Titolo VIII Agenti Fisici
Titolo VIII Agenti fisici (Art. 180-220)
Capo I Disposizioni generali
Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione
Art. 181 - Valutazione dei rischi
Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 185 - Sorveglianza sanitaria
Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 187 - Campo di applicazione
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 190 - Valutazione del rischio
Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione
Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 196 - Sorveglianza sanitaria
Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center
Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 199 - Campo di applicazione
Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione
Art. 202 - Valutazione dei rischi
Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 204 - Sorveglianza sanitaria
Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art. 206 - Campo di applicazione
Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione
Art. 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 211 - Sorveglianza sanitaria
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art. 213 - Campo di applicazione
Art. 215 - Valori limite di esposizione
Art. 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Art. 218 - Sorveglianza sanitaria
Capo VI Sanzioni
Art. 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 220 - Sanzioni a carico del medico competente
Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 è dedicato alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici sul luogo di lavoro. Gli agenti fisici includono il rumore, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche e altre forme di energia fisica che possono avere effetti nocivi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Questo titolo stabilisce le norme tecniche e organizzative necessarie per ridurre al minimo tali rischi.
Capo I: Disposizioni Generali
Art. 180-186: Definisce cosa si intende per agenti fisici e specifica il campo di applicazione delle disposizioni relative ai diversi tipi di esposizione, come rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche.
Capo I - Disposizioni Generali del Titolo VIII (Agenti Fisici)
Il Capo I del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le basi generali per la gestione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Comprende una serie di articoli che definiscono i termini, il campo di applicazione e le principali misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione
L'articolo fornisce le definizioni relative agli agenti fisici, che includono rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche. Specifica che le disposizioni del capo si applicano alle attività lavorative che comportano esposizione a tali agenti, con particolare riferimento alle norme specifiche previste per ciascun tipo di esposizione.
Art. 181 - Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, in conformità con quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008. La valutazione deve essere effettuata da personale qualificato, almeno ogni quattro anni o ogni volta che si verifichino cambiamenti significativi nelle condizioni di lavoro. I risultati della valutazione devono essere documentati e integrati nel documento di valutazione dei rischi.
Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
L'articolo obbliga il datore di lavoro ad adottare misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre i rischi alla fonte, tenendo conto del progresso tecnico e delle possibilità di controllo del rischio alla fonte. Viene stabilito che i lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai limiti di esposizione definiti per ciascun agente fisico.
Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Il datore di lavoro deve adattare le misure di prevenzione alle esigenze specifiche dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, come le donne in stato di gravidanza e i minori, garantendo loro una protezione adeguata.
Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
È obbligo del datore di lavoro assicurare che i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici e i loro rappresentanti siano adeguatamente informati e formati. L'informazione deve riguardare le misure adottate, i rischi connessi all'esposizione, i risultati della valutazione dei rischi e l'uso corretto dei dispositivi di protezione.
Art. 185 - Sorveglianza sanitaria
I lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente. La sorveglianza deve essere periodica, di norma annuale, e mirata a prevenire e individuare tempestivamente eventuali danni alla salute.
Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Il medico competente è responsabile della tenuta di una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto. Questa cartella deve contenere i dati relativi alla sorveglianza sanitaria e i valori di esposizione individuali, ed essere costantemente aggiornata e conservata in modo da garantire la riservatezza delle informazioni sanitarie.
Capo II: Protezione dei Lavoratori contro i Rischi di Esposizione al Rumore
Art. 187-198: Regola la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione al rumore, fissando i valori limite di esposizione e i valori di azione, i metodi per la valutazione del rischio, le misure di prevenzione e protezione, e la sorveglianza sanitaria.
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Il Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure necessarie per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro. Questo insieme di articoli definisce il campo di applicazione, i limiti di esposizione, le misure preventive, e altre disposizioni specifiche per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rumore.
Art. 187 - Campo di applicazione
Questo articolo stabilisce che le disposizioni del Capo II si applicano a tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori al rischio di rumore, con particolare attenzione alla protezione dell'udito.
Art. 188 - Definizioni
L'articolo fornisce le definizioni tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni, tra cui la "pressione acustica di picco" (ppeak), il "livello di esposizione giornaliera al rumore" (LEX,8h) e il "livello di esposizione settimanale al rumore" (LEX,w).
