Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 229. Sorveglianza sanitaria
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici specifici per organo bersaglio,
tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull’allattamento.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
L'articolo 229 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le modalità e i requisiti per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi. La sorveglianza sanitaria è un elemento fondamentale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare per quelli esposti a sostanze chimiche che possono causare effetti tossici, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, o che sono cancerogene e mutagene.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
L'Articolo 229 del Decreto Legislativo n. 81/2008 regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi. L’obiettivo principale è prevenire e monitorare i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche classificate come tossiche, cancerogene, mutagene o con altri effetti dannosi. Il processo di sorveglianza sanitaria include esami periodici, monitoraggio biologico, e l'adozione di misure preventive da parte del datore di lavoro in base ai risultati degli accertamenti sanitari.
Dettaglio delle disposizioni
Soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria (comma 1)
La sorveglianza sanitaria si applica ai lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi classificati secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza se esposti a sostanze tossiche acute, cancerogene (categoria 2), mutagene (categoria 2), tossiche per la riproduzione, corrosive, irritanti, sensibilizzanti o con effetti specifici su organi bersaglio e sull’allattamento.
Modalità della sorveglianza sanitaria (comma 2)
La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
Prima dell’inizio dell’esposizione, per verificare l’idoneità del lavoratore.
Periodicamente, di norma una volta all'anno, salvo diversa indicazione del medico competente che può decidere una periodicità differente, motivata e documentata nel documento di valutazione dei rischi.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, fornendo al lavoratore eventuali prescrizioni mediche per il futuro.
Monitoraggio biologico (comma 3)
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti chimici per i quali è stato fissato un valore limite biologico. I risultati sono comunicati al lavoratore interessato e allegati, in forma anonima, al documento di valutazione dei rischi. Gli esiti del monitoraggio sono inoltre comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
Accertamenti sanitari e misure preventive (commi 4 e 5)
Gli accertamenti sanitari devono essere condotti in modo da minimizzare i rischi per il lavoratore. Sulla base degli esami clinici e biologici, il datore di lavoro, su parere del medico competente, può adottare misure preventive e protettive personalizzate, che possono includere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure previste dall’art. 42.
Effetti pregiudizievoli per la salute e misure correttive (comma 6)
Se la sorveglianza sanitaria evidenzia in un lavoratore (o in un gruppo di lavoratori esposti a un agente chimico) effetti pregiudizievoli per la salute, il medico competente deve informare immediatamente il lavoratore interessato e il datore di lavoro.
Obblighi del datore di lavoro in caso di effetti pregiudizievoli (comma 7)
In caso di effetti negativi per la salute, il datore di lavoro deve:
Rivedere la valutazione dei rischi secondo l’art. 223.
Modificare le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre il rischio.
Tenere conto del parere del medico competente per adottare le misure necessarie.
Disporre una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori esposti in modo analogo.
Intervento dell’organo di vigilanza (comma 8)
L'organo di vigilanza (come l'INAIL o altre autorità competenti) può, con provvedimento motivato, modificare i contenuti e la periodicità della sorveglianza sanitaria in base alle specifiche situazioni lavorative.
Sintesi
L'Art. 229 del Decreto Legislativo n. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a sostanze chimiche pericolose, prevedendo esami periodici, monitoraggio biologico e misure preventive da parte del datore di lavoro. La sorveglianza è obbligatoria prima dell'inizio dell’esposizione, periodicamente durante l’impiego e alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di effetti pregiudizievoli per la salute, il datore di lavoro è tenuto a rivedere la valutazione dei rischi e adottare le misure necessarie per la protezione dei lavoratori.
Articolo modificato dall'Art. 6. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
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