Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori di azione

27 Agosto 2024

Art. 208. Valori limite di esposizione e valori d'azione

1. Le grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato XXXVI, parte I.
I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III.
2. Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all’allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all’allegato XXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 209. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell’articolo 210, comma 7.
3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l’esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell’articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in
conformità dell’articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l’esposizione può superare:
a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all’allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:
1. non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 2. siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B3 attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 210, comma 5;
3. siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b);
b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni:
1. il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l’eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
2. non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;
3. siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma;
4. siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l’esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:
a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3;
c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1,
siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all’articolo 210, comma 6;
d) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8 , in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma;
e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:
a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;
b) il livello di esposizione dei lavoratori e l’entità del superamento;
c) il numero di lavoratori interessati;
d) le tecniche di valutazione utilizzate;
e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all’articolo 210;
f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;
g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di
rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b);

L'articolo 208 del Decreto Legislativo stabilisce i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) per i campi elettromagnetici sul luogo di lavoro. Questi valori sono fondamentali per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, con particolare attenzione agli effetti biofisici diretti e indiretti. L'articolo dettaglia le condizioni sotto le quali il datore di lavoro deve agire per prevenire l'esposizione eccessiva e adottare misure di protezione adeguate.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Normativo:

Grandezze Fisiche e VLE/VA:

Le grandezze fisiche relative ai campi elettromagnetici, insieme ai VLE e VA, sono riportate nell'allegato XXXVI. I VLE sono divisi in effetti sanitari e sensoriali, con specifiche tabelle che ne stabiliscono i limiti.

Obblighi del Datore di Lavoro:

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che l'esposizione dei lavoratori non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e sensoriali. Se tali limiti vengono superati, deve adottare immediatamente misure correttive in conformità con l'articolo 210.
I VLE sono considerati rispettati se non vengono superati i corrispondenti VA. Tuttavia, se i VA vengono superati, il datore di lavoro deve attuare misure di protezione e valutare se i VLE sono ancora rispettati.

Superamento Temporaneo dei VA Inferiori:

In specifiche circostanze legate alla pratica o al processo produttivo, l'esposizione può superare temporaneamente i VA inferiori per i campi elettrici e magnetici, purché:

Non siano superati i VLE per gli effetti sanitari.
Siano evitate scariche elettriche e correnti di contatto e siano fornite adeguate informazioni ai lavoratori sui rischi.

Superamento Temporaneo dei VLE Relativi agli Effetti Sensoriali:

L'esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali durante il turno di lavoro, se giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, a condizione che:

Il superamento sia solo temporaneo e non interessi i VLE per gli effetti sanitari.
Siano prese misure specifiche di protezione e fornite informazioni adeguate ai lavoratori.

Obblighi di Comunicazione:

Nei casi di superamento temporaneo dei VA o dei VLE, il datore di lavoro deve comunicare all'organo di vigilanza territorialmente competente attraverso una relazione tecnica dettagliata che includa:

Motivazioni del superamento.
Livello di esposizione e numero di lavoratori interessati.
Misure di protezione adottate e tecniche di valutazione utilizzate.
Informazioni fornite ai lavoratori sui rischi.

Sintesi: L'articolo 208 disciplina rigorosamente i valori limite e di azione relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro deve garantire che tali limiti non siano superati, e nel caso di superamenti temporanei giustificati dal processo produttivo, deve adottare misure immediate e comunicare dettagliatamente all'organo di vigilanza competente. Il rispetto di queste disposizioni è fondamentale per proteggere la salute dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici.

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