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Questo articolo stabilisce i valori limite di esposizione e i valori di azione per il rumore, che sono fissati rispettivamente a 87 dB(A) per LEX,8h e 200 Pa (140 dB(C)) per ppeak. Vengono inoltre definiti i valori superiori e inferiori di azione, rispettivamente a 85 dB(A) e 80 dB(A) per LEX,8h, con valori corrispondenti per ppeak.
Art. 190 - Valutazione del rischio
Il datore di lavoro è obbligato a valutare l'esposizione dei lavoratori al rumore considerando vari fattori, tra cui il livello, la durata, e il tipo di esposizione, così come gli effetti potenziali sulla salute, in particolare per i lavoratori sensibili al rumore. La valutazione può includere la misurazione del rumore e deve essere documentata nel documento di valutazione dei rischi.
Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Per le attività con esposizione al rumore altamente variabile, il datore di lavoro può considerare l'esposizione settimanale anziché quella giornaliera, a condizione che siano rispettati i valori limite di esposizione. È necessario adottare misure preventive appropriate, e questa valutazione deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi.
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. Queste misure possono includere l'adozione di metodi di lavoro meno rumorosi, la scelta di attrezzature che producono meno rumore, e la manutenzione adeguata delle attrezzature e dei luoghi di lavoro. Inoltre, devono essere prese misure per proteggere i lavoratori particolarmente sensibili al rumore.
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Quando non è possibile ridurre l'esposizione al rumore con altre misure, il datore di lavoro deve fornire dispositivi di protezione individuale dell'udito ai lavoratori. Questi dispositivi devono essere conformi alle normative e adeguati a ridurre il rischio di danni all'udito.
Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione
Se l'esposizione al rumore supera i valori limite, il datore di lavoro deve adottare immediatamente misure per riportare l'esposizione entro i limiti previsti, identificare le cause del superamento e modificare le misure preventive per evitare che si ripeta.
Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
I lavoratori esposti al rumore devono essere informati e formati sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore, sulle misure di prevenzione adottate, sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, e sui diritti relativi alla sorveglianza sanitaria.
Art. 196 - Sorveglianza sanitaria
I lavoratori esposti al rumore devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, di norma una volta all'anno, o con altra periodicità decisa dal medico competente. La sorveglianza sanitaria mira a prevenire e individuare tempestivamente eventuali danni all'udito causati dal rumore.
Art. 197 - Deroghe
Il datore di lavoro può richiedere deroghe ai valori limite di esposizione al rumore in specifiche circostanze debitamente giustificate. Le deroghe possono essere concesse dalle autorità competenti per un periodo massimo di quattro anni, a condizione che vengano adottate misure di sorveglianza sanitaria intensificata e altre precauzioni per garantire la protezione dei lavoratori.
Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
Questo articolo prevede la definizione di linee guida specifiche per l'applicazione delle misure di protezione dal rumore nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center. Le linee guida sono state adottate in conformità con l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
Capo III: Protezione dei Lavoratori contro i Rischi di Esposizione a Vibrazioni
Art. 199-205: Stabilisce i requisiti minimi per la protezione dai rischi derivanti da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero, definendo valori limite di esposizione, procedure per la valutazione dei rischi e misure di prevenzione.
Il Capo III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguarda le disposizioni per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a vibrazioni meccaniche durante il lavoro. Questo insieme di articoli definisce il campo di applicazione, i valori limite di esposizione, le misure preventive e di protezione, nonché la sorveglianza sanitaria.
Art. 199 - Campo di applicazione
Questo articolo stabilisce che le disposizioni del Capo III si applicano a tutte le attività lavorative che comportano un'esposizione a vibrazioni meccaniche, con particolare riguardo ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in conformità ai requisiti minimi di protezione.
Art. 200 - Definizioni
Vengono fornite le definizioni essenziali per l'applicazione delle disposizioni del Capo III, tra cui:
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: Vibrazioni meccaniche che possono causare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.
Vibrazioni trasmesse al corpo intero: Vibrazioni che possono causare lombalgie e traumi del rachide.
Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (A(8)) e Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero (A(8)): Valori mediati nel tempo delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.
Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione
L'articolo stabilisce i valori limite di esposizione (VLE) e i valori d'azione per le vibrazioni meccaniche:
Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: VLE giornaliero fissato a 5 m/s², con un valore d'azione giornaliero di 2,5 m/s².
Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: VLE giornaliero fissato a 1,0 m/s², con un valore d'azione giornaliero di 0,5 m/s². In caso di variabilità del livello di esposizione, va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Art. 202 - Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro deve valutare e, se necessario, misurare i livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i lavoratori. La valutazione tiene conto di diversi elementi, come il livello, la durata e il tipo di esposizione, e gli effetti sulla salute, in particolare per i lavoratori sensibili al rischio (donne in gravidanza e minori). La valutazione deve essere documentata e tenere conto delle informazioni fornite dai costruttori delle attrezzature.
Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione
Se i valori d'azione vengono superati, il datore di lavoro deve elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione alle vibrazioni. Queste misure possono includere:
L'adozione di metodi di lavoro che riducono l'esposizione.
La scelta di attrezzature che emettano meno vibrazioni.
La manutenzione regolare delle attrezzature.
L'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.
La formazione e informazione dei lavoratori.
Se nonostante le misure adottate i valori limite di esposizione vengono superati, il datore di lavoro deve prendere misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei limiti.
Art. 204 - Sorveglianza sanitaria
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, di norma una volta all'anno. La sorveglianza sanitaria è finalizzata a prevenire e individuare tempestivamente eventuali effetti nocivi per la salute derivanti dall'esposizione alle vibrazioni. Il medico competente può decidere una periodicità diversa in base alla valutazione dei rischi.
Art. 205 - Deroghe
Il datore di lavoro può richiedere deroghe ai valori limite di esposizione per specifiche circostanze debitamente giustificate, ad esempio nei settori della navigazione marittima e aerea, o in altre situazioni particolari. Le deroghe possono essere concesse dall'organo di vigilanza competente per un periodo massimo di quattro anni, a condizione che vengano adottate misure di sorveglianza sanitaria intensificata e altre precauzioni per garantire la protezione dei lavoratori.
Capo IV: Protezione dei Lavoratori contro i Rischi di Esposizione ai Campi Elettromagnetici
Il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 è dedicato alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici sul luogo di lavoro. Questo insieme di articoli stabilisce il campo di applicazione, le definizioni rilevanti, i valori limite di esposizione, le modalità di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione, e la sorveglianza sanitaria.
Art. 206 - Campo di applicazione
Questo articolo stabilisce che le disposizioni del Capo IV si applicano a tutte le attività lavorative in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz). Le norme riguardano la protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti biofisici diretti e dagli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.
Art. 207 - Definizioni
Vengono fornite le definizioni essenziali per l'applicazione delle disposizioni del Capo IV, tra cui:
Campi elettromagnetici: Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, con frequenze fino a 300 GHz.
Effetti biofisici diretti: Effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa dell’esposizione ai campi elettromagnetici, che includono effetti termici (riscaldamento dei tessuti) e non termici (stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali).
Effetti indiretti: Effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, come l'interferenza con dispositivi medici elettronici, il rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici, e l'innesco di dispositivi elettro-esplosivi.
Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Questo articolo stabilisce i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) per i campi elettromagnetici, che sono indicati nell'Allegato XXXVI del decreto. Il datore di lavoro deve assicurarsi che l'esposizione dei lavoratori non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e sensoriali. Se i VA vengono superati, devono essere adottate misure specifiche di protezione per garantire che i VLE non vengano superati.
Art. 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione
Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro. Quando necessario, deve misurare o calcolare i livelli di esposizione, tenendo conto delle norme tecniche europee, delle buone prassi, e delle informazioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature. La valutazione deve essere documentata e deve considerare vari fattori, come la frequenza, il livello, la durata dell'esposizione, e gli effetti sulla salute dei lavoratori particolarmente sensibili.
Art. 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Se i valori di azione vengono superati, il datore di lavoro deve elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative per prevenire esposizioni superiori ai VLE. Questo include l'adozione di metodi di lavoro che riducano l'esposizione, la scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, e l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI). Le misure devono essere adattate alle esigenze dei lavoratori particolarmente sensibili, come i portatori di dispositivi medici e le donne in gravidanza.
Art. 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il datore di lavoro è tenuto a garantire che i lavoratori potenzialmente esposti ai campi elettromagnetici e i loro rappresentanti ricevano un'adeguata informazione e formazione sui rischi associati, con particolare riguardo agli effetti indiretti, ai sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso, e ai rischi specifici per i lavoratori particolarmente sensibili.
