Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

28 Gennaio 2025

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

  1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e redige il relativo documento previsto dall’articolo 17, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, ove previsto, con il medico competente.

  2. Le attività di valutazione e redazione del documento sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

  3. La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in caso di:

    • Modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro.
    • Evoluzione tecnica, di prevenzione o protezione.
    • Infortuni rilevanti.
    • Risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.

    A seguito di tali modifiche, il documento di valutazione deve essere aggiornato entro trenta giorni e le misure di prevenzione devono essere immediatamente adeguate. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere informato e può accedere alla documentazione relativa.

  4. Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce.

  5. I datori di lavoro con un massimo di 10 dipendenti possono effettuare la valutazione dei rischi seguendo le procedure standardizzate. Fino all’entrata in vigore di tali procedure, essi possono autocertificare l’effettuazione della valutazione, con esclusione di alcune attività particolarmente rischiose.

  6. I datori di lavoro con un massimo di 50 dipendenti possono utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. In attesa dell’elaborazione di tali procedure, si applicano le disposizioni generali per la valutazione dei rischi.

6-bis. Le procedure standardizzate devono rispettare le disposizioni dell’articolo 28, anche per le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV.

6-ter. Con decreto ministeriale sono individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, basandosi su criteri oggettivi derivati dagli indici infortunistici e dalle malattie professionali. Le aziende in questi settori possono utilizzare un modello semplificato per dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi.

6-quater. Con decreto ministeriale sono definiti strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra cui strumenti informatizzati basati su modelli europei.

7.Le procedure standardizzate non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
  • A.Aziende ad alto rischio, quali centrali termoelettriche, impianti e attività nucleari, aziende minerarie, e altre previste dalla normativa.
  • B.Aziende in cui si svolgono attività che comportano esposizione a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione o amianto.
  • C. soppressa dall’art.29 del D.lgs. 05 agosto 2009, n. 106



L'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le modalità attraverso le quali il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

L’Articolo 29 sottolinea l’importanza della valutazione dei rischi come strumento dinamico e adattabile, che deve rispecchiare:

  • L’evoluzione tecnologica.
  • I cambiamenti organizzativi e produttivi.
  • Gli esiti di sorveglianza sanitaria e prevenzione.

L’obiettivo è garantire un adeguamento continuo delle misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi per la salute dei lavoratori.

1. Obbligo di Valutazione dei Rischi

Il datore di lavoro è tenuto a:

  • Effettuare la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
  • Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in collaborazione con:
    • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
    • Il medico competente, ove previsto.

2. Coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori

Prima di effettuare la valutazione e la redazione del DVR, il datore di lavoro deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


3. Aggiornamento e Rielaborazione del DVR

La valutazione dei rischi deve essere rielaborata e aggiornata entro 30 giorni nei seguenti casi:

  • Modifiche significative al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro.
  • Evoluzione della tecnica, prevenzione o protezione che imponga nuove misure.
  • Infortuni rilevanti sul luogo di lavoro.
  • Esiti della sorveglianza sanitaria che evidenzino nuovi rischi o necessità di aggiornamento.

In tali situazioni:

  • Le misure di prevenzione devono essere immediatamente adeguate.
  • Il DVR aggiornato deve essere reso accessibile al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4. Custodia del Documento

Il DVR deve essere conservato presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione, garantendo accesso agli organi di vigilanza e al rappresentante dei lavoratori.


5. Procedure Standardizzate per Piccole Imprese

  • Le imprese con fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi utilizzando procedure standardizzate, se previste.
  • In attesa dell’applicazione di tali procedure, è consentita l’autocertificazione, salvo in casi di attività a rischio elevato.

Le imprese con fino a 50 lavoratori possono anch’esse avvalersi di procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, ma devono rispettare le disposizioni generali finché le procedure non sono disponibili.


6. Settori a Basso Rischio

Con un decreto ministeriale, vengono individuati i settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali. Le aziende di tali settori possono utilizzare un modello semplificato per dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi.


7. Esclusione dall’Applicazione delle Procedure Standardizzate

Le procedure standardizzate non si applicano a:

  • Aziende ad alto rischio, come centrali termoelettriche, attività nucleari e minerarie.
  • Attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione o amianto.

8. Strumenti di Supporto

Con appositi decreti ministeriali, vengono sviluppati strumenti di supporto per facilitare la valutazione dei rischi, inclusi sistemi informatizzati basati su modelli europei.

articolo modificato dall'Art. 2. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

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