Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

29 Agosto 2024

Art. 230. Cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

L'articolo 230 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce l'obbligo per il medico competente di istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi, come definito nell'articolo 229. Questo documento è essenziale per monitorare la salute dei lavoratori nel tempo e per fornire informazioni critiche sia ai lavoratori stessi che agli organi di vigilanza.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Tecnico-Giuridico

Istituzione e Aggiornamento della Cartella Sanitaria:

Medico competente: Il medico competente è responsabile della creazione e dell'aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi.
Contenuto della cartella: La cartella sanitaria deve contenere, tra l'altro, i livelli di esposizione professionale individuali, informazioni cruciali che sono fornite dal Servizio di prevenzione e protezione. Questo dato è fondamentale per monitorare l'esposizione dei lavoratori nel corso del tempo e per valutare eventuali rischi per la salute.

Informazioni ai Lavoratori:

Articolo 25, comma 1, lettere g) ed h): Il medico competente è tenuto a fornire ai lavoratori tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) dell'articolo 25, comma 1, che riguardano, rispettivamente, la spiegazione del significato dei risultati degli accertamenti sanitari eseguiti e l’indicazione dell’opportunità o meno di ulteriori accertamenti o cure mediche.
Finalità: Queste informazioni servono a garantire che il lavoratore sia pienamente consapevole del proprio stato di salute in relazione all'esposizione ad agenti chimici e delle eventuali misure preventive o terapeutiche da adottare.

Accesso e Controllo:

Organi di vigilanza: Su richiesta, il medico competente deve fornire una copia delle cartelle sanitarie e di rischio agli organi di vigilanza. Questo è un aspetto cruciale per garantire che le condizioni di salute dei lavoratori siano monitorate e che le misure di sicurezza adottate sul luogo di lavoro siano adeguate e rispettino la normativa.

Sintesi

L'articolo 230 disciplina l'istituzione, l'aggiornamento e la gestione delle cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi. Il medico competente è responsabile della creazione di questi documenti, che devono contenere dati specifici sui livelli di esposizione individuale e informazioni sanitarie rilevanti. Questi documenti non solo aiutano a monitorare la salute dei lavoratori, ma forniscono anche un mezzo di controllo per gli organi di vigilanza. Il medico è tenuto a informare i lavoratori sui risultati degli accertamenti sanitari e sulle eventuali necessità di ulteriori cure.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

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