Art. 277 - Misure di emergenza
Art. 277. Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
L'articolo 277 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di emergenza da adottare in caso di incidenti che possano causare la dispersione di agenti biologici pericolosi nell'ambiente di lavoro. Tali misure sono fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire ulteriori rischi sanitari.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettagli delle Disposizioni
Procedura di Evacuazione:
In caso di incidente che comporti la dispersione di agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata. Solo il personale addetto agli interventi necessari può accedere alla zona, ma è obbligatorio che utilizzi i mezzi di protezione adeguati per evitare contaminazioni.
Comunicazione dell'Incidente:
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organo di vigilanza competente sul territorio, nonché i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza. Questa comunicazione deve includere informazioni sull'evento, le cause che lo hanno generato e le misure adottate o da adottare per risolvere la situazione. La notifica può essere fatta anche tramite modalità telematica, utilizzando, se necessario, gli organismi paritetici delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Obbligo di Segnalazione dei Lavoratori:
I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente legato all'uso di agenti biologici, garantendo così una pronta risposta e gestione dell'emergenza.
Sintesi
L'articolo 277 stabilisce procedure dettagliate per la gestione delle emergenze legate alla dispersione di agenti biologici pericolosi sul luogo di lavoro. I lavoratori devono evacuare l'area contaminata e solo personale autorizzato, adeguatamente protetto, può intervenire. Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare le autorità competenti e i lavoratori sulle misure adottate per risolvere l'incidente. I lavoratori sono inoltre tenuti a segnalare immediatamente eventuali incidenti, contribuendo così alla sicurezza collettiva.
Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286)
Capo I
Art. 266 - Campo di applicazione
Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici
Capo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 271 - Valutazione del rischio
Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali
Art. 277 - Misure di emergenza
Art. 278 - Informazioni e formazione
Capo III Sorveglianza sanitaria
Art. 279 - Prevenzione e controllo
Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
Capo IV Sanzioni
Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti
Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente
Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.
Capo I - Disposizioni Generali
Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.
Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:
La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.
Capo III - Sorveglianza Sanitaria
Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.
Capo IV - Sanzioni
Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.
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