Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

21 Agosto 2024

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.


L'articolo 54 disciplina le modalità di comunicazione e trasmissione della documentazione relativa agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ad altre informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Le disposizioni principali possono essere riassunte come segue:

Obbligo di Trasmissione: Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere agli enti competenti, come l'INAIL, la documentazione riguardante gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questa trasmissione deve avvenire entro termini specifici e attraverso modalità previste dalla normativa.

Modalità di Trasmissione: Le modalità di trasmissione della documentazione possono includere l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, garantendo sempre la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi. Queste modalità devono rispettare le specifiche tecniche e procedurali stabilite dalle autorità competenti.

Documentazione Specifica: Il datore di lavoro deve trasmettere tutte le informazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali che superano una determinata soglia di gravità o durata, come stabilito dalla normativa. Questa documentazione è essenziale per monitorare e prevenire i rischi nei luoghi di lavoro.

Coinvolgimento degli Organismi di Vigilanza: Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate dagli organi di vigilanza per monitorare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate dalle aziende. In particolare, la documentazione può essere utilizzata per individuare aree di miglioramento e prevenire ulteriori infortuni o malattie.

(Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL).

Questo riassunto tecnico giuridico sottolinea l'importanza della corretta gestione delle comunicazioni e delle trasmissioni documentali da parte dei datori di lavoro, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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