Art. 176 - Sorveglianza sanitaria

27 Agosto 2024

Art. 176. Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:


a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.


L'Art. 176 del Decreto Legislativo riguarda la sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali. Questo articolo definisce le modalità e i requisiti per garantire la salute dei lavoratori, con particolare attenzione ai rischi per la vista, per gli occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

L'articolo impone al datore di lavoro di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria periodica, in particolare per monitorare eventuali rischi legati alla vista e all'apparato muscolo-scheletrico. La sorveglianza è condotta dal medico competente, che valuta l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni assegnate, fornendo anche eventuali prescrizioni o limitazioni.

Dettaglio delle Disposizioni

Sorveglianza sanitaria specifica:

I lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in base all'Art. 41 del Decreto Legislativo, con particolare focus sui rischi per la vista e l'apparato muscolo-scheletrico. Questo è fondamentale per prevenire problemi di salute derivanti dall'uso prolungato di videoterminali.

Classificazione dell'idoneità:

In seguito agli accertamenti sanitari, i lavoratori sono classificati in base alle risultanze delle visite, come previsto dall'Art. 41, comma 6. Tale classificazione può indicare l'idoneità piena, l'idoneità con limitazioni o prescrizioni, o l'inidoneità temporanea o permanente.

Periodicità delle visite:

Biennale: La sorveglianza sanitaria ha una cadenza biennale per i lavoratori che sono risultati idonei con prescrizioni o limitazioni, e per quelli che hanno superato i 50 anni di età.
Quinquennale: Negli altri casi, le visite di controllo sono previste ogni cinque anni.
In caso di inidoneità temporanea, il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita.

Richiesta di visita da parte del lavoratore:

I lavoratori hanno il diritto di richiedere una visita di controllo per i rischi specifici legati all'uso dei videoterminali, secondo le modalità previste dall'Art. 41, comma 2, lettera c). Questa disposizione consente ai lavoratori di monitorare proattivamente la propria salute.

Dispositivi di correzione visiva:

Il datore di lavoro è obbligato a fornire, a proprie spese, dispositivi speciali di correzione visiva ai lavoratori quando le visite mediche ne evidenziano la necessità e quando i dispositivi normali non sono sufficienti. Questo è un obbligo importante per garantire che i lavoratori possano continuare a svolgere le loro mansioni in sicurezza, senza compromettere la loro salute visiva.

Questo protocollo sanitario è un esempio di come gestire in modo efficace la sorveglianza sanitaria dei lavoratori videoterminalisti, tenendo conto delle specifiche esigenze legate all'età e delle disposizioni normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Fasce di Età e Frequenza delle Visite Mediche:

Lavoratori fino a 50 anni:

Visita medica preventiva (iniziale): effettuata all'assunzione o all'assegnazione a mansioni che prevedono l'uso di videoterminali.
Visita periodica: ogni 5 anni.
Accertamenti specifici:

Esame visivo completo (acuità visiva, capacità di accomodazione, visione binoculare).
Valutazione posturale e dell'apparato muscolo-scheletrico.
Colloquio per l'analisi di eventuali sintomi di affaticamento mentale e stress correlati all'uso prolungato del videoterminale.

Visite straordinarie: su richiesta del lavoratore in caso di sintomi specifici (mal di testa, dolori oculari, disturbi muscolo-scheletrici) o su indicazione del medico competente.

Lavoratori da 51 a 59 anni:

Visita medica preventiva (iniziale): come per la fascia fino a 50 anni.
Visita periodica: ogni 2 anni.
Accertamenti specifici:

Esame visivo completo con particolare attenzione alla presbiopia e ad altre patologie oculari comuni in questa fascia di età (glaucoma, cataratta incipiente).
Valutazione approfondita dell'apparato muscolo-scheletrico, con esame posturale e verifica delle condizioni della colonna vertebrale.
Colloquio per l'analisi del carico mentale, stress lavorativo e altri fattori psico-fisici.

Visite straordinarie: su richiesta o su indicazione medica.

Lavoratori dai 60 anni in su:

Visita medica preventiva (iniziale): come per le altre fasce di età.
Visita periodica: annuale.
Accertamenti specifici:

Esame visivo molto dettagliato, incluso il controllo della pressione oculare, valutazione del cristallino e del nervo ottico.
Valutazione muscolo-scheletrica con particolare attenzione alla degenerazione articolare e muscolare, esame posturale.
Colloquio psico-fisico per monitorare lo stato generale di salute, l'equilibrio psico-fisico e i livelli di stress.

Visite straordinarie: come sopra, con particolare attenzione ai cambiamenti nella capacità visiva e nei disturbi muscolo-scheletrici.

Dispositivi di Correzione Visiva:

Fornitura di occhiali correttivi specifici per videoterminalisti, se necessario, dopo la valutazione medica. La fornitura è a carico del datore di lavoro, in base ai risultati della sorveglianza sanitaria.

Formazione e Informazione:

Corsi di formazione periodici sui rischi specifici dell'uso dei videoterminali, ergonomia e prevenzione dello stress.
Informazioni sui comportamenti corretti da adottare durante l'uso dei videoterminali, comprese le pause regolari e i cambi di attività.

Sorveglianza Medica Straordinaria:

Accesso alla sorveglianza sanitaria straordinaria in caso di sintomi riferibili a patologie correlate all'uso dei videoterminali, come previsto dall'Art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Sintesi

L'Art. 176 stabilisce una serie di obblighi per il datore di lavoro e diritti per i lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria, mirata principalmente alla prevenzione di rischi visivi e muscolo-scheletrici connessi all'uso di videoterminali. La norma impone controlli periodici, adeguamenti in base all'età e allo stato di salute, e la fornitura di dispositivi correttivi necessari, garantendo così un ambiente di lavoro più sicuro e conforme agli standard di salute e sicurezza.

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