratore.
Periodicamente, di norma una volta all'anno, salvo diversa indicazione del medico competente che può decidere una periodicità differente, motivata e documentata nel documento di valutazione dei rischi.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, fornendo al lavoratore eventuali prescrizioni mediche per il futuro.

Monitoraggio biologico (comma 3)

Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti chimici per i quali è stato fissato un valore limite biologico. I risultati sono comunicati al lavoratore interessato e allegati, in forma anonima, al documento di valutazione dei rischi. Gli esiti del monitoraggio sono inoltre comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Accertamenti sanitari e misure preventive (commi 4 e 5)

Gli accertamenti sanitari devono essere condotti in modo da minimizzare i rischi per il lavoratore. Sulla base degli esami clinici e biologici, il datore di lavoro, su parere del medico competente, può adottare misure preventive e protettive personalizzate, che possono includere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure previste dall’art. 42.

Effetti pregiudizievoli per la salute e misure correttive (comma 6)

Se la sorveglianza sanitaria evidenzia in un lavoratore (o in un gruppo di lavoratori esposti a un agente chimico) effetti pregiudizievoli per la salute, il medico competente deve informare immediatamente il lavoratore interessato e il datore di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro in caso di effetti pregiudizievoli (comma 7)

In caso di effetti negativi per la salute, il datore di lavoro deve:

Rivedere la valutazione dei rischi secondo l’art. 223.
Modificare le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre il rischio.
Tenere conto del parere del medico competente per adottare le misure necessarie.
Disporre una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori esposti in modo analogo.

Intervento dell’organo di vigilanza (comma 8)

L'organo di vigilanza (come l'INAIL o altre autorità competenti) può, con provvedimento motivato, modificare i contenuti e la periodicità della sorveglianza sanitaria in base alle specifiche situazioni lavorative.

Sintesi

L'Art. 229 del Decreto Legislativo n. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a sostanze chimiche pericolose, prevedendo esami periodici, monitoraggio biologico e misure preventive da parte del datore di lavoro. La sorveglianza è obbligatoria prima dell'inizio dell’esposizione, periodicamente durante l’impiego e alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di effetti pregiudizievoli per la salute, il datore di lavoro è tenuto a rivedere la valutazione dei rischi e adottare le misure necessarie per la protezione dei lavoratori.

Articolo modificato dall'Art. 6. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.