Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223.
Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal Titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006
L'articolo 227 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti informazioni e formazione adeguate riguardo agli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro. L'obiettivo è garantire che i lavoratori siano consapevoli dei rischi associati e siano in grado di adottare le misure necessarie per proteggere se stessi e gli altri.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Tecnico-Giuridico
Dati e Informazioni da Fornire:
Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso a:
I dati ottenuti dalla valutazione del rischio, che devono essere aggiornati ogni volta che vi sono modifiche significative sul luogo di lavoro che potrebbero alterare tali dati.
Informazioni dettagliate sugli agenti chimici pericolosi presenti, incluse la loro identità, i rischi per la sicurezza e la salute, i valori limite di esposizione professionale e le disposizioni normative applicabili.
Formazione e informazioni specifiche su precauzioni e azioni da intraprendere per proteggere se stessi e altri lavoratori.
Accesso a tutte le schede di sicurezza fornite dai fornitori degli agenti chimici.
Modalità di Informazione e Formazione:
Le informazioni devono essere fornite in modo adeguato, basato sul risultato della valutazione del rischio prevista dall’articolo 223. La modalità di trasmissione delle informazioni può variare in base alla natura e al grado di rischio, includendo comunicazioni orali, formazione, addestramento individuale e documentazione scritta.
È obbligatorio mantenere le informazioni aggiornate per riflettere qualsiasi cambiamento nelle circostanze lavorative che possa influire sui rischi associati agli agenti chimici.
Identificazione di Contenitori e Condutture:
Se i contenitori e le condutture che contengono agenti chimici pericolosi non sono contrassegnati da segnali di sicurezza conformi al Titolo V del Decreto Legislativo, il datore di lavoro deve garantire che la natura del contenuto e i rischi connessi siano chiaramente identificabili in modo alternativo.
Obblighi del Fornitore:
Il fornitore degli agenti chimici pericolosi è tenuto a trasmettere tutte le informazioni pertinenti ai datori di lavoro in conformità con il regolamento (CE) n. 1907/2006, che disciplina la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Sintesi
L'Articolo 227 stabilisce che il datore di lavoro è responsabile di fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti tutte le informazioni necessarie sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro. Questo include dati derivanti dalla valutazione del rischio, informazioni dettagliate sugli agenti, formazione su precauzioni e azioni protettive, e accesso alle schede di sicurezza. Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare che i contenitori e le condutture contenenti agenti chimici siano chiaramente identificabili e che le informazioni siano sempre aggiornate. Il fornitore degli agenti chimici ha l'obbligo di trasmettere tutte le informazioni pertinenti al datore di lavoro, in conformità con il regolamento REACH.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
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