Art. 16 - Delega di funzioni

18 Agosto 2024

Art. 16. Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:


a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.


3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.


L'Articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specificando le condizioni e i limiti entro i quali il datore di lavoro può trasferire parte delle sue responsabilità a un delegato. Questo articolo garantisce che la delega sia effettuata in modo trasparente e che il datore di lavoro mantenga comunque un obbligo di vigilanza.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Condizioni per la Delega di Funzioni

Atto Scritto con Data Certa (Lettera a): La delega deve essere formalizzata in un documento scritto che riporti una data certa, il che garantisce trasparenza e tracciabilità.
Requisiti di Professionalità ed Esperienza (Lettera b): Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza necessari per la specifica natura delle funzioni delegate. Questo assicura che la persona incaricata sia effettivamente in grado di adempiere ai compiti affidati.
Poteri di Organizzazione, Gestione e Controllo (Lettera c): La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri necessari per organizzare, gestire e controllare le attività connesse alle funzioni delegate, senza limitazioni che ne impediscano il corretto esercizio.
Autonomia di Spesa (Lettera d): Il delegato deve avere l'autonomia finanziaria necessaria per svolgere le funzioni delegate, assicurando così che possa agire tempestivamente e in modo efficace.
Accettazione della Delega (Lettera e): Il delegato deve accettare formalmente la delega per iscritto, il che conferma la consapevolezza e l'assunzione di responsabilità da parte del delegato.

2. Pubblicità della Delega

Divulgazione della Delega: La delega deve essere resa nota in modo adeguato e tempestivo, garantendo che tutte le parti interessate siano a conoscenza del trasferimento delle funzioni e delle responsabilità.

3. Obbligo di Vigilanza del Datore di Lavoro

Mantenimento dell'Obbligo di Vigilanza: Anche se il datore di lavoro delega specifiche funzioni, rimane comunque obbligato a vigilare sull'operato del delegato per assicurarsi che le funzioni trasferite siano espletate correttamente.
Modello di Verifica e Controllo: Questo obbligo di vigilanza si considera adempiuto se il datore di lavoro adotta e attua efficacemente un modello di verifica e controllo conforme all'articolo 30, comma 4, che prevede misure per monitorare l'esecuzione delle funzioni delegate.

4. Subdelega di Funzioni

Subdelega da Parte del Delegato: Il delegato può a sua volta delegare specifiche funzioni, ma solo previa intesa con il datore di lavoro e rispettando le stesse condizioni previste per la delega originaria (commi 1 e 2).
Divieto di Ulteriore Delega: Il soggetto che ha ricevuto una delega di funzioni non può a sua volta delegare ulteriormente le funzioni che gli sono state delegate.

Sintesi

L'Articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 regola la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, imponendo rigorose condizioni per garantire che tale delega sia effettuata con responsabilità e trasparenza. Sebbene il datore di lavoro possa trasferire parte delle sue funzioni, resta comunque obbligato a vigilare sull'operato del delegato. La norma prevede anche la possibilità di subdelega, ma limita la possibilità di ulteriori trasferimenti di responsabilità, mantenendo così una chiara catena di responsabilità.

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