Art. 51 - Organismi paritetici

21 Agosto 2024

Art. 51. Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.


3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.


4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attivita' di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.

8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorita' nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialita' nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.


L'articolo 51 del Decreto Legislativo disciplina la costituzione, le funzioni e i compiti degli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Costituzione degli Organismi Paritetici:

Gli organismi paritetici vengono istituiti a livello territoriale e sono definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto.

Repertorio degli Organismi Paritetici:

Il Ministero del Lavoro istituisce un repertorio di questi organismi, definendo i criteri identificativi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Prima istanza di riferimento:

Gli organismi paritetici fungono da prima istanza di riferimento per risolvere controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalla normativa vigente, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva.

Supporto alle imprese:

Gli organismi possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Attività di formazione e asseverazione:

Gli organismi paritetici possono svolgere o promuovere attività di formazione, anche utilizzando fondi interprofessionali e fondi specifici, e possono rilasciare attestazioni relative all'efficace adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Queste attestazioni possono essere considerate dagli organi di vigilanza nelle loro attività.

Commissioni tecniche:

Per l'espletamento delle attività di cui sopra, gli organismi paritetici possono istituire commissioni tecniche con competenze specifiche.

Riconoscimento di organismi bilaterali:

Sono riconosciuti anche gli organismi bilaterali o partecipativi istituiti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

Sopralluoghi nei luoghi di lavoro:

Gli organismi paritetici con personale competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro per le finalità previste dall'articolo.

Relazione annuale:

Gli organismi paritetici devono trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta al Comitato di cui all'articolo 7.

Comunicazioni obbligatorie:

Gli organismi paritetici comunicano i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale alle aziende e agli organi di vigilanza competenti.

Comunicazione di dati all'Ispettorato e all'INAIL:

Gli organismi paritetici devono comunicare annualmente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e all'INAIL i dati relativi alle imprese aderenti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, e alle asseverazioni rilasciate. Questi dati sono utilizzati per determinare le priorità nella programmazione della vigilanza e per stabilire criteri di premialità da parte dell'INAIL.

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