Art. 211 - Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta all'anno, con particolare attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio. Se un lavoratore segnala effetti indesiderati o se i VLE vengono superati, deve essere garantito un controllo medico appropriato. La sorveglianza è finalizzata a prevenire effetti nocivi per la salute e a individuare tempestivamente eventuali problemi.
Art. 212 - Deroghe
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, può autorizzare deroghe al rispetto dei VLE in circostanze specifiche debitamente documentate. Le deroghe sono concesse solo se sono rispettate determinate condizioni, come l’applicazione di tutte le misure tecniche e organizzative disponibili e la dimostrazione che i lavoratori sono comunque protetti contro gli effetti nocivi per la salute e la sicurezza.
Art. 206-212: Fornisce le norme per la protezione dai campi elettromagnetici, incluse le definizioni, i valori limite di esposizione, le misure per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione.
Capo V: Protezione dei Lavoratori contro i Rischi di Esposizione alle Radiazioni Ottiche
Art. 213-218: Regola la protezione contro i rischi derivanti da radiazioni ottiche artificiali (sia laser che non coerenti), specificando i valori limite di esposizione, le procedure di valutazione del rischio e le misure di prevenzione.
Il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le misure di protezione per i lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro. Questo insieme di articoli definisce il campo di applicazione, i valori limite di esposizione, le modalità per identificare e valutare i rischi, e le misure di prevenzione e protezione, nonché la sorveglianza sanitaria.
Art. 213 - Campo di applicazione
Questo articolo specifica che le disposizioni del Capo V si applicano alla protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro. Particolare attenzione è rivolta ai rischi connessi agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Art. 214 - Definizioni
Vengono fornite le definizioni principali per l'applicazione delle norme del Capo V, tra cui:
Radiazioni ottiche: Tutte le radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d'onda tra 100 nm e 1 mm, suddivise in ultraviolette (UV), visibili, e infrarosse (IR).
Laser: Dispositivo che produce o amplifica radiazioni elettromagnetiche nella gamma delle radiazioni ottiche, principalmente mediante emissione stimolata controllata.
Valori limite di esposizione (VLE): Limiti stabiliti per proteggere i lavoratori dagli effetti nocivi delle radiazioni ottiche sugli occhi e sulla pelle.
Art. 215 - Valori limite di esposizione
Questo articolo stabilisce i valori limite di esposizione per le radiazioni ottiche artificiali:
I valori limite per le radiazioni incoerenti sono riportati nell'Allegato XXXVII, parte I.
I valori limite per le radiazioni laser sono riportati nell'Allegato XXXVII, parte II. Questi limiti sono basati su considerazioni biologiche e sull'accertamento degli effetti sulla salute, garantendo la protezione dei lavoratori.
Art. 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
Il datore di lavoro è obbligato a valutare i rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali. Quando necessario, deve misurare e/o calcolare i livelli di esposizione, seguendo le norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) per le radiazioni laser e le raccomandazioni della Commissione Internazionale per l’Illuminazione (CIE) e del Comitato Europeo di Normazione (CEN) per le radiazioni incoerenti. La valutazione deve considerare vari fattori, come il livello di esposizione, la durata, gli effetti sulla salute dei lavoratori sensibili, e le informazioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature.
Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Se la valutazione dei rischi evidenzia la possibilità di superamento dei valori limite di esposizione, il datore di lavoro deve adottare un programma di misure tecniche e/o organizzative per evitare tali superamenti. Le misure possono includere l'adozione di metodi di lavoro alternativi, l'uso di attrezzature con minore emissione di radiazioni, la schermatura dei lavoratori, e l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI). I luoghi di lavoro con esposizione superiore ai limiti devono essere segnalati e l'accesso a tali aree deve essere limitato.
Art. 218 - Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta all'anno, con particolare attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio. Se vengono superati i valori limite di esposizione o se vengono rilevati effetti nocivi sulla salute, i lavoratori devono essere sottoposti a controllo medico immediato. Il medico competente informa il lavoratore dei risultati della sorveglianza e fornisce indicazioni sui controlli sanitari da effettuare anche dopo la fine dell'esposizione. Il datore di lavoro è informato dei risultati rilevanti per la sicurezza sul lavoro, nel rispetto del segreto professionale.
Capo VI: Sanzioni
Art. 219-220: Stabilisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti capi, indicando le pene a carico del datore di lavoro, del dirigente, del medico competente e dei lavoratori.