Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Art. 260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'INAIL L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'INAIL copia dei documenti di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
L'articolo 260 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'obbligo del datore di lavoro di tenere un registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti ad amianto, con particolare attenzione a coloro la cui esposizione supera i limiti previsti dalla normativa, nonostante l'adozione di misure preventive.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle Disposizioni:
Iscrizione nel Registro di Esposizione:
Il datore di lavoro deve iscrivere nel registro di esposizione (come previsto dall'articolo 243, comma 1) i lavoratori che, nonostante l'adozione di misure per contenere la dispersione di fibre di amianto e l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, risultano esposti a livelli superiori a quelli previsti dall'articolo 251, comma 1, lettera b). Questa iscrizione deve essere considerata temporanea, con l'obiettivo di evitare una condizione di esposizione permanente.
Comunicazione e Fornitura di Documentazione:
Il datore di lavoro è tenuto a inviare copia del registro agli organi di vigilanza e all'ISPESL (Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL). Inoltre, su richiesta, deve fornire a questi enti copia dei documenti relativi all'esposizione.
Trasmissione delle Cartelle Sanitarie e di Rischio:
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve trasmettere all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, insieme alle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione.
Conservazione della Documentazione:
L'ISPESL (ora INAIL) è responsabile della conservazione di questi documenti per un periodo di 40 anni dalla cessazione dell'esposizione.
Sintesi:
L'articolo 260 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di registrare e monitorare l'esposizione all'amianto dei lavoratori, soprattutto quando questa supera i limiti previsti dalla normativa. È richiesto di tenere aggiornato un registro di esposizione e di trasmettere la relativa documentazione agli enti competenti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria del lavoratore deve essere trasmessa all'INAIL, che la conserva per 40 anni. Questo sistema mira a garantire la protezione a lungo termine della salute dei lavoratori esposti ad amianto.
Nota: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
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