Art. 240 - Esposizione non prevedibile

1 Ottobre 2024

Art. 240. Esposizione non prevedibile
Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

L'articolo 240 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni. Le disposizioni mirano a garantire la sicurezza immediata dei lavoratori e a ridurre al minimo le conseguenze pericolose derivanti da tali eventi.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle Disposizioni:
Questa norma disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di eventi imprevisti o incidenti che possono comportare una esposizione anomala dei lavoratori a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza immediata dei lavoratori e la gestione tempestiva dell'evento, informando le autorità e adottando misure correttive.

Dettaglio delle disposizioni
Misure immediate in caso di esposizione anomala (comma 1)

Quando si verifica un evento imprevisto o un incidente che può causare un'esposizione anomala a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro deve:

Adottare quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento.
Informare i lavoratori coinvolti e il rappresentante per la sicurezza in modo tempestivo sulle misure adottate e sui rischi connessi.

Abbandono dell’area e misure di protezione (comma 2)

In caso di esposizione anomala, i lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata. L'accesso all'area è consentito solo agli addetti agli interventi di riparazione e ad altre operazioni necessarie, e solo a condizione che indossino:

Indumenti protettivi adeguati.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie, forniti dal datore di lavoro.

L’utilizzo dei dispositivi di protezione deve essere limitato al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle operazioni, evitando un uso prolungato e continuo che possa rappresentare un ulteriore rischio per la salute.

Comunicazione all'organo di vigilanza (comma 3)

Il datore di lavoro deve comunicare senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi dell’evento, specificando in dettaglio le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Questa comunicazione può essere effettuata telematicamente, anche tramite organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Sintesi

In caso di eventi non prevedibili o incidenti che comportino un’esposizione anomala dei lavoratori a sostanze pericolose, il datore di lavoro deve adottare misure tempestive per identificare e risolvere la causa, informare immediatamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, e garantire che solo il personale addetto, equipaggiato con indumenti e dispositivi protettivi, acceda all'area interessata. Il datore di lavoro deve anche notificare l’evento all’organo di vigilanza, fornendo dettagli sulle misure adottate per minimizzare i rischi.

Articolo modificato dall'Art. 14. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

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indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.