Art. 286 ter - Definizioni

30 Agosto 2024

Articolo 286-ter. - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per:
a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro;
b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifiche nel quadro dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro;
c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l’impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai
rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo;
d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

L'Articolo 286-ter del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 fornisce le definizioni specifiche relative alle disposizioni del titolo che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito sanitario. Questo articolo chiarisce i termini chiave utilizzati nelle normative per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro in contesti sanitari.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle disposizioni:

Luoghi di lavoro interessati:

Definizione: Si riferisce a tutte le strutture o servizi sanitari, sia nel settore pubblico che in quello privato, in cui si svolgono attività sanitarie. Questi luoghi sono sotto la responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro, il quale è incaricato di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Dispositivi medici taglienti:

Definizione: Includono tutti gli oggetti o strumenti necessari per svolgere attività specifiche nel campo dell'assistenza sanitaria che possono tagliare, pungere o infettare. Secondo il decreto, questi dispositivi sono considerati attrezzature di lavoro e quindi soggetti alle norme di sicurezza applicabili alle attrezzature di lavoro.

Misure di prevenzione specifiche:

Definizione: Queste sono le misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni durante l'assistenza sanitaria. Le misure includono l'uso di attrezzature tecnicamente più sicure, come dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, che proteggono le mani dell'operatore durante e dopo l'uso, e garantiscono una protezione permanente durante la raccolta e lo smaltimento.

Subfornitore:

Definizione: Indica qualsiasi persona che svolga attività o servizi direttamente collegati all'assistenza ospedaliera e sanitaria, nell'ambito di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro. Questa definizione estende le responsabilità del datore di lavoro anche ai lavoratori subfornitori.

Sintesi: L'Articolo 286-ter del Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce i termini chiave per l'applicazione delle normative di sicurezza nel settore sanitario. Vengono chiariti i concetti di "luoghi di lavoro interessati", dispositivi medici taglienti considerati attrezzature di lavoro, misure di prevenzione specifiche per evitare ferite e infezioni, e l'inclusione dei subfornitori come soggetti tutelati dalle stesse norme di sicurezza. Queste definizioni sono fondamentali per l'attuazione efficace delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro sanitari.

Indice Titolo X-bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Art. 286 bis-Art. 286 septies)

Art. 286 bis - Ambito di applicazione

Art. 286 ter - Definizioni

Art. 286 quater - Misure generali di tutela

Art. 286 quinquies - Valutazione dei rischi

Art. 286 sexies - Misure di prevenzione specifiche

Art. 286 septies - Sanzioni

Il Titolo X-bis del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 riguarda la protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Questo titolo introduce una serie di articoli specificamente pensati per tutelare i lavoratori del settore sanitario da rischi associati all'uso di dispositivi medici taglienti e acuminati, come aghi e strumenti chirurgici.

Articoli principali:

Art. 286-bis - Ambito di applicazione: Questo articolo definisce il campo di applicazione delle norme, stabilendo che le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori operanti in strutture sanitarie, indipendentemente dalla loro tipologia contrattuale, inclusi tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato e somministrati, studenti in corsi di formazione sanitaria e subfornitori.

Art. 286-ter - Definizioni: Fornisce le definizioni fondamentali per l'applicazione del Titolo X-bis, tra cui "luoghi di lavoro interessati", "dispositivi medici taglienti", "misure di prevenzione specifiche" e "subfornitore". Queste definizioni sono cruciali per comprendere a pieno l'ambito e l'applicazione delle misure preventive.

Art. 286-quater - Misure generali di tutela: Stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, adottando una serie di misure preventive che includono l'uso di tecnologie avanzate, la formazione adeguata del personale, la partecipazione attiva dei lavoratori nella prevenzione, e la sensibilizzazione sui rischi.

Art. 286-quinquies - Valutazione dei rischi: Questo articolo impone al datore di lavoro di valutare i rischi associati all'uso di dispositivi medici taglienti, coprendo tutte le situazioni che potrebbero comportare ferite e contatto con potenziali veicoli di infezione, e di adottare le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi.

Art. 286-sexies - Misure di prevenzione specifiche: Prevede l'adozione di specifiche misure preventive qualora la valutazione dei rischi evidenzi un rischio significativo di ferite da taglio o punta e infezioni. Queste misure comprendono la definizione di procedure sicure per l'uso e lo smaltimento dei dispositivi medici taglienti, l'eliminazione di oggetti taglienti quando non necessari, l'adozione di dispositivi con protezioni, il divieto di reincappucciamento manuale degli aghi senza protezione, la sorveglianza sanitaria, e la formazione e informazione dei lavoratori.

Art. 286-septies - Sanzioni: Stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni previste nel Titolo X-bis, fornendo un meccanismo di enforcement per garantire che le misure di protezione siano effettivamente adottate e rispettate.